0.142.116.632.1•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto
0.142.116.632.1Bilateral International Treaty22 feb 2004
Concluso il 15 dicembre 2003
Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 febbraio 2004
(Stato 10 agosto 2004)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Romania,
detti in seguito «Parti contraenti»,
nell’intento di mantenere e rafforzare lo spirito di amicizia e reciproca cooperazione,
animati dal desiderio di semplificare le formalità per la circolazione delle persone tra i due territori e
determinati a sviluppare e migliorare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia nella lotta contro la migrazione illegale,
visto l’accordo del 9 febbraio 19962tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata,
hanno convenuto quanto segue:
I cittadini delle due Parti contraenti titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati a entrare sul suolo dell’altra Parte contraente senza visto, a soggiornarvi e a lasciarne il territorio senza ulteriori formalità per soggiorni fino a 90 giorni in un periodo di sei mesi, a condizione di non esercitarvi un’attività lucrativa.
I cittadini delle due Parti contraenti che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni sul territorio dell’altra Parte contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto presso una competente rappresentanza diplomatica o consolare di tale Parte contraente.
I cittadini delle due Parti contraenti con domicilio regolare sul territorio dell’altra Parte contraente possono farvi ritorno senza visto purché possiedano ivi un permesso di residenza valido.
In caso d’introduzione di nuovi passaporti, le Parti contraenti si informano a vicenda, per via diplomatica, almeno 30 giorni prima dell’introduzione dei documenti. Ogni Parte contraente fornisce all’altra esemplari facsimile dei nuovi passaporti.
Il presente Accordo non esonera i cittadini delle due Parti contraenti dall’obbligo di conformarsi alle leggi e ad altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno nel territorio dell’altra Parte contraente.
Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la salute e la sicurezza pubblici o la cui presenza sul proprio territorio fosse illegale.
I dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo sono raccolti, trattati e protetti in conformità delle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti contraenti nonché delle disposizioni di convenzioni internazionali applicabili in materia, cui le Parti contraenti sono vincolate. In particolare, devono essere osservati i principi seguenti:
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui le Parti contraenti si informano reciprocamente che sono adempiute le prescrizioni interne per l’entrata in vigore del presente Accordo.
L’entrata in vigore del presente Accordo sospende l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo del 9 febbraio 19964tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.
Fatto a Berna il 15 dicembre 2003 in due esemplari conformi, ciascuno in lingua romena e in lingua francese. Fa fede il testo francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Romania: |
|---|---|
| Pascal Couchepin | Ion Iliescu |
| Documenti svizzeri Documenti del Liechtenstein | Documenti romeni – Passaporto ordinario – Passaporto di servizio – Passaporto diplomatico |
|---|
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