0.142.116.919•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata
0.142.116.919Bilateral International Treaty11 apr 2005
Concluso il 27 luglio 2004
Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 aprile 2005
(Stato 21 giugno 2005)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Slovenia
detti in seguito «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione allo scopo di garantire una migliore applicazione delle norme sulla circolazione delle persone,
desiderosi di agevolare, con spirito di cooperazione e sulla base della reciprocità, la riammissione e il transito delle persone senza dimora autorizzata,
nel rispetto della Convenzione europea del 4 novembre 19501per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della Convenzione del 28 luglio 19512sullo statuto dei rifugiati, come emendato dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19673,
determinati a lottare contro l’immigrazione illegale,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo, il termine «straniero» designa tutte le persone che non hanno la cittadinanza svizzera né slovena. Gli apolidi sono considerati alla stregua di stranieri.
(1). Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette sul proprio territorio senza alcuna formalità qualsiasi persona che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente, se è comprovato o reso verosimile che tale persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta. (2). La Parte contraente richiedente riammette tale persona sul suo territorio alle medesime condizioni se da verifiche ulteriori risulta che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, essa non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta. (3). Ai fini del presente articolo, la cittadinanza può essere comprovata mediante i documenti menzionati nel Protocollo.
(1). Se la cittadinanza è presunta sulla base dei documenti e delle informazioni elencati nel Protocollo, le autorità consolari della Parte contraente richiesta rilasciano alla persona da riammettere entro tre giorni lavorativi un documento sostitutivo del passaporto (lasciapassare) necessario al rimpatrio. (2). Se la cittadinanza della persona non può essere comprovata o resa attendibile dai documenti forniti, le autorità consolari della Parte contraente richiesta sentono la persona da trasferire entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di riammissione. L’audizione è organizzata non appena possibile dalla Parte contraente richiedente d’intesa con l’autorità consolare interessata. (3). Se la cittadinanza della persona da trasferire è accertata o resa attendibile nel corso dell’audizione condotta dal consolato della Parte contraente richiesta, il consolato rilascia immediatamente un documento sostitutivo del passaporto (lasciapassare), in ogni caso entro nove giorni dalla ricezione della domanda di riammissione.
(1). Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette senza alcuna formalità lo straniero che nel corso dei nove mesi precedenti la presentazione della domanda ha lasciato il territorio della Parte contraente richiesta dopo avervi soggiornato per almeno due settimane. (2). Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette sul suo territorio senza alcuna formalità lo straniero che non adempie le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente, se è in possesso di un visto valido o un permesso di dimora di qualsiasi tipo rilasciati dalla Parte contraente richiesta. Questa disposizione non concerne il permesso temporaneo di dimora sul territorio di una Parte contraente accordato nel quadro di una procedura d’asilo.
L’obbligo di riammissione di cui all’articolo 4 non sussiste per:
(1). Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 capoverso 1, l’entrata o la dimora di stranieri sul territorio della Parte contraente richiesta è accertata mediante i documenti elencati nel Protocollo. L’entrata o la dimora possono anche essere presunte mediante qualsiasi altro mezzo previsto nel Protocollo. L’esistenza di tale mezzo rende attendibile l’entrata o la dimora. (2). Le autorità interessate si trasmettono direttamente la domanda di riammissione alle condizioni specificate nel Protocollo.
La Parte contraente richiedente riammette sul suo territorio qualsiasi persona che, secondo verifiche svolte dopo la sua riammissione dalla Parte contraente richiesta, risulta non aver adempiuto le condizioni previste all’articolo 4 al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente.
(1). Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, ammette il transito di uno straniero attraverso il suo territorio a condizione che la Parte contraente richiedente abbia garantito l’ammissione nel Paese di destinazione o in altri Paesi di transito. In questo caso, lo straniero in transito non necessita di un visto di transito.
(2). La Parte contraente richiedente è responsabile dello straniero per tutta la durata del viaggio fino al suo Paese di destinazione e lo riammette se, per qualunque motivo, l’ammissione nel Paese di destinazione o in altri Paesi di transito è rifiutata o non può essere eseguita.
(3). Ai fini del transito, la Parte contraente richiedente deve segnalare alla Parte contraente richiesta se è necessario scortare la persona interessata da tale decisione. Ai fini del transito, la Parte contraente richiesta può:
Nelle due ultime ipotesi, la scorta della Parte contraente richiedente è posta sotto l’autorità dei servizi competenti della Parte contraente richiesta.
Le autorità interessate si trasmettono direttamente la domanda per un permesso di transito alle condizioni specificate nel Protocollo.
(1). Se il transito è scortato, gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente svolgono la loro missione non armati e muniti di un’autorizzazione di transito. (2). La custodia e l’imbarco dello straniero sono garantiti dalla scorta con l’assistenza e sotto l’autorità della Parte contraente richiesta. (3). Se necessario, la Parte contraente richiesta si assume la responsabilità della custodia dello straniero e del suo imbarco, dopo consultazione con la scorta. (4). La Parte contraente richiedente deve prendere tutte le misure necessarie affinché il transito dello straniero attraverso l’aeroporto della Parte contraente richiesta avvenga nel più breve tempo possibile.
(1). Se il transito è effettuato senza scorta, la custodia e l’imbarco sono svolti dagli agenti della Parte contraente richiesta. (2). La custodia non deve superare le 24 ore dall’arrivo all’aeroporto.
Se alla persona in transito è rifiutato o reso impossibile l’imbarco, la Parte contraente richiedente può:
Le autorità del Paese di transito comunicano alle autorità della Parte contraente richiedente tutti gli elementi d’informazione relativi agli incidenti sopravvenuti nel corso del transito.
(1). Nell’ambito del presente Accordo, le autorità del Paese di transito concedono agli agenti di scorta della Parte contraente richiedente, nell’esercizio delle loro funzioni in base al presente Accordo, la medesima protezione ed assistenza concessa ai corrispondenti agenti del loro Paese. (2). Per quanto riguarda le infrazioni di cui potrebbero essere vittime o che potrebbero commettere durante il transito sul territorio dell’altra Parte contraente, gli agenti di scorta nell’esercizio delle loro funzioni sono assimilati agli agenti di detta Parte contraente. Gli agenti di scorta incaricati del transito sottostanno alle disposizioni di legge in vigore sul territorio della Parte contraente sul quale stanno operando.
Gli agenti di scorta incaricati del transito devono poter dimostrare in qualsiasi momento che stanno agendo in veste ufficiale e mostrare l’autorizzazione di transito rilasciata dalla Parte contraente richiesta.
(1). Se un agente di scorta della Parte contraente richiedente, in missione sul territorio di transito dell’altra Parte contraente, subisce un danno durante l’esecuzione o in occasione della sua missione, la Parte contraente richiedente assume il pagamento delle indennità dovute e non esercita il regresso nei confronti della Parte contraente richiesta. (2). Se gli agenti di scorta di una Parte contraente, operanti sul territorio dell’altra Parte contraente in applicazione delle disposizioni del presente Accordo, commettono un danno durante la missione, la Parte contraente richiedente è responsabile del danno da loro causato, ai sensi della legislazione nazionale della Parte contraente sul cui territorio stanno operando. (3). Se la vittima chiede la riparazione del danno alla Parte contraente richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, quest’ultima è considerata responsabile alle stesse condizioni applicabili se tale danno fosse stato causato dai suoi propri agenti. La Parte contraente i cui agenti hanno causato un danno sul territorio dell’altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest’ultima l’importo dell’indennità che ha versato alla vittima o ai suoi aventi diritto. (4). Senza pregiudicare l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, e ad eccezione della disposizione del paragrafo 3 del presente articolo, ciascuna Parte contraente rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 2, a chiedere all’altra Parte il rimborso dei danni subiti da una di esse.
Il transito può essere negato:
(1). Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l'applicazione del presente Accordo, le informazioni devono essere raccolte, trattate e protette secondo il diritto nazionale e internazionale. In particolare devono essere rispettati i seguenti principi:
(2). I dati personali da trasmettere nell’ambito della riammissione di persone possono riguardare solo quanto segue:
a) dati della persona da trasferire e, se necessario, dei membri della sua famiglia (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, nomi di copertura, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e qualsiasi cittadinanza precedente);
b) passaporto, carta d’identità o altri documenti d’identità o di viaggio;
c) altri particolari necessari all’identificazione della persona da trasferire (impronte digitali);
d) itinerari e luoghi di sosta;
e) permessi di dimora o visti rilasciati all’estero.
(1). Entrambi le Parti contraenti si assistono reciprocamente nell’applicazione e l’interpretazione del presente Accordo. Esse si tengono regolarmente informate sulle condizioni d’immigrazione applicabili agli stranieri. (2). Ciascuna Parte contraente può chiedere che esperti delle due Parti si incontrino per risolvere problemi relativi all’applicazione o all’attuazione del presente Accordo.
Tutte le spese di trasporto legate alla riammissione e al transito fino al confine della Parte contraente richiesta o del Paese di destinazione, come pure le spese dell’eventuale viaggio di ritorno, sono a carico della Parte contraente richiedente.
(1). Entro 30 giorni dalla data della firma del presente Accordo le Parti contraenti si comunicano i nomi e gli indirizzi delle autorità responsabili per l’applicazione dello stesso e forniscono un elenco dei luoghi di entrata e uscita utilizzati per la riammissione e il transito. (2). Le Parti contraenti si notificano immediatamente, per via diplomatica, eventuali modifiche relative al paragrafo 1 del presente articolo. (3). Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti stipulano un Protocollo relativo a: – procedure, documenti, domande e altre informazioni per l’applicazione della riammissione o del transito, – i modi di pagamento e le spese di cui all’articolo 20 del presente Accordo.
Il presente Accordo non tange gli impegni delle Parti derivanti: – dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967; – dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; – da convenzioni e accordi internazionali di estradizione, ammissione, riammissione o transito di connazionali o stranieri.
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini5.
(1). Ciascuna Parte contraente può, per motivi importanti, quali la protezione e la sicurezza dello Stato, l’ordine e la salute pubblici, sospendere provvisoriamente, in parte o integralmente, le disposizioni del presente Accordo mediante notifica scritta. Le Parti contraenti si comunicano senza indugio, per via diplomatica, la rimozione di tale misura. (2). La sospensione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’altra Parte contraente ha ricevuto la notifica.
(1). Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. (2). Esso entra in vigore il giorno di ricezione dell’ultima notifica mediante la quale le Parti contraenti si informano reciprocamente dell’adempimento delle procedure costituzionali necessarie alla sua entrata in vigore. (3). Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo tramite preavviso scritto all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di avere effetto 30 giorni dopo la data di ricezione di tale preavviso.
Fatto a Berna il 27 luglio 2004 in due esemplari originali in lingua tedesca, slovena e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di controversia dovuta all’interpretazione del presente Accordo, fa fede la versione inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Christoph Blocher | Per il Governo della Repubblica di Slovenia: Rado Bohinc |
|---|
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministero dell’Interno della Repubblica di Slovenia
(qui di seguito denominati «Parti contraenti»),
in base alle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 21 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (qui di seguito denominato Accordo),
hanno convenuto quanto segue:
(art. 2 e 3 dell’Accordo)
1) La prova della cittadinanza è addotta con la presentazione di:
per la Confederazione Svizzera:
Per la Repubblica di Slovenia:
a) una carta d’identità valida;
b) un passaporto valido, un passaporto collettivo, un passaporto diplomatico, un passaporto ufficiale, un lasciapassare e qualsiasi altro passaporto che può essere rilasciato ai cittadini sloveni in virtù di accordi internazionali;
c) un certificato di cittadinanza;
d) un libretto di navigazione valido.
2) Su presentazione di tali documenti, le autorità della Parte contraente richiesta riconoscono la cittadinanza della persona senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
1) La cittadinanza è resa attendibile tramite:
2) In questo caso, la cittadinanza è considerata attendibile se la Parte contraente richiesta la conferma.
Se la Parte contraente richiedente ritiene che la persona da trasferire possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta, invia alla Parte contraente richiesta le seguenti informazioni scritte su tale persona:
Se la persona da trasferire è bisognosa di cure mediche la Parte contraente richiedente deve anche fornire, se è nell’interesse di tale persona, una descrizione del suo stato di salute, comprese le fotocopie degli eventuali certificati medici ed informazioni sulla necessità di cure speciali, quali trattamenti medici o altri, sorveglianza o trasporto in ambulanza.
La domanda di riammissione di un cittadino del proprio Stato deve essere trasmessa direttamente per fax o presentata per scritto alle autorità competenti della Parte contraente richiesta.
La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione quanto prima, in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda. In caso di rifiuto della domanda, la Parte contraente motiva la sua decisione per scritto.
Si procede alla riammissione della persona oggetto della domanda soltanto dopo che la Parte contraente richiesta vi ha acconsentito.
(art. 6 dell’Accordo)
La prova dell’effettiva entrata o dimora di uno straniero sul territorio della Parte contraente richiesta è data:
L’entrata o la dimora di uno straniero sul territorio della Parte contraente richiesta è resa attendibile da:
Il modulo per la domanda di riammissione di uno straniero deve contenere le seguenti informazioni scritte sulla sua persona:
Se la persona da trasferire è bisognosa di cure mediche la Parte contraente richiedente deve anche fornire, se è nell’interesse di tale persona, una descrizione del suo stato di salute, comprese le fotocopie degli eventuali certificati medici ed informazioni sulla necessità di cure speciali, quali trattamenti medici o altri, sorveglianza o trasporto in ambulanza.
La domanda di riammissione di uno straniero deve essere trasmessa direttamente per fax o presentata per scritto alle autorità competenti della Parte contraente richiesta.
La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione quanto prima, in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. In caso di rifiuto della domanda, la Parte contraente motiva la sua decisione per scritto.
Si procede alla riammissione della persona oggetto della domanda soltanto dopo che la Parte contraente richiesta vi ha acconsentito.
(art. 9 dell’Accordo)
La domanda di transito deve contenere le seguenti informazioni sulla persona in transito:
Se la persona da trasferire è bisognosa di cure mediche la Parte contraente richiedente deve anche fornire, se è nell’interesse di tale persona, una descrizione del suo stato di salute, comprese le fotocopie degli eventuali certificati medici ed informazioni sulla necessità di cure speciali, quali trattamenti medici o altri, sorveglianza o trasporto in ambulanza.
La domanda di transito deve essere trasmessa direttamente per fax o presentata per scritto alle autorità competenti della Parte contraente richiesta.
La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione quanto prima, in ogni caso entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. In caso di rifiuto della domanda, la Parte contraente motiva la sua decisione per scritto.
Se la Parte contraente richiesta accetta la domanda, il transito deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della risposta.
L’ora e le modalità di transito (numero di volo, ora di partenza e di arrivo, particolari relativi ad eventuali accompagnatori) devono essere convenute direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
(art. 20 dell’Accordo)
Le spese sono calcolate in applicazione delle disposizioni in vigore nello Stato della Parte contraente richiesta.
Le spese che non possono essere pagate direttamente dalla Parte contraente richiedente sono rimborsate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura sul conto bancario dell’autorità competente della Parte contraente richiesta.
Per l’applicazione del presente Protocollo, le autorità competenti delle Parti contraenti utilizzano la lingua inglese, salvo che nel caso specifico le autorità convengano diversamente.
Il presente Protocollo può essere emendato dalle Parti contraenti di comune accordo.
Il presente Protocollo entra e rimane in vigore simultaneamente all’Accordo.
Fatto a Berna il 27 luglio 2004 in due esemplari originali in lingua tedesca, slovena e inglese tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di controversia dovuta all’interpretazione del presente Protocollo, fa fede la versione inglese.
| Per il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera: Christoph Blocher | Per il Ministero dell’Interno della Repubblica di Slovenia Rado Bohinc |
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