Concluso il 2 giugno 1998
Entrato in vigore il 2 luglio 1998
(Stato 28 maggio 2002)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica slovacca
(detti qui di seguito Parti contraenti,)
nell’intento di facilitare il traffico turistico tra i due Stati
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Le carte d’identità della Confederazione elvetica e gli atti di cittadinanza della Repubblica slovacca nella forma di carte d’identità sono riconosciuti reciprocamente dalle Parti contraenti quali documenti di viaggio.
Art. 2
- I cittadini di ciascuno Stato titolari di un passaporto nazionale valido (passaporto ordinario, diplomatico, speciale o di servizio) o di una carta d’identità valida possono entrare o soggiornare nel territorio dell’altro Stato senza l’obbligo di alcun visto sempreché il loro soggiorno non superi 90 giorni e non intendano svolgervi un’attività lucrativa.
- I cittadini di ciascuno Stato che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni nell’altro Stato o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto dell’altro Stato.
- I cittadini di ciascuno Stato possono ritornare nell’altro Stato senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida in tale Stato.
Art. 3
- I cittadini di ciascuno Stato titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido e che, in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare o di rappresentanti di un’organizzazione internazionale governativa, entrano in funzione o sono inviati in missione ufficiale nell’altro Stato, possono entrarvi e soggiornarvi senza alcun visto per tutta la durata delle loro funzioni.
- Tali agevolazioni si estendono anche ai familiari delle persone citate nel capoverso 1 a condizione che siano titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido.
Art. 4
I cittadini di ciascuno Stato che desiderano lasciare il territorio dell’altro Stato sono esonerati dal visto di uscita o da qualsiasi altra formalità.
Art. 5
I cittadini di ciascuno Stato che entrano o soggiornano nel territorio dell’altro Stato soggiaciono alle vigenti leggi e prescrizioni che regolano il soggiorno e l’entrata degli stranieri, come anche l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente o salariata.
Art. 6
Il presente Accordo non limita il diritto delle competenti autorità delle due Parti contraenti di negare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine o la sicurezza pubblici o la cui presenza nel Paese risultasse illegale.
Art. 7
Ciascuna Parte contraente si impegna a riammettere in qualsiasi momento e senza formalità particolari i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o per la dimora nel territorio dell’altro Stato.
Art. 8
- Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di ordine o di sicurezza pubblici o per motivi sanitari, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni del presente Accordo.
- La sospensione e la rimessa in vigore dell’Accordo dovranno essere notificate immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica.
Art. 9
Le due Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente e per via diplomatica, 60 giorni prima dell’introduzione, una copia dei nuovi passaporti e carte d’identità e delle modifiche di passaporti e carte d’identità con le indicazioni relative al loro impiego.
Art. 10
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
Art. 11
- Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna Parte contraente può denunciarlo per scritto e per via diplomatica. La denuncia diventa effettiva tre mesi dopo la notifica all’altra Parte contraente.
- Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la firma.
- Con l’entrata in vigore del presente Accordo decade la validità fra le Parti contraenti dell’Accordo tra la Svizzera e la Cecoslovacchia concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto, del 31 luglio 19902, confermato dalle Parti contraenti con scambio di note del 13 ottobre e del 25 novembre 19943.
Fatto a Berna il 2 giugno 1998 in due originali, in lingua tedesca e slovacca, le due versioni facenti parimenti fede.