0.142.116.659•Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla riammissione
0.142.116.659Bilateral International Treaty1 feb 2011
Concluso il 21 settembre 2009
Entrato in vigore con scambio di note il 1° febbraio 2011
(Stato 1° febbraio 2011)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Federazione russa,
detti qui di seguito «le Parti»,
decisi ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina;
desiderosi di instaurare attraverso il presente Accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’entrata, la presenza o il soggiorno nei territori della Confederazione Svizzera o della Federazione russa, e di agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;
sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Federazione russa derivanti dal diritto internazionale, compresa la legislazione internazionale in materia di diritti dell’uomo, e in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, il Patto internazionale del 16 dicembre 19662relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione del 28 luglio 19513sullo statuto dei rifugiati e il Protocollo del 31 gennaio 19674sullo statuto dei rifugiati, la Convenzione del 4 novembre 19505per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il suo Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963, e la Convenzione del 10 dicembre 19846contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
tenendo conto dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 20047;
tenendo conto dell’Accordo di riammissione fra la Federazione russa e la Comunità europea firmato il 25 maggio 2006,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
1) La Federazione russa riammette, su richiesta della Confederazione Svizzera e conformemente alla procedura prevista dal presente Accordo, qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni vigenti per l’entrata, la presenza o il soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera, purché possa essere accertato, conformemente all’articolo 9 del presente Accordo, che tale persona è un cittadino della Federazione russa.
Lo stesso vale per persone presenti o soggiornanti illegalmente, che possedevano la cittadinanza della Federazione russa al momento dell’entrata nel territorio della Confederazione Svizzera, ma che successivamente vi hanno rinunciato conformemente alla legislazione nazionale della stessa Federazione russa senza acquisire la cittadinanza o un permesso di soggiorno della Confederazione Svizzera o di un altro Stato.
2) Dopo che la Federazione russa ha dato una risposta positiva alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia se del caso e senza indugio, indipendentemente dalla volontà dell’interessato, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere che ha una validità di 30 giorni civili. Qualora, per qualsiasi ragione, l’interessato non possa essere trasferito entro il termine di validità di tale documento di viaggio, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Federazione russa rilascia senza indugio un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.
1) La Federazione russa riammette, su richiesta della Confederazione Svizzera e conformemente alla procedura prevista dal presente Accordo, qualsiasi cittadino di un Paese terzo o qualsiasi apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni vigenti per l’entrata, la presenza o il soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera, purché possa essere fornita la prova, conformemente all’articolo 10 del presente Accordo, che tale persona:
2) L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:
3) Dopo che la Federazione russa ha dato una risposta positiva alla domanda di riammissione, la Confederazione Svizzera rilascia all’interessato un documento di viaggio riconosciuto dalla Federazione russa.
1) La Confederazione Svizzera riammette, su richiesta della Federazione russa e conformemente alla procedura prevista dal presente Accordo, qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni vigenti per l’entrata, la presenza o il soggiorno nel territorio della Federazione russa, purché possa essere accertato, conformemente all’articolo 9 del presente Accordo, che tale persona è un cittadino della Confederazione Svizzera.
Lo stesso vale per persone presenti o soggiornanti illegalmente, che possedevano la cittadinanza della Confederazione Svizzera al momento dell’entrata nel territorio della Federazione russa, ma che successivamente vi hanno rinunciato conformemente alla legislazione nazionale della stessa Confederazione Svizzera senza acquisire la cittadinanza o un permesso di soggiorno della Federazione russa o di un altro Stato.
2) Dopo che la Confederazione Svizzera ha dato una risposta positiva alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia se del caso e senza indugio, indipendentemente dalla volontà dell’interessato, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere che ha una validità di 30 giorni civili. Qualora, per qualsiasi ragione, l’interessato non possa essere trasferito entro il termine di validità di tale documento di viaggio, la rappresentanza diplomatica o consolare della Confederazione Svizzera rilascia senza indugio un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.
1) La Confederazione Svizzera riammette, su richiesta della Federazione russa e conformemente alla procedura prevista dal presente Accordo, qualsiasi cittadino di un Paese terzo o qualsiasi apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni vigenti per l’entrata, la presenza o il soggiorno nel territorio della Federazione russa, purché possa essere fornita la prova, conformemente all’articolo 10 del presente Accordo, che tale persona:
2) L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:
3) Dopo che la Confederazione Svizzera ha dato una risposta positiva alla domanda di riammissione, la Federazione russa rilascia all’interessato un documento di viaggio riconosciuto dalla Confederazione Svizzera.
1) Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli 2–5 del presente Accordo è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione direttamente all’autorità centrale competente dello Stato richiesto.
2) In deroga agli articoli 2–5 del presente Accordo, non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un passaporto nazionale valido e, nel caso si tratti di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide, se è in possesso anche di un visto o di un permesso di soggiorno in corso di validità dello Stato che deve riammetterlo.
Le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:
Alla domanda di riammissione è data una risposta scritta.
1) La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 e dell’articolo 4 paragrafo 1 del presente Accordo può essere determinata per mezzo di almeno uno dei documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, la Confederazione Svizzera e la Federazione russa riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
2) Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui all’allegato 1 del presente Accordo, la cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 e dell’articolo 4 paragrafo 1 può essere determinata per mezzo di almeno uno dei documenti enumerati nell’allegato 2 del presente Accordo, anche se scaduti.
3) La cittadinanza non può essere stabilita sulla base di documenti falsi.
4) Su richiesta, la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto prende, con l’autorità centrale competente dello Stato richiedente, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza se:
5) La procedura per gli interrogatori è stabilita nel Protocollo d’applicazione di cui all’articolo 21 del presente Accordo.
1) Le prove che esistono motivi per riammettere cittadini di Paesi terzi e apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’articolo 5 paragrafo 1 del presente Accordo possono essere fornite mediante almeno uno dei documenti elencati nell’allegato 3 del presente Accordo. La Confederazione Svizzera e la Federazione russa riconoscono reciprocamente tali prove senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
2) Le prove indirette che esistono motivi per riammettere cittadini di Paesi terzi e apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’articolo 5 paragrafo 1 del presente Accordo possono essere fornite mediante almeno uno dei documenti elencati nell’allegato 4 del presente Accordo.
Se sono presentate prove di cui all’allegato 4 del presente Accordo, la Confederazione Svizzera e la Federazione russa riterranno che vi sia motivo di avviare un’adeguata verifica.
3) Le prove che esistono motivi per riammettere cittadini di Paesi terzi e apolidi non possono essere fornite mediante documenti falsi.
4) L’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell’interessato qualora manchino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce la prova prima facie dell’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno una dichiarazione debitamente motivata dello Stato richiedente in cui si attesta che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.
Lo Stato richiedente deve riaccettare senza indugio la persona riammessa dallo Stato richiesto se è accertato che non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2 e 4 nonché 3 e 5 del presente Accordo. Il ritorno della persona interessata deve avvenire entro un mese dopo il suo arrivo nel territorio dello Stato richiesto. In questo caso, l’autorità centrale competente dello Stato richiesto trasmette all’autorità centrale competente dello Stato richiedente tutti i documenti concernenti la persona riammessa che erano stati trasmessi durante la procedura di riammissione.
1) La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità centrale competente dello Stato richiesto entro 180 giorni civili dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di un Paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni vigenti in materia di entrata, presenza o soggiorno.
2) Alla domanda di riammissione è data risposta entro 25 giorni civili dalla conferma di ricevimento della stessa. Qualora non sia possibile rispondere in tempo per motivide jure o de facto , il termine viene prorogato, su richiesta debitamente motivata, fino a 60 giorni civili.
3) Scaduti i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la riammissione si considera accettata.
4) Il trasferimento dell’interessato è effettuato entro 90 giorni civili. Su richiesta debitamente motivata, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici. I termini di cui al presente paragrafo decorrono dalla data di ricevimento di una risposta favorevole alla domanda di riammissione.
Il rifiuto di una domanda di riammissione deve essere motivato per scritto.
1) Prima del trasferimento di una persona, le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Federazione russa ne stabiliscono per scritto, anticipatamente, la data, il valico di frontiera e le eventuali scorte.
2) Gli accordi scritti menzionati al paragrafo 1 devono contenere, nella misura del possibile e se necessario, anche le seguenti informazioni:
3) Il trasferimento è effettuato per via aerea. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali o al ricorso al personale dello Stato richiedente, ed è possibile utilizzare sia i voli di linea sia i voli charter.
1) La Confederazione Svizzera e la Federazione russa limitano il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare queste persone direttamente nello Stato di destinazione.
2) La Federazione russa autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi su richiesta della Confederazione Svizzera e la Confederazione Svizzera autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi su richiesta della Federazione russa, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri Stati di transito e l’ammissione da parte dello Stato di destinazione.
3) La Confederazione Svizzera o la Federazione russa possono opporsi al transito:
4) La Confederazione Svizzera o la Federazione russa può revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino del Paese terzo o l’apolide.
1) La domanda di transito deve essere presentata per scritto all’autorità centrale competente e deve contenere le seguenti informazioni:
2) Lo Stato richiesto comunica per scritto all’autorità centrale competente dello Stato richiedente il consenso al transito, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti, oppure lo informa che il transito è stato rifiutato spiegando i motivi di tale decisione.
3) La persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale, se non lasciano la zona di transito dell’aeroporto.
4) Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.
Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dalla persona interessata o da terzi i costi connessi alla riammissione, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito fino al valico di frontiera dello Stato richiesto, nonché i costi legati agli interrogatori di cui all’articolo 9 paragrafo 4 del presente Accordo sono a carico dello Stato richiedente.
I dati personali vengono comunicati solo se necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti della Confederazione Svizzera o della Federazione russa. Per la comunicazione, il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico, le autorità competenti della Confederazione Svizzera si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente e le autorità competenti della Federazione russa si attengono alla loro legislazione nazionale. Si applicano inoltre i seguenti principi:
– le generalità della persona da riammettere (p. es. cognome, nome, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),
– la carta di identità o il passaporto (tipo, numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),
– scali e itinerari,
– altre informazioni necessarie per identificare la persona da riammettere o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo;
d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati;
f) sia l’autorità competente che comunica i dati personali sia l’autorità competente che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni di cui alle lettere c) e d), in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati;
g) su richiesta, l’autorità competente che riceve i dati personali informa l’autorità competente che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;
h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organismi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità competente che li comunica;
i) l’autorità competente che comunica i dati personali e l’autorità competente che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento di detti dati.
1) Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Federazione russa derivanti dal diritto internazionale, e in particolare:
2) Nessuna disposizione del presente Accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali (in particolare l’estradizione).
Su richiesta di una delle Parti, le Parti organizzano se necessario riunioni peritali vertenti sull’applicazione del presente Accordo.
1) Le Parti concludono un protocollo d’applicazione contenente disposizioni riguardanti:
2) Il protocollo d’applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore alla stessa data del presente Accordo.
Gli allegati 1–4 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
1) Fatto salvo il paragrafo 2, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti notificano l’una all’altra l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore. Se tale data è anteriore a quella dell’entrata in vigore dell’Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa di facilitazione del rilascio di visti ai cittadini della Federazione russa e della Confederazione Svizzera, il presente Accordo entra in vigore alla stessa data di quest’ultimo Accordo.
2) Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 5 del presente Accordo sono applicabili solo 3 anni dopo la data di cui al paragrafo 1. Durante tale periodo di tre anni, si applicano solo agli apolidi e ai cittadini di Paesi terzi con cui la Confederazione Svizzera e la Federazione russa hanno concluso trattati o accordi bilaterali di riammissione.
3) Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato.
4) Ciascuna Parte può sospendere tutto o parte del presente Accordo per motivi di ordine pubblico, di protezione della sicurezza nazionale o di protezione della salute pubblica. La decisione di sospensione deve essere notificata all’altra Parte per via diplomatica entro 72 ore prima della sua entrata in vigore. La Parte che ha sospeso l’Accordo comunica senza indugio per via diplomatica all’altra Parte che i motivi della sospensione non hanno più effetto.
5) Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo dandone notifica ufficiale all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data di ricevimento della notifica.
Fatto a Berna il 21 settembre 2009, in duplice esemplare nelle lingue tedesca, russa e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.
| Per il Consiglio federale della Confederazione Svizzera: Evelyne Widmer-Schlumpf | Per il Governo della Federazione russa: M. Romodanovsky |
|---|
– Passaporti di qualsiasi tipo della Confederazione Svizzera o della Federazione russa (ad. es. passaporti interni, passaporti per l’estero, passaporti nazionali, passaporti diplomatici, di servizio e passaporti sostitutivi, compresi quelli dei bambini); – Certificato di ritorno nella Federazione russa; – Carta di identità nazionale della Confederazione Svizzera; – Certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza (ad es. certificato di nascita); – Fogli matricolari e carte d’identità militari; – Registri navali, licenze degli skipper e passaporti marittimi.
Allegato 2A
– Fotocopie ufficiali di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo;
Allegato 2B
– Patenti di guida o loro fotocopie; – Fotocopie di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo; – Tessere di servizio di società o loro fotocopie; – Dichiarazioni scritte di testimoni; – Dichiarazioni scritte della persona interessata e lingua parlata da quest’ultima, anche in base ai risultati di un esame ufficiale; – Dati ufficiali sulle impronte digitali.
– Visto e/o permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato richiesto; – Timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio della persona interessata o altre prove dell’entrata/partenza (p. es. fotografiche, elettroniche o biometriche).
Allegato 4
– Biglietti nominativi relativi a viaggi per via aerea, ferroviaria, marittima o via autobus indicanti la presenza e l’itinerario della persona in questione dal territorio dello Stato richiesto al territorio dello Stato richiedente; – Elenchi di passeggeri di aerei, treni, autobus o navi indicanti la presenza e l’itinerario della persona in questione dal territorio dello Stato richiesto al territorio dello Stato richiedente; – Scontrini, certificati e note di qualsiasi tipo (p. es. fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, ecc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto; – Dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare dal personale dell’autorità di frontiera o da testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte della persona in questione; – Dichiarazioni ufficiali della persona in questione nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi; – Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo la sua entrata nel territorio dello Stato richiedente; – Informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi; – Informazioni relative all’identità e/o al soggiorno della persona fornite da un’organizzazione internazionale; – Relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio ecc.; – Dichiarazioni della persona interessata.
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Federazione russa,
detti qui di seguito «le Parti»,
conformemente all’articolo 21 dell’Accordo di riammissione fra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa, firmato il 21 settembre 2009, (detto qui di seguito «Accordo»),
hanno convenuto quanto segue:
In vista dell’esecuzione dell’Accordo le autorità centrali competenti delle Parti si scambiano per via diplomatica documenti tipo che riproducono in forma adeguata i documenti elencati all’allegato 1 dell’Accordo.
Queste indicazioni vanno fornite nel punto D della domanda di riammissione e/o di transito. 2. Gli agenti di scorta devono rispettare le leggi dello Stato richiesto. 3. Gli agenti di scorta non devono portare armi o altri oggetti vietati sul territorio dello Stato richiesto. 4. Gli agenti di scorta svolgono la loro missione in civile, sono muniti di passaporto e legittimazione di servizio validi e sono in grado di comprovare il mandato conferito loro dall’autorità competente dello Stato richiedente. 5. Le autorità competenti stabiliscono, caso per caso, anticipatamente il numero di agenti di scorta. 6. Le autorità competenti cooperano per quanto riguarda tutte le questioni legate al soggiorno degli agenti di scorta sul territorio dello Stato richiesto. Se necessario, gli agenti di scorta vengono assistiti dalle autorità competenti dello Stato richiesto.
Le Parti prendono le misure necessarie affinché venga garantita la protezione dei dati personali da trasmettere.
Conformemente all’articolo 17 dell’Accordo, lo Stato richiedente rimborsa allo Stato richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della fattura e in euro i costi sopportati risultanti dalla riammissione e dal transito.
Il presente Protocollo d’applicazione può essere modificato e completato d’intesa tra le Parti.
Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’applicazione.
Fatto a Berna il 21 settembre 2009 in duplice esemplare nelle lingue tedesca, russa e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Protocollo d’applicazione è utilizzato il testo inglese.
| Per il Consiglio federale della Confederazione Svizzera: Evelyne Widmer-Schlumpf | Per il Governo della Federazione russa: M. Romodanovsky |
|---|
| (Indicare l’autorità competente dello Stato richiedente) | (Luogo e data) |
|---|
| Riferimento: | ||
|---|---|---|
| Destinatario: | ||
| (Indicare l’autorità competente dello Stato richiedente) | ||
| Domanda di riammissione conformemente all’articolo 2 del Protocollo d’applicazione dell’Accordo del 21 settembre 2009 tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla riammissione A. Dati personali1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):2. Cognome da nubile:3. Data e luogo di nascita:4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):6. Nazionalità e lingua: |
| 7. Stato civile (se possibile) | ||||
|---|---|---|---|---|
| coniugato/a | celibe/nubile | divorziato/a | vedovo/a | |
| Per le persone coniugate nome del coniuge: | ||||
| Nome ed età dei figli (se del caso): |
| 1. | |||
|---|---|---|---|
| (Passaporto n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (Autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 2. | |||
| (Carta d’identità n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (Autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 3. | |||
| (Licenza di condurre n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (Autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 4. | |||
| (Altro documento ufficiale n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| C. OsservazioniFirma del rappresentante dell’autorità competente dello Stato richiedente(Timbro) |
| (Indicare l’autorità competente dello Stato richiedente) | (Luogo e data) |
|---|
| Riferimento: | ||
|---|---|---|
| Destinatario: | ||
| (Indicare l’autorità competente dello Stato richiesto) | ||
| Domanda di transito Conformemente all’articolo 7 del Protocollo d’applicazione dell’Accordo del 21 settembre 2009 tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla riammissione A. Dati personali1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):2. Cognome da nubile:3. Data e luogo di nascita:4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):6. Nazionalità e lingua:7. Tipo e numero del documento di viaggio:B. Indicazioni particolari relative alla persona da trasferire1. Condizioni di salute (p. es. eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino delle malattie contagiose ecc.):2. Motivi per ritenere la persona particolarmente pericolosa (p. es. sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo):C. Operazione di transito1. Stato di destinazione finale:2. Altri eventuali Stati di transito:3. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento e possibili scorte4. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 15 par. 2 dell’Accordo del 21 settembre 2009 tra il Consiglio Federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla riammissione) |
| □ | □ |
|---|---|
| Sì | No |
| □ | □ |
|---|---|
| Sì | No |
| D. Osservazioni |
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