0.142.116.546•Scambio di lettere del 12 aprile 1990 tra la Svizzera e il Portogallo concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni
0.142.116.546Bilateral International Treaty1 lug 1990
Entrato in vigore per scambio di note il 1oluglio 1990
Traduzione*2*
| Ufficio federale dell’industria, | Berna, 12 aprile 1990 |
|---|---|
| arti e mestieri e lavoro | |
| Il Direttore | |
| Signora Maria Rita Andrade Gomes | |
| Presidente della Delegazione portoghese | |
| alla 2ariunione del Gruppo di esperti | |
| portoghesi e svizzeri | |
| Berna |
Onorevole Presidente,
Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera in data odierna, che ha il tenore seguente: «In occasione della 2ariunione di esperti portoghesi e svizzeri sulle questioni relative all’impiego di lavoratori portoghesi in Svizzera, tenutasi a Berna dal 9 al 12 aprile 1990, ho l’onore di comunicarle l’accordo del mio Governo riguardo al trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni. 1. I cittadini svizzeri con dimora regolare e ininterrotta in Portogallo di cinque anni hanno, da un canto, il diritto incondizionato e di durata illimitata di risiedere su tutto il territorio portoghese e, dall’altro, il diritto di cambiare domicilio, datore di lavoro e professione, ivi compreso quello di esercitare un’attività indipendente, salvo per quanto concerne le professioni legalmente riservate ai cittadini portoghesi, nonché di passare liberamente da un’attività salariata ad un’attività indipendente e viceversa. Ricevono, previa domanda, un permesso di residenza con durata di validità di dieci anni, automaticamente rinnovabile per periodi identici. I soggiorni temporanei effettuati in Portogallo per motivi di studio, praticantato e cure mediche non sono inclusi nel calcolo dei cinque anni. Il compimento del servizio militare obbligatorio o di un servizio sociale sostitutivo non interrompe il periodo di dimora che dà diritto al permesso di residenza. Il periodo di dimora non è neppure interrotto da assenze inferiori a sei mesi se, durante tale assenza, il cittadino svizzero conserva in Portogallo il centro dei propri interessi familiari e professionali. Il diritto al permesso di residenza scade al momento in cui viene annunciata la partenza definitiva o dopo un’assenza di sei mesi dal Portogallo. A domanda presentata entro i sei mesi, il termine può essere prolungato a due anni. 2. I cittadini portoghesi con dimora regolare e ininterrotta in Svizzera di cinque anni ricevono un permesso di domicilio ai sensi dell’articolo 6 della legge federale del 26 marzo 19313concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. Tale permesso conferisce loro, da un canto, il diritto incondizionato e di durata illimitata di risiedere su tutto il territorio svizzero e, dall’altro, il diritto di cambiare domicilio, datore di lavoro e professione, compreso quello di esercitare un’attività indipendente, salvo per quanto concerne le professioni legalmente riservate ai cittadini svizzeri, nonché di passare liberamente da un’attività salariata ad un attività indipendente e viceversa. Ricevono, previa domanda, un permesso di domicilio di tipo C, automaticamente rinnovabile conformemente alla legge suddetta. 1 soggiorni temporanei effettuati in Svizzera per motivi di studio, praticantato e cure mediche non sono inclusi nel calcolo dei cinque anni. Il compimento del servizio militare obbligatorio o del servizio sociale sostitutivo non interrompe il periodo di dimora che dà diritto al permesso di domicilio. Il periodo di dimora non è neppure interrotto da assenze inferiori a sei mesi se, durante tale assenza, il cittadino portoghese conserva in Svizzera il centro dei propri interessi familiari e professionali. Il diritto al permesso di domicilio scade al momento in cui viene annunciata la partenza definitiva o dopo un’assenza di sei mesi dalla Svizzera. A domanda presentata entro i sei mesi, il termine può essere prolungato a due anni. Se accetta le disposizioni enunciate qui innanzi, ho l’onore di proporle che la presente e la Sua risposta costituiscano un Accordo tra il Portogallo e la Svizzera relativo al trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare ed ininterrotta di cinque anni sul territorio dell’altro Stato. Detto Accordo entrerà in vigore il loluglio 1990, dopo che le Parti si saranno comunicate reciprocamente che le esigenze costituzionali sono state soddisfatte. Esso potrà essere denunciato da ognuna delle Parti mediante preavviso di sei mesi.»
Ho l’onore di informarla dell’accordo dei mio Governo su quanto precede.
Gradisca, onorevole Presidente, l’espressione della mia distinta considerazione.
| Klaus Hug |
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