0.142.117.582•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica tunisina sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto speciale
0.142.117.582Bilateral International Treaty28 apr 2016
Concluso il 18 febbraio 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 aprile 2016
(Stato 28 aprile 2016)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica tunisina
(in seguito «Parti contraenti»),
allo scopo di formalizzare, in un accordo bilaterale, il loro intento di semplificare la circolazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto speciale;
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Le autorità competenti di ciascuna delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altre ragioni debitamente motivate.
Le due Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le procedure interne.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle due Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le due Parti contraenti si comunicano di aver espletato le procedure interne previste dalla legge dei due Paesi per la sua entrata in vigore.
Ciascuna delle due Parti contraenti può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altre ragioni debitamente motivate. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altro Stato almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. Lo Stato che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altro Stato non appena i motivi della sospensione non sussistono più.
Ciascuna delle due Parti contraenti può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altro Stato.
In fede di che , i plenipotenziari debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 18 febbraio 2016, in due esemplari nelle lingue francese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze, prevale il testo francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Simonetta Sommaruga | Per il Governo della Repubblica tunisina: Khemaies Jhinaoui |
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