0.142.117.121•Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka in materia di migrazione
0.142.117.121Bilateral International Treaty24 dic 2016
Concluso il 4 ottobre 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 24 dicembre 2016
(Stato 4 aprile 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
in seguito denominato «la Svizzera»,
e
il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka,
in seguito denominato «lo Sri Lanka»,
in seguito denominati «le Parti contraenti»,
considerando gli ottimi rapporti d’amicizia e di cooperazione esistenti tra le Parti contraenti;
desiderosi d’incoraggiare le relazioni bilaterali grazie al dialogo, fattore determinante di prevenzione e lotta contro la migrazione irregolare e le attività criminali connesse;
riconoscendo che la protezione efficace dei diritti dei migranti è uno degli elementi principali della gestione della migrazione, segnatamente l’applicazione delle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani;
riconoscendo che la lotta contro la migrazione irregolare e il ritorno delle persone senza permesso di soggiorno devono basarsi anche sull’integrazione della migrazione nelle strategie di sviluppo;
nell’intento d’incoraggiare il ritorno volontario e sicuro nella dignità, di agevolare il reinserimento e le reintegrazione dei cittadini che tornano volontariamente nel loro Paese d’origine;
sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale;
desiderosi di ampliare, in futuro, la cooperazione bilaterale in materia di migrazione,
hanno convenuto quanto segue:
L’obiettivo del presente Accordo è di definire la cooperazione tra le Parti contraenti in materia di gestione della migrazione.
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni: – «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Svizzera conformemente alla legislazione svizzera; – «cittadino dello Sri Lanka»: chiunque abbia la cittadinanza dello Sri Lanka conformemente alla legislazione srilankese; – «cittadino di un Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Svizzera o dello Sri Lanka; – «apolide»: chiunque non possieda la cittadinanza di nessuno Stato. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio della Svizzera o, rispettivamente, dello Sri Lanka, sono state private della loro cittadinanza o vi hanno rinunciato; – «permesso di soggiorno»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dalle autorità competenti della Svizzera o dello Sri Lanka che autorizza una persona a risiedere sul rispettivo territorio. Questa categoria non comprende il permesso di rimanere temporaneamente sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda per un permesso di soggiorno; – «visto»: un’autorizzazione rilasciata o una decisione presa dalle autorità competenti della Svizzera o dello Sri Lanka per consentire di entrare o di transitare sul rispettivo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale; – «Stato richiedente»: lo Stato (Svizzera o Sri Lanka) che presenta una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo; – «Stato richiesto»: lo Stato (Svizzera o Sri Lanka) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo; – «riammissione»: trasferimento da parte dello Stato richiedente e ammissione da parte dello Stato richiesto di qualsiasi persona (cittadino dello Stato richiesto o di un Paese terzo o apolide) che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni per l’entrata, la presenza o il soggiorno legale nel territorio dello Stato richiedente conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
Nei limiti della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte contraente agevola l’entrata sul proprio territorio dei cittadini dell’altra Parte contraente in vista di un soggiorno con o senza l’esercizio di un’attività lucrativa.
Nell’allegato 5 del presente Accordo figura il modulo comune per la domanda di riammissione, che può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, compresi quelli elettronici (p. es. telefax e indirizzi e-mail protetti).
Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro tre mesi dal trasferimento dell’interessato, che non sono adempite le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente Accordo.
In questo caso si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente Accordo, e sono trasmesse tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla nazionalità effettive dell’interessato.
Qualora non sia possibile presentare in tempo la domanda per motivi giuridici o effettivi, il termine è prorogato, su domanda dello Stato richiedente, ma soltanto finché sussistono gli ostacoli. 2. Alla domanda di riammissione è data senza indugio risposta scritta, in ogni caso entro un massimo di 30 giorni di calendario. Qualora, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, non sia possibile rispondere tempestivamente, il termine può essere prorogato, su domanda debitamente motivata, fino a 60 giorni di calendario.
Il termine decorre dalla data della conferma di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato. 3. Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su domanda dell’autorità competente dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici. 4. Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per scritto.
Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 6 del presente Accordo. La domanda di transito può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, compresi quelli elettronici (p. es. telefax e indirizzi e-mail protetti).
Nei limiti previsti dalla loro legislazione nazionale, le Parti contraenti adottano tutte le misure volte a preservare l’onore, la dignità nonché l’integrità fisica e morale delle persone da riammettere.
Nei limiti previsti dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti, queste ultime cercano di:
Le autorità competenti delle Parti contraenti istituiscono un Comitato di esperti che si consultano regolarmente in merito all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo e discutono le possibilità di cooperazione di cui all’articolo 14.
I dati personali sono comunicati soltanto se necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti. L’elaborazione e il trattamento di dati personali in un caso concreto sono retti dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti e dalle disposizioni di tutte le convenzioni internazionali applicabili di cui sono parte. Inoltre sono applicati i principi seguenti:
– i dati personali della persona da trasferire (nome, cognome, eventuali nomi precedenti, pseudonimi o soprannomi, genere, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, nazionalità attuale e precedente, ultimo luogo di domicilio, scuole frequentate, stato civile, eventuali nomi della moglie e dei figli e nomi di altri familiari),
– passaporto, carta di identità o patente (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),
– itinerari di viaggi precedenti,
– altre informazioni necessarie per identificare la persona da riammettere o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo, comprese le informazioni sulle sue condizioni di salute se ciò è nell’interesse della persona in questione o della salute pubblica;
d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati;
f) sia l’autorità competente che comunica i dati personali sia l’autorità competente che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati;
g) su richiesta, l’autorità competente che riceve i dati personali informa l’autorità competente che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;
h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi o persone è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
i) ciascuna Parte contraente deve proteggere i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata; l’autorità trasmittente e l’autorità ricevente sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e la ricezione di dati personali. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno del medesimo livello di protezione garantito per dati analoghi nel contesto della legislazione nazionale;
j) su richiesta, l’interessato è informato, conformemente alla legislazione nazionale della Parte contraente a cui è stata richiesta l’informazione, in merito alla trasmissione di dati che lo riguardano e all’uso previsto.
Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e da tutte le convenzioni internazionali applicabili di cui sono parte, in particolare: – gli accordi firmati dalle Parti contraenti nel campo della protezione dei diritti dell’uomo, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 19661; – la Convenzione del 10 dicembre 19842contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; – la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19634sulle relazioni consolari; – le convenzioni internazionali riguardanti l’estradizione.
Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente per via diplomatica non appena sono espletate le procedure interne previste dalla legislazione nazionale necessarie all’entrata in vigore delle disposizioni del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica.
Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato.
Le Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.
Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica le controversie riguardanti l’attuazione e l’applicazione del presente Accordo.
Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 ore prima della sua entrata in vigore. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione decade alla ricezione di tale notifica.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia produce effetto 30 giorni dopo la ricezione della notifica.
Gli allegati 1–6 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Fatto a Colombo il 4 ottobre 2016, in due esemplari nelle lingue tedesca, sinhala, tamil e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Simonetta Sommaruga | Per il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka: Seneviratne Bandara Nawinne |
|---|
(Cap. III, art. 5 par. 1)
– Passaporti validi o scaduti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici ufficiali e, se del caso, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini), rilasciati dalle autorità ufficiali delle Parti contraenti; – carte d’identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie), rilasciate dalle autorità ufficiali delle Parti contraenti.
(Cap. III, art. 5 par. 1)
– Documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato richiesto sulla cui base può essere stabilita l’identità dell’interessato; – attestato di registrazione consolare o estratto dei registri dello stato civile; – qualsiasi altro documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato richiesto; – fotocopia autenticata di uno dei documenti summenzionati; – informazioni dell’interessato regolarmente verbalizzate dalle autorità amministrative o giudiziarie; – dichiarazioni di testimoni bona fide regolarmente verbalizzate; – perizia linguistica riguardante la lingua dell’interessato; – confronto con le impronte digitali contenute nei registri dell’altra Parte contraente.
(Cap. III, art. 6 par. 1)
– Visti e/o permessi di soggiorno validi rilasciati dall’autorità competente dello Stato richiesto; – timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe con data sul documento di viaggio dell’interessato, inclusi i documenti di viaggio falsificati, o altre prove (p. es. fotografiche) dell’entrata/uscita; – carte d’identità rilasciate ad apolidi che risiedono a titolo permanente nel territorio dello Stato richiesto; – lasciapassare rilasciati ad apolidi che risiedono a titolo permanente nel territorio dello Stato richiesto.
(Cap. III, art. 6 par. 1)
– Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’entrata nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato; – informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale (p. es. ACNUR); – documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto; – comunicazioni/conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio ecc.
(Cap. III, art. 7)
| [Emblema dello Sri Lanka] |
|---|
| (Designazione dell’autorità richiedente) | (Luogo e data) |
|---|
| Riferimento: | ||
|---|---|---|
| A: | ||
| (Designazione dell’autorità richiesta) | ||
| ◻ Domanda di un interrogatorio (art. 5 par. 5) |
| 1. Cognome e nome (sottolineare il cognome): | Fotografia |
|---|---|
| 2. Cognome da nubile: |
Data e luogo di nascita:
Genere e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
Alias (nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi):
Nazionalità e lingua:
Stato civile:
◻ coniugato/a ◻ celibe/nubile ◻ divorziato/a ◻ vedovo/a
Per le persone coniugate: nome del coniuge
Nome e età degli eventuali figli
Cognome e nome (sottolineare il cognome):
Cognome da nubile:
Data e luogo di nascita:
Genere e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
Alias (nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi):
Nazionalità e lingua:
Cognome e nome (sottolineare il cognome):
Data e luogo di nascita:
Genere e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
Nazionalità e lingua:
(p. es. eventuale riferimento a cure mediche speciali se nell’interesse della persona da trasferire o della salute pubblica; nome latino delle malattie contagiose):
(p. es. sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo):
| 1. | |||
|---|---|---|---|
| (passaporto n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 2. | |||
| (carta d’identità n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 3. | |||
| (patente di guida n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 4. | |||
| (altro documento ufficiale n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) |
(Firma) (Timbro)
(Cap. III, art. 11)
| [Emblema dello Sri Lanka] |
|---|
| (Designazione dell’autorità richiedente) | (Luogo e data) |
|---|
| Riferimento: | ||
|---|---|---|
| A: | ||
| (Designazione dell’autorità richiesta) |
| 1. Cognome e nome (sottolineare il cognome): | Fotografia |
|---|---|
| 2. Cognome da nubile: |
Data e luogo di nascita:
Genere e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
Alias (nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi):
Nazionalità e lingua:
Tipo e numero del documento di viaggio:
◻ aereo ◻ terrestre ◻ marittimo
Stato di destinazione finale:
Altri eventuali Stati di transito:
Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte:
Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 10 par. 1)
◻ sì ◻ no
◻ sì ◻ no
(Firma) (Timbro)
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