0.142.116.412•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio
0.142.116.412Bilateral International Treaty30 mar 2016
Concluso il 14 dicembre 2015
Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 marzo 2016
(Stato 30 marzo 2016)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica del Perù
(dette in seguito «Parti»),
nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e il Perù (detti in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio;
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
I familiari delle persone di cui all’articolo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui all’articolo 1.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi oppure se sono stati dichiaratipersone non grate .
In caso di perdita o danneggiamento del passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido da parte di un cittadino di una Parte durante il soggiorno nel territorio dell’altra Parte, la missione diplomatica o consolare dello Stato accreditante può inviare all’interessato i documenti che gli consentano di tornare nel proprio Paese. Al tempo stesso, la missione diplomatica o consolare informa lo Stato accreditatore per via diplomatica in merito all’accaduto.
Qualsiasi modifica del presente Accordo è concordata tra le Parti per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Ciascuna Parte può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo prende fine 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte.
Firmato a Lima, il 14 dicembre 2015, in duplice esemplare nelle lingue francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Hans-Ruedi Bortis | Per la Repubblica del Perù: Ana Maria Sanchez Rios |
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