0.142.117.439•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca concernente la riammissione delle persone in situazione irregolare nel loro territorio
0.142.117.439Bilateral International Treaty1 giu 2011
Concluso il 17 settembre 2009
Ratificato con strumenti scambiati il 5 aprile 2011
Entrato in vigore il 1° giugno 2011
(Stato 1° giugno 2011)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica Ceca
(dette qui di seguito «le Parti contraenti»),
mosse dal desiderio di promuovere e potenziare la collaborazione tra le due Parti contraenti,
nel quadro degli sforzi internazionali per la lotta contro la migrazione illegale,
in conformità ai loro diritti e obblighi internazionali,
sul fondamento della reciprocità,
hanno convenuto quanto segue:
(1). Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette senza altre formalità che non siano fissate nel presente Accordo, ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio della Parte contraente richiedente, se è comprovato o reso verosimile che tale persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta. (2). La cittadinanza è comprovata o resa verosimile in base ai documenti e altri elementi menzionati nel Protocollo d’applicazione del presente Accordo (detto qui di seguito «Protocollo»). (3). La cittadinanza comprovata è riconosciuta reciprocamente dalle Parti contraenti senza accertamenti supplementari. Se la cittadinanza di una Parte contraente è resa verosimile, tale verosimiglianza è considerata riconosciuta a meno che sia contestata dalla Parte contraente richiesta.
(1). Ogni domanda di riammissione di un cittadino della Parte contraente richiesta è sottoposta direttamente, per scritto, alle competenti autorità della Parte contraente richiesta. (2). La Parte contraente richiesta risponde immediatamente a ogni domanda, ma al più tardi entro il termine stabilito nel Protocollo. Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono indicati per scritto. (3). La Parte contraente richiesta riammette immediatamente i propri cittadini la cui riammissione è stata accettata, ma al più tardi entro il termine stabilito nel Protocollo. La riammissione di un cittadino può essere procrastinata a causa di ostacoli di ordine giuridico o pratico fintantoché tali ostacoli sussistono. (4). La riammissione di un cittadino bisognoso di particolare assistenza, di un trattamento o di cure speciali a causa del suo stato di salute o della sua età, è effettuata sotto scorta. È emanata una conferma scritta in due esemplari dell’avvenuta consegna. (5). Se sono necessarie misure di protezione o di sicurezza, la riammissione del cittadino avviene sotto scorta. È emanata una conferma scritta in due esemplari dell’avvenuta consegna.
La Parte contraente richiedente riammette sul proprio territorio ogni persona riammessa in virtù dell’articolo 1, alle medesime condizioni, se entro 30 giorni a decorrere dalla riammissione è dimostrato che questa persona al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
(1). Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta dell’altra Parte contraente, senza ulteriori formalità che non siano fissate nel presente Accordo, ogni cittadino di uno Stato terzo o ogni persona apolide (in seguito: «cittadino di uno Stato terzo») che non adempie o non adempie più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio della Parte contraente richiedente, se è comprovato o reso verosimile che:
(2). Un visto di transito in aeroporto o un visto di transito non sono considerati autorizzazioni ai sensi del capitolo II del presente Accordo.
(3). I documenti e altri elementi che consentono di dimostrare o di rendere verosimile che sono adempite le condizioni per la riammissione conformemente al paragrafo 1 sono enumerati nel Protocollo.
(4). La dimostrazione che sono adempite le condizioni per la riammissione conformemente al paragrafo 1 è reciprocamente riconosciuta dalle Parti contraenti, senza accertamenti supplementari. Se l’adempimento delle condizioni richieste per la riammissione è reso verosimile, tale verosimiglianza è considerata riconosciuta, a meno che sia contestata dalla Parte contraente richiesta.
L’obbligo di riammettere un cittadino di uno Stato terzo in virtù dell’articolo 4 paragrafo 1 non è applicabile nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo che:
(1). Ogni domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo è sottoposta direttamente, per scritto, alle competenti autorità della Parte contraente richiesta. (2). Ogni domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo è sottoposta senza indugio, anche se la riammissione immediata della persona interessata non è possibile a causa di ostacoli di ordine giuridico o pratico. La domanda è sottoposta al più tardi entro un anno dall’entrata, avvenuta senza autorizzazione, del richiedente di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiedente o al più tardi un anno dopo la data in cui non adempiva più le condizioni applicabili al soggiorno sul territorio della Parte contraente richiedente. (3). La Parte contraente richiesta risponde immediatamente a ogni domanda, ma al più tardi entro il termine stabilito nel Protocollo. Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono indicati per scritto. (4). La Parte contraente richiesta riammette immediatamente ogni cittadino di uno Stato terzo la cui riammissione è stata accettata, ma al più tardi entro il termine stabilito nel Protocollo. La riammissione di un cittadino di uno Stato terzo può essere procrastinato a causa di ostacoli di ordine giuridico o pratico fintantoché tali ostacoli sussistono. (5). Se il cittadino di uno Stato terzo da riammettere non possiede un documento di viaggio valido, la Parte contraente richiedente gli rilascia un lasciapassare. (6). La riammissione di un cittadino di uno Stato terzo bisognoso di particolare assistenza, di un trattamento o di cure speciali a causa del suo stato di salute o della sua età, è effettuata sotto scorta. È emanata una conferma scritta in due esemplari dell’avvenuta consegna. (7). Se sono necessarie misure di protezione o di sicurezza, la riammissione del cittadino di uno Stato terzo avviene sotto scorta. È emanata una conferma scritta in due esemplari dell’avvenuta consegna.
La Parte contraente richiedente riammette sul proprio territorio ogni cittadino di uno Stato terzo riammesso in virtù dell’articolo 4, alle medesime condizioni, se entro 30 giorni a decorrere dalla riammissione è dimostrato che al momento della riammissione non erano adempite le condizioni richieste per la riammissione di un cittadino di uno Stato terzo stipulate dal presente Accordo.
(1). Ciascuna Parte contraente autorizza, su richiesta dell’altra Parte contraente, il transito di un cittadino di uno Stato terzo a condizione che la Parte contraente richiedente abbia assicurato la sua ammissione nel Paese di destinazione o negli altri Paesi di transito. Il transito avviene per via aerea a meno che le competenti autorità delle Parti contraenti, di comune accordo, decidano diversamente. Non è necessario né un visto aeroportuale né un visto di transito.
(2). Se il transito di un cittadino di uno Stato terzo avviene per via aerea:
(3). Se il transito avviene per via terrestre, il cittadino di uno Stato terzo è preso a carico alla frontiera dagli agenti della Parte contraente richiesta, che devono scortarlo fino alle frontiere dello Stato di destinazione o di un altro Stato di transito. Il cittadino di uno Stato terzo non è scortato da agenti della Parte contraente richiedente.
Il transito di un cittadino di uno Stato terzo può essere rifiutato:
(1). Ogni domanda di transito di un cittadino di uno Stato terzo è sottoposta direttamente, per scritto, alle competenti autorità della Parte contraente richiesta entro il termine stabilito nel Protocollo. (2). La Parte contraente richiesta risponde immediatamente a ogni domanda, ma al più tardi entro il termine stabilito nel Protocollo. Se la domanda di transito è respinta, la Parte contraente richiedente dev’essere informata immediatamente del rifiuto e dei motivi del rifiuto. (3). Le competenti autorità della Parte contraente richiesta assicurano il transito di un cittadino di uno Stato terzo il più celermente possibile entro il termine convenuto.
Un cittadino di uno Stato terzo ammesso a transitare è rinviato alla Parte contraente richiedente se:
La Parte contraente richiedente riammette immediatamente sul proprio territorio il cittadino di uno Stato terzo.
(1). Se la trasmissione dei dati personali (detti qui di seguito «dati») è necessaria per l’applicazione del presente Accordo, siffatti dati concernono esclusivamente:
(2). La trasmissione dei dati sottostà alle disposizioni qui di seguito, purché siano conformi alla legislazione nazionale vigente di ciascuna Parte contraente:
a) La Parte contraente che riceve i dati li utilizza unicamente allo scopo previsto e osservando le condizioni definite dalla Parte contraente che li ha comunicati.
b) La Parte contraente che riceve i dati, su richiesta della Parte contraente che li ha comunicati, informa sulla loro utilizzazione e sui risultati che hanno consentito di conseguire.
c) I dati possono essere trasmessi unicamente alle competenti autorità delle Parti contraenti. I dati non possono essere divulgati ad altre autorità senza autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha inizialmente comunicati.
d) La Parte contraente che trasmette i dati deve accertarsi della loro esattezza, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Se i dati trasmessi sono inesatti oppure la trasmissione era indebita, la Parte contraente che riceve i dati deve essere immediatamente avvertita; questa deve rettificare o distruggere i dati in questione.
e) Al momento di trasmettere i dati, la Parte contraente che li comunica indica, conformemente alle proprie disposizioni legali, il termine per la cancellazione degli stessi. A prescindere da tale termine, i dati trasmessi possono essere conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati trasmessi. In caso di denuncia del presente Accordo, tutti i dati ricevuti sono cancellati, al più tardi entro la data in cui prende fine l’Accordo.
f) Le parti contraenti devono tenere dei registri sui dati trasmessi, ricevuti o distrutti. Le informazioni contenute in tali registri sono utilizzate unicamente per verificare se i dati sono trattati conformemente alle disposizioni del presente Accordo e alle disposizioni legali delle Parti contraenti.
g) Le Parti contraenti devono proteggere efficacemente i dati ricevuti contro qualsiasi accesso non autorizzato e contro qualsiasi modifica o trasmissione abusiva.
h) Ogni persona i cui dati sono stati trasmessi è informata, su domanda, circa la comunicazione dei dati che la concernono, conformemente alle disposizioni legali della Parte contraente cui è stato chiesto di fornire tali informazioni.
(1). Le spese legate alla riammissione di una persona in virtù degli articoli 1 paragrafo 1 e 4 paragrafo 1 sono a carico della Parte contraente richiedente fino al momento in cui la persona interessata è riammessa dalla Parte contraente richiesta. (2). Le spese legate alla riammissione di una persona in virtù degli articoli 3 e 7 sono a carico della Parte contraente richiedente. (3). Le spese legate al transito di una persona in virtù dell’articolo 8 e le spese legate al ritorno di una persona in virtù dell’articolo 11 sono a carico della Parte contraente richiedente.
(1). Le competenti autorità delle Parti contraenti collaborano da vicino in vista dell’applicazione del presente Accordo. Su domanda di una delle Parti contraenti è convocata una riunione di periti delle competenti autorità delle due Parti contraenti. (2). Le controversie scaturite dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni reciproche tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Interno della Repubblica Ceca. Se i negoziati diretti non consentono di giungere a un’intesa, la controversia sarà risolta per via diplomatica.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Interno della Repubblica Ceca concludono il Protocollo nel quale determinano segnatamente:
(1). Il presente Accordo non pregiudica gli altri obblighi derivanti per le Parti contraenti da altri accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, che le vincolano, segnatamente:
(2). Nella misura in cui sono interessati richiedenti l’asilo, il capitolo II del presente Accordo non è applicabile se una delle Parti contraenti non attua o non applica i regolamenti della Comunità europea sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo.
(1). Il presente Accordo deve essere ratificato. L’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio dei rispettivi strumenti di ratifica. (2). Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in ogni momento per via diplomatica mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. La denuncia del presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla consegna della notificazione all’altra Parte contraente.
(1). Il Governo di ciascuna Parte contraente può sospendere l’applicazione del presente Accordo, totalmente o parzialmente, salvo gli articoli 1–3, se considerazioni inerenti alla sicurezza nazionale, all’ordine e alla sanità pubblici lo esigono. I Governi delle Parti contraenti s’informano mutuamente senza indugio, per via diplomatica, dell’adozione o dell’abrogazione di una siffatta misura. (2). La sospensione dell’applicazione del presente Accordo produce effetto il primo giorno del mese successivo alla ricezione della notifica dall’altra Parte contraente.
Fatto a Praga, il 17 settembre 2009 in due esemplari originali in lingua tedesca, ceca e inglese. In caso di divergenze d’opinione sull’interpretazione del presente Accordo è determinante il testo inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Jean-François Kammer | Per la Repubblica Ceca: Martin Pecina |
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In vista dell’applicazione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca concernente la riammissione delle persone in situazione irregolare nel loro territorio (detto qui di seguito «l’Accordo») e in virtù dell’articolo 15 di tale Accordo, il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Interno della Repubblica Ceca (detti qui di seguito «le Parti contraenti»), hanno convenuto quanto segue:
(1). In vista dell’applicazione del capitolo I dell’Accordo, la cittadinanza dello Stato della Parte contraente richiesta è provata con uno dei seguenti documenti validi:
Per i cittadini della Confederazione Svizzera:
Per i cittadini della Repubblica Ceca:
(2). Se la cittadinanza dello Stato della Parte contraente richiesta non può essere provata mediante i documenti elencati al paragrafo 1, la cittadinanza può, in vista dell’applicazione del capitolo I dell’Accordo, essere resa verosimile in base agli elementi seguenti:
a) uno dei documenti menzionati al paragrafo 1 la cui validità è scaduta;
b) una fotocopia di uno dei documenti menzionati al paragrafo 1;
c) per i cittadini della Repubblica Ceca: carta d’identità della Repubblica Cecoslovacca, della Repubblica Socialista Cecoslovacca o della Repubblica Federale Ceca e Slovacca, con l’indicazione della cittadinanza della Repubblica Ceca, la cui validità è scaduta;
d) un certificato o una conferma di cittadinanza degli Stati delle Parti contraenti;
e) un atto di nascita;
f) un libretto militare;
g) una licenza di condurre;
h) un libretto di marinaio;
i) per i cittadini della Repubblica Ceca: un documento che attesti la capacità matrimoniale, purché menzioni la cittadinanza della Repubblica Ceca;
j) una dichiarazione debitamente verbalizzata della persona da riammettere effettuata a un’autorità dello Stato della Parte contraente richiedente;
k) qualsiasi altro documento riconosciuto dalla Parte contraente richiesta, di caso in caso.
(1). Ogni domanda di riammissione di un cittadino in virtù del capitolo I dell’Accordo è presentata mediante un modulo corrispondente al modello di modulo di cui all’appendice 1 del presente Protocollo. (2). Sono allegate alla domanda le copie dei documenti che consentono di provare la cittadinanza dello Stato della Parte contraente richiesta o in base ai quali può essere resa verosimile. (3). Ogni domanda di riammissione di un cittadino in virtù del capitolo I dell’Accordo è presentata principalmente per fax. (4). Il termine previsto all’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo è di cinque giorni feriali a contare dalla consegna della domanda. (5). Il termine previsto all’articolo 2 paragrafo 3 dell’Accordo è di 30 giorni a contare dalla notifica di una risposta positiva alla Parte contraente richiedente. (6). Il cittadino è riammesso in virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 dell’Accordo all’ora e alla data indicate nella domanda di riammissione o all’ora e alla data notificate dalla Parte contraente richiedente con almeno due giorni feriali di anticipo. (7). La conferma scritta dell’avvenuta consegna di un cittadino richiesta all’articolo 2 paragrafi 4 e 5 dell’Accordo è fornita mediante un modulo corrispondente al modello di modulo di cui all’appendice 3 del presente Protocollo.
(1). In vista dell’applicazione del capitolo II dell’Accordo, la conformità alle condizioni di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo o di una persona apolide (detti in seguito «cittadino di uno Stato terzo») è provata mediante gli elementi seguenti:
(2). Se la conformità alle condizioni di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo non può essere provata mediante gli elementi previsti al paragrafo 1, essa può essere resa verosimile, in vista dell’applicazione del capitolo II dell’Accordo, in base agli elementi seguenti:
a) titoli di viaggio internazionali;
b) ricevute o fatture emanate sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta;
c) carte d’accesso a edifici o altre istallazioni sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta;
d) carte di appuntamento per cure mediche sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta;
e) una dichiarazione debitamente verbalizzata del cittadino di uno Stato terzo da riammettere;
f) una dichiarazione debitamente verbalizzata di un testimone;
g) qualsiasi prova materiale o sostanziale che coincida con il periodo del soggiorno del cittadino di uno Stato terzo da riammettere sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta e/o recante la data della sua entrata illegale o il periodo del suo soggiorno non autorizzato sul territorio dello Stato della Parte contraente richiedente.
(1). Ogni domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo in virtù del capitolo II dell’Accordo è presentata mediante un modulo corrispondente al modello di modulo di cui all’appendice 2 del presente Protocollo. (2). Sono allegate alla domanda le copie dei documenti che consentono di provare la conformità alle condizioni di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo o in base ai quali può essere resa verosimile. (3). Ogni domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo in virtù del capitolo II dell’Accordo è presentata principalmente per fax. (4). Il termine previsto all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo è di sette giorni feriali a contare dalla consegna della domanda. (5). Il termine previsto all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo è di 40 giorni a contare dalla notifica di una risposta positiva alla Parte contraente richiedente. (6). Il cittadino di uno Stato terzo è riammesso in virtù dell’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo all’ora e alla data indicate nella domanda di riammissione o all’ora e alla data notificate dalla Parte contraente richiedente con almeno cinque giorni feriali di anticipo. (7). La conferma scritta dell’avvenuta consegna di un cittadino di uno Stato terzo richiesta all’articolo 6 paragrafi 6 e 7 dell’Accordo è fornita mediante un modulo corrispondente al modello di modulo di cui all’appendice 3 del presente Protocollo.
(1). Ogni domanda di transito di un cittadino di uno Stato terzo in virtù del capitolo III dell’Accordo è presentata mediante un modulo corrispondente al modello di modulo di cui all’appendice 4 del presente Protocollo. (2). Ogni domanda di transito di un cittadino di uno Stato terzo in virtù del capitolo III dell’Accordo è presentata principalmente per fax. (3). Il termine di cui all’articolo 10 paragrafo 1 dell’Accordo è di 48 ore prima dell’inizio previsto per il transito se esso è effettuato per via aerea, e di tre giorni feriali prima dell’inizio del transito se è effettuato per via terrestre. (4). Il termine di cui all’articolo 10 paragrafo 2 dell’Accordo è di 24 ore prima dell’inizio previsto per il transito se esso è effettuato per via aerea, e di un giorno feriale prima dell’inizio del transito se è effettuato per via terrestre.
(1). Le autorità seguenti sono competenti per trattare le domande di cui agli articoli 1, 4 e 8 dell’Accordo:
Per la Confederazione svizzera:
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ufficio federale della migrazione7
Berna
Per la Repubblica Ceca:
Polizia della Repubblica Ceca
Direzione del servizio della Polizia degli stranieri
Praga (2). Le Parti contraenti si scambiano gli indirizzi, i numeri telefonici e i numeri di fax delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 al momento della firma del presente Protocollo. Le autorità competenti si notificano reciprocamente senza indugio qualsiasi cambiamento concernente i loro nomi, indirizzi e numeri telefonici e di fax.
Salvo diversa convenzione delle autorità competenti di cui all’articolo 6 paragrafo 1, per le operazioni di riammissione e di transito sono utilizzati gli aeroporti seguenti:
Per la Confederazione Svizzera:
Aeroporto di Ginevra-Cointrin,
Aeroporto di Zurigo-Kloten.
Per la Repubblica Ceca:
Aeroporto di Praga-Ruzyně.
(1). La Parte contraente richiedente indennizza la Parte contraente richiesta per le spese di cui all’articolo 13 paragrafi 2 e 3 dell’Accordo versando l’importo corrispondente per versamento bancario sul conto della Parte contraente richiesta entro 30 giorni a contare dalla consegna della fattura. Tali spese concernono:
(2). L’importo della somma da indennizzare giusta il paragrafo 1 è stabilito conformemente alla legislazione dello Stato della Parte contraente richiesta e in base ai documenti che giustificano le spese effettive.
Le autorità competenti di cui all’articolo 6 paragrafo 1 nell’esecuzione dell’Accordo e del presente Protocollo impiegano la lingua inglese per comunicare tra loro. Ogni domanda di transito di un cittadino di uno Stato terzo è presentata mediante un modulo bilingue, nelle lingue ceca e inglese.
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente, entro 14 giorni a contare dall’entrata in vigore dell’Accordo, i modelli dei documenti che consentono di provare la cittadinanza della Confederazione Svizzera e della Repubblica Ceca. Se sono apportate modifiche ai modelli di documenti forniti o se ne sono creati di nuovi, ogni Parte contraente ne informa l’altra senza indugio e fornisce i documenti modificati o i nuovi modelli all’altre Parte contraente.
(1). Il presente Protocollo entra in vigore contemporaneamente all’Accordo. (2). Il presente Protocollo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può denunciarlo in ogni momento per via diplomatica. Il Protocollo prende fine 90 giorni dopo la consegna della notificazione della denuncia all’altra Parte contraente. Il Protocollo prende sempre fine contemporaneamente all’Accordo. (3). Il presente Protocollo non è applicato durante il periodo in cui è sospesa l’applicazione dell’Accordo in virtù dell’articolo 18 dell’Accordo.
Fatto a Praga, il 17 settembre 2009 in due esemplari originali in lingua tedesca, ceca e inglese. In caso di divergenze d’opinione sull’interpretazione del presente Accordo è determinante il testo inglese.
| Per il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera: Jean-François Kammer | Per il Ministero dell’Interno della Repubblica Ceca: Martin Pecina |
|---|
Autorità competente della Parte contraente richiedente:
| N. di rif.: |
|---|
| Data: |
| Numero di pagine: |
| Allegati: |
Autorità competente della Parte contraente richiesta: a) Nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, relazioni familiari e ultimo luogo di soggiorno sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta; Adulti
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
Minori accompagnanti
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
b) Tipo, numero, luogo d’emissione e durata di validità del documento che consente di provare o di rendere verosimile la cittadinanza dello Stato della Parte contraente richiesta;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
c) Data e luogo d’entrata sul territorio dello Stato della Parte contraente richiedente e mezzo di trasporto utilizzato;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
d) Dati a conferma che il richiedente da riammettere non adempie o non adempie più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio della Parte contraente richiedente;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
e) Indicazione relativa alla necessità di particolare assistenza, di un trattamento o di cure speciali a causa dello stato di salute o dell’età del cittadino interessato, conformemente all’articolo 12 dell’Accordo;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
f) Se del caso, indicazione relativa alla necessità di applicare misure di protezione o di sicurezza;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
g) Luogo, data e modalità proposti per la riammissione.
Accompagnato da:
nome, cognome, numero di telefono, numero di fax
Agente responsabile:
nome, cognome, numero di telefono, numero di fax
Decisione della competente autorità della Parte contraente richiesta:
| Approvata: | Rifiutata: |
|---|
Motivi del rifiuto della domanda:
Agente responsabile:
nome, cognome, numero di telefono, numero di fax
Autorità competente della Parte contraente richiedente:
| N. di rif.: |
|---|
| Data: |
| Numero di pagine: |
| Allegati: |
Autorità competente della Parte contraente richiesta: a) Nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza e relazioni familiari; Adulti
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
Minori accompagnanti
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
b) Tipo, numero, luogo d’emissione e durata di validità del documento, purché il cittadino di uno Stato terzo lo rechi seco;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
c) Data e luogo d’entrata sul territorio dello Stato della Parte contraente richiedente e mezzo di trasporto utilizzato;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
d) Motivi della domanda in virtù del capitolo II dell’Accordo;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
e) Indicazione relativa alla necessità di particolare assistenza, di un trattamento o di cure speciali a causa dello stato di salute o dell’età del cittadino di uno Stato terzo, conformemente all’articolo 12 dell’Accordo;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
f) Se del caso, indicazione relativa alla necessità di applicare misure di protezione o di sicurezza;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
Accompagnato da:
nome, cognome, numero di telefono, numero di fax
Agente responsabile:
nome, cognome, numero di telefono, numero di fax
Decisione della competente autorità della Parte contraente richiesta:
| Approvata: | Rifiutata: |
|---|
Motivi del rifiuto della domanda:
Agente responsabile:
nome, cognome, numero di telefono, numero di fax
Autorità competente della Parte contraente richiedente:
| N. di rif.: |
|---|
Autorità competente della Parte contraente richiesta: a) Nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza e relazioni familiari; Adulti
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
Minori accompagnanti
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
b) Effetti personali e importo delle valute che la persona riammessa reca seco;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
| (Data) | (Luogo) |
|---|
Per la competente autorità della Parte contraente richiedente
| Nome: |
|---|
| Cognome: |
| Funzione: |
| Firma: |
Per la competente autorità della Parte contraente richiesta
| Nome: |
|---|
| Cognome: |
| Funzione: |
| Firma: |
Autorità competente della Parte contraente richiedente:
| N. di rif.: |
|---|
| Data: |
| Numero di pagine: |
| Allegati: |
Autorità competente della Parte contraente richiesta: a) Nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso e cittadinanza;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
b) Tipo e numero del documento di viaggio;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
c) Indicazione relativa alla necessità di particolare assistenza, di un trattamento o di cure speciali a causa dello stato di salute o dell’età del cittadino di uno Stato terzo, conformemente all’articolo 12 dell’Accordo;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
d) Se del caso, indicazione relativa alla necessità di applicare misure di protezione o di sicurezza;
| 1. | ||
|---|---|---|
| 2. | ||
| 3. |
Accompagnato da:
nome, cognome, numero di telefono, numero di fax
Agente responsabile:
nome, cognome, numero di telefono, numero di fax
Decisione della competente autorità della Parte contraente richiesta:
| Approvata: | Rifiutata: |
|---|
Motivi del rifiuto della domanda:
Agente responsabile:
nome, cognome, numero di telefono, numero di fax
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"title": "Abkommen vom 17. September 2009 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Tschechischen Republik über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt in ihrem Hoheitsgebiet (mit Prot.)",
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"title": "Accord du 17 septembre 2009 entre la Confédération suisse et la République tchèque relatif à la réadmission de personnes séjournant sur leur territoire sans autorisation (avec prot.)",
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"title": "Accordo del 17 settembre 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca concernente la riammissione delle persone in situazione irregolare nel loro territorio (con prot.)",
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