0.142.116.632•Accordo
0.142.116.632Bilateral International Treaty13 lug 1996
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"title": "Abkommen vom 9. Februar 1996 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung von Rumänien über die gegenseitige Aufhebung der Visumpflicht für Inhaber eines Diplomaten-, Dienst- oder Sonderpasses",
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"title": "Accord du 9 février 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial",
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"title": "Accordo del 9 febbraio 1996 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale",
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}tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania
sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per titolari
di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale 3
Concluso il 9 febbraio 1996
Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 luglio 1996
(Stato 10 agosto 2004)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Romania,
(detti qui di seguito: parti contraenti)
nell’intento di agevolare la circolazione tra i due Stati ai titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale rilasciato dal Dipartimento federale degli Affari Esteri, dappresso Dipartimento, nel caso di cittadini svizzeri, e ai titolari di un passaporto diplomatico o di servizio rilasciato dal Ministero degli Affari esteri romeno, dappresso Ministero, nel caso di cittadini romeni,
allo scopo parimenti di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
I cittadini svizzeri titolari di un passaporto valido, diplomatico, di servizio o speciale rilasciato dal Dipartimento, ma che non sono membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di Svizzera in Romania, né rappresentanti svizzeri presso un’organizzazione internazionale con sede in questo Stato, non necessitano di alcun visto per entrare in Romania, per soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni o per uscirne, a condizione che non esercitino alcuna attività professionale o commerciale in vista di un guadagno personale.
I cittadini romeni titolari di un passaporto diplomatico o di servizio romeno rilasciato dal Ministero, ma che non sono membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di Romania in Svizzera, né rappresentanti romeni presso un’organizzazione internazionale con sede in questo Stato, non necessitano di alcun visto per entrare in Svizzera, per soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni o per uscirne a condizione che non esercitino alcuna attività professionale o commerciale in vista di un guadagno personale.
In caso di introduzione di nuovi passaporti, le due Parti contraenti si informano in merito se possibile almeno 30 (trenta) giorni in anticipo per via diplomatica. Metteranno a disposizione i corrispondenti esemplari.
Il presente Accordo non esonera i cittadini di uno dei due Stati dall’obbligo di conformarsi alle leggi e alle altre prescrizioni in vigore, segnatamente quelle relative all’entrata e al soggiorno sul territorio dell’altro Stato.
Le autorità competenti delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno ai cittadini dell’altro Stato che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza o la salute pubblici, o la cui presenza sul territorio dello Stato in questione fosse illegale.
Le due Parti contraenti si consulteranno ogni qualvolta dovessero sorgere problemi inerenti all’applicazione del presente Accordo. Esse si comunicheranno reciprocamente e regolarmente le prescrizioni che regolano l’entrata degli stranieri sul proprio territorio.
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
Fatto a Bucarest il 9 febbraio 1996, in due originali conformi, ciascuno di essi nelle lingue francese e romena, i due testi facenti ugualmente fede.
| Per il | Per il |
|---|---|
| Consiglio federale svizzero: | Governo della Romania: |
| Jean-Pierre Vettovaglia | Teodor Melescanu |
RU 1996 2767 ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
L’applicazione di questo acc. è sospesa dal 22 feb. 2004 e durante tutta la durata della validità dell’acc. del 15 dic. 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto (RS 0.142.116.632.1 ). ↩