0.142.117.587•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina relativo allo scambio di giovani professionisti
0.142.117.587Bilateral International Treaty17 ago 2014
Concluso l’11 giugno 2012
Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 agosto 2014
(Stato 17 agosto 2014)
La Confederazione Svizzera,
rappresentata dal Consiglio federale svizzero,
e
la Repubblica tunisina,
rappresentata dal Governo della Repubblica tunisina,
di seguito denominate «Parti contraenti»,
animate dal desiderio di incoraggiare il perfezionamento di giovani professionisti svizzeri e tunisini;
considerato lo spirito delle relazioni amichevoli esistenti tra la Svizzera e la Tunisia;
animate dal desiderio di consolidare e intensificare tali relazioni tramite lo scambio di professionisti nei rispettivi Paesi;
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti provvedono ad agevolare i contatti con i datori di lavoro. 2. Per ottenere un’autorizzazione nel quadro del presente Accordo, il giovane professionista deve inoltrare una domanda all’autorità competente del suo Paese d’origine incaricata dell’applicazione dell’accordo, conformemente all’articolo 9 del presente Accordo. Allega alla domanda i documenti richiesti, segnatamente il nome e l’indirizzo del datore di lavoro nel Paese di accoglienza e fornisce indicazioni in merito all’attività prevista e alla sua remunerazione. 3. L’autorità competente del Paese di origine esamina se la domanda soddisfa le condizioni dell’accordo, quindi la trasmette alle autorità del Paese d’accoglienza entro un termine che di norma non oltrepassa un mese dalla data di ricezione dell’incarto. 4. L’autorizzazione per giovane professionista è accordata dall’autorità competente del Paese d’accoglienza di norma per una durata di 12 mesi. Può essere prorogata di al massimo sei mesi prima dello scadere del primo anno. I contratti di lavoro vanno altresì conclusi per una durata determinata, in osservanza del limite stabilito qui innanzi. 5. Le autorizzazioni imputate sul contingente sono rilasciate indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese d’accoglienza. 6. L’autorizzazione per giovane professionista è accordata solo se le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro sono conformi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese di accoglienza. 7. I giovani professionisti sono tenuti a lasciare il Paese d’accoglienza al termine del contratto di lavoro in qualità di giovani professionisti.
I giovani professionisti non possono svolgere un’attività lucrativa né assumere un impiego diversi da quelli indicati nell’autorizzazione. L’autorità competente nel Paese d’accoglienza può, in casi debitamente giustificati, autorizzare il giovane professionista a cambiare lavoro, in osservanza delle condizioni di cui all’articolo 4 paragrafo 3.
Le autorità competenti garantiscono il disbrigo gratuito di tutte le formalità attinenti alle autorizzazioni per giovani professionisti.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Tunisi, l’11 giugno 2012, in due originali nelle lingue francese e araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo francese.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Repubblica tunisina: |
|---|---|
| Simonetta Sommaruga | Rafik Abdelassem |
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