0.142.117.589•Accordo di cooperazione in materia di migrazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina
0.142.117.589Bilateral International Treaty16 ago 2014
Concluso l’11 giugno 2012
Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 agosto 2014
(Stato 16 agosto 2014)
La Confederazione Svizzera,
rappresentata dal Consiglio federale svizzero
e
la Repubblica tunisina,
rappresentata dal Governo della Repubblica tunisina,
di seguito denominate «Parti contraenti»;
considerando gli ottimi rapporti di amicizia e di cooperazione tra le Parti contraenti;
animate dal desiderio di potenziare un partenariato di mutuo vantaggio per lo sviluppo di ambo le Parti contraenti;
convinte che i flussi migratori contribuiscano all’avvicinamento dei popoli e che la gestione concertata di tali flussi rappresenti un fattore di sviluppo economico, sociale e culturale per i Paesi interessati;
riconoscendo che la protezione efficace dei diritti dei migranti è uno degli elementi principali della gestione della migrazione, per cui è necessario vigilare sull’applicazione severa delle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti dell’uomo, in particolare dei migranti, e garantire che la gestione della migrazione illegale o irregolare non pregiudichi i diritti dell’uomo;
animate dal desiderio di favorire la loro cooperazione nel quadro degli sforzi internazionali per la prevenzione della migrazione irregolare;
determinate ad adottare insieme le misure adeguate per lottare contro la migrazione irregolare e le attività criminali a essa associate;
riconoscendo che la lotta contro la migrazione irregolare e il ritorno delle persone non vanno affrontati soltanto sotto il profilo della sicurezza, ma che devono parimenti basarsi sull’integrazione della migrazione nelle strategie di sviluppo;
mosse dalla volontà di applicare, nell’interesse comune e delle persone coinvolte, le norme sulla circolazione e la dimora delle persone tra le Parti contraenti;
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo ha come oggetto l’entrata, la dimora e il ritorno di persone sul territorio delle Parti contraenti.
Nell’ambito del presente Accordo, i termini e le espressioni menzionati qui di seguito hanno il seguente significato: – Parte contraente richiedente: la Parte che presenta la domanda di riammissione di persone; – Parte contraente richiesta: la Parte che riceve la domanda di riammissione di persone; – Riammissione di persone: il ritorno delle persone sul territorio della Parte contraente richiesta che devono lasciare il territorio della Parte contraente richiedente; – Aiuto al ritorno: le misure previste dalla legislazione della Parte contraente richiedente tese a facilitare il ritorno e il reinserimento dei cittadini della Parte contraente richiesta nel loro Paese d’origine.
Nei limiti della legislazione nazionale applicabile, ciascuna Parte contraente autorizza la dimora sul proprio territorio di cittadini dell’altra Parte contraente nei casi seguenti:
ad d) Gli studenti cittadini di una Parte contraente che seguono una formazione o un perfezionamento presso un’università o una scuola universitaria professionale sul territorio dell’altra Parte contraente possono essere autorizzati a svolgere un’attività lucrativa accessoria conformemente alla legislazione nazionale applicabile.
Le Parti contraenti si impegnano a trattare con benevolenza e diligenza le domande di ricongiungimento familiare. 2. Soggiorno con attività lucrativa: a) I cittadini di una Parte contraente possono essere ammessi sul territorio dell’altra Parte contraente in vista di esercitare un’attività lucrativa conformemente alla legislazione nazionale applicabile, segnatamente nei casi qui appresso: – soggiorno in vista di esercitare un’attività lucrativa allo scopo di sviluppare l’economia del Paese di accoglienza e di rafforzare gli scambi in questo settore; – soggiorno nel quadro di progetti di aiuto e di sviluppo svolti in nome della cooperazione economica, scientifica e tecnica nonché nel quadro di interventi umanitari. b) Gli studenti cittadini di una Parte contraente, con diploma di un’università o una scuola universitaria professionale dell’altra Parte contraente possono essere ammessi a esercitare un’attività lucrativa al termine dei loro studi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, se tale attività riveste un elevato interesse scientifico o economico. c) Scambio di giovani professionisti: ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte contraente un’autorizzazione conformemente all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina relativo allo scambio di giovani professionisti.
Nei limiti previsti dalla legislazione in vigore della Parte contraente richiedente, quest’ultima adotta tutte le misure tese a preservare l’onore, la dignità e l’integrità fisica e morale della persona interessata e a creare le premesse per il suo reinserimento socioeconomico.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si concertano, se necessario, sulle misure tese a preservare l’onore, la dignità e l’integrità fisica e morale delle persone interessate (in particolare dei minori non accompagnati, delle persone malate, delle donne incinte, delle famiglie numerose) e a garantire l’esercizio dei lori diritti e obblighi.
In Svizzera, l’autorità competente per l’aiuto al ritorno è l’Ufficio federale della migrazione (UFM)2. L’attuazione è assicurata congiuntamente dalla Direzione dello sviluppo e della collaborazione (DSC), dai Cantoni e da diverse organizzazioni internazionali.
In Tunisia, l’autorità competente per l’aiuto al ritorno è il Ministero delle opere sociali. L’attuazione è assicurata dall’Office des Tunisiens à l'étranger.
Le misure summenzionate sono precisate nell’Allegato II del presente Accordo. 2. Le Parti contraenti si impegnano, nei limiti delle rispettive possibilità e risorse, a prestarsi mutua assistenza nel definire e mettere in atto progetti di aiuto strutturale tesi a conseguire gli obiettivi di cui all’Allegato III del presente Accordo. 3. Le Parti contraenti convengono, nei limiti delle rispettive possibilità e risorse, di prestarsi mutua assistenza negli ambiti precisati nell’Allegato IV del presente Accordo.
I mezzi di cui sopra sono stabiliti secondo le legislazioni delle Parti contraenti. Al momento di firmare il presente Accordo, le Parti contraenti si comunicano gli importi di viatico vigenti. Qualsiasi cambiamento ulteriore è comunicato tempestivamente per via diplomatica.
Le informazioni sui dati personali dei cittadini delle Parti contraenti da riammettere riguardano esclusivamente: – la persona da riammettere ed eventualmente i membri della sua famiglia (cognomi, nomi, se del caso cognomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza); – la carta d’identità, il passaporto o gli altri documenti d’identità o di viaggio; – gli altri dati necessari all’identificazione della persona da riammettere, comprese le impronte digitali (i dati biometrici); – i luoghi di dimora e gli itinerari; – i permessi di soggiorno o i visti rilasciati all’estero e, se del caso; – i dati relativi alla salute della persona interessata.
I dati personali trasmessi in esecuzione del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali vigenti in ciascuna Parte contraente e alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili in materia e vincolanti le due Parti contraenti.
A tale titolo: – la Parte contraente richiesta utilizza i dati personali comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo; – ciascuna Parte contraente informa l’altra, su richiesta, in merito all’utilizzo dei dati personali comunicati; – i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati personali possono essere trasmessi ad altre autorità statali o ad altre persone soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati; – la Parte contraente richiedente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere, nonché della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito. Vanno rispettati i divieti di trasmissione vigenti nel rispettivo diritto nazionale. Se i dati trasmessi risultano inesatti o se la trasmissione era indebita, il destinatario deve esserne avvertito immediatamente. Questi è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione di tali dati; – l’interessato che ne faccia richiesta è informato sui dati personali esistenti sul suo conto e sull’utilizzo previsto, alle condizioni definite dal diritto nazionale della Parte contraente consultata; – i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esiga lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo di tali dati è assicurato conformemente al diritto nazionale di ciascuna Parte contraente; – le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno di un livello di protezione equivalente a quello di cui godono i dati del medesimo tipo nella legislazione della Parte contraente richiedente.
Il comitato di esperti è segnatamente incaricato di: – osservare i flussi migratori tra i territori delle Parti contraenti; – formulare, all’attenzione delle autorità competenti di ciascuna Parte contraente, proposte utili per migliorare gli effetti dell’applicazione dell’Accordo.
La Svizzera si impegna a consolidare le capacità dei servizi e delle unità dell’amministrazione tunisina preposti alla circolazione transfrontaliera, da un lato, e alla prevenzione e alla lotta contro il passaggio illegale della frontiera e l’emigrazione irregolare, dall’altro.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti in particolare: – dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19513sullo statuto dei rifugiati, come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19674; – dagli accordi firmati dalle Parti contraenti nell’ambito della tutela dei diritti dell’uomo, in particolare dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a New York il 16 dicembre 19665; – dalle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 19616sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 19637sulle relazioni consolari; – dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione vigenti per le Parti contraenti.
Ogni controversia scaturita dall’interpretazione, dall’applicazione o dall’attuazione del presente Accordo è risolta nel quadro del comitato di esperti o per via diplomatica.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Tunisi, l’11 giugno 2012 in due (02) esemplari originali nelle lingue francese e araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo francese.
| Per la Confederazione Svizzera: Simonetta Sommaruga | Per la Repubblica tunisina: Rafik Abdelassem |
|---|
(art. 7 e 8)
1. La cittadinanza della persona da riammettere è considerata provata su presentazione di uno dei documenti seguenti in corso di validità o la cui validità è scaduta: – Per la Confederazione Svizzera: – passaporto, – carta d’identità. – Per la Repubblica tunisina: – passaporto, – carta d’identità.
2. La cittadinanza è considerata presunta su presentazione di uno degli elementi seguenti: – documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte contraente richiesta che attesti l’identità della persona interessata (patente di guida, libretto di navigazione, libretto militare o qualsiasi altro documento rilasciato dalle forze armate ecc.); – carta d’immatricolazione consolare o documento di stato civile; – libretto di famiglia recante un luogo di attinenza in Svizzera (per la Parte svizzera); – qualsiasi altro documento rilasciato da un’autorità competente della Parte contraente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti sopra elencati o menzionati nel paragrafo 1; – dichiarazioni della persona interessata debitamente raccolte dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente; – deposizioni di testimoni alle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente; – lingua parlata dalla persona interessata, in particolare in base a un’analisi linguistica condotta da un esperto; – indicazioni fornite dalla persona interessata; – risultati del confronto delle impronte digitali o di altri dati biometrici; – qualsiasi altro elemento riconosciuto dall’autorità competente della Parte contraente richiesta.
(art. 14 par. 1)
Le misure di aiuto individuale al ritorno consistono concretamente: – nell’assumersi le spese di ritorno della persona iscritta al programma di ritorno volontario e assistito, occasionate dal suo trasporto verso il Paese d’origine; – nel fornire un aiuto finanziario al reinserimento; – nel concedere un sostegno personale, mirato e specifico allo sviluppo e alla realizzazione di un progetto individuale in vista di un reinserimento professionale o sociale agevolato nel Paese d’origine; tale sostegno può comprendere, in particolare, la consulenza, l’accompagnamento anche nel Paese d’origine, l’acquisto e il trasferimento di materiale o il finanziamento di un progetto professionale, di formazione o di alloggio temporaneo; – nel fornire in caso di necessità un aiuto al ritorno per ragioni mediche, anche nel Paese d’origine, il quale può comprendere, in particolare, la scorta di farmaci, l’accompagnamento medico durante il ritorno o la conclusione di una cura medica in corso; – nel gestire la diffusione di informazioni sul programma di ritorno volontario e assistito, e offrire un sostegno istituzionale qualora la gestione sia affidata a terzi (organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o altri partner).
(art. 14 par. 2)
Le misure di aiuto strutturale sono tese in particolare a: – contribuire allo sviluppo delle competenze in materia di gestione della migrazione della Parte contraente in cui la persona interessata ritorna, per esempio offrendo corsi di formazione specifici negli ambiti ritenuti adeguati e degni di interesse; – ridurre le disparità tra le persone rientrate nel Paese d’origine e le persone rimaste sul posto, consentendo anche a queste ultime di beneficiare di progetti di sostegno e di sviluppo delle infrastrutture locali; – partecipare allo sviluppo di relazioni di partenariato migratorio e promuovere il dialogo migratorio.
(art. 14 par. 3 e art. 21)
Le misure di mutua assistenza concernono particolare i seguenti ambiti: – lo scambio reciproco di informazioni tra le autorità competenti per la tratta di esseri umani, le reti di traffico di esseri umani e gli individui che vi sono implicati, nonché per il crimine organizzato legato alla migrazione; – l’assistenza tecnica in materia di lotta alla migrazione illegale; – l’organizzazione di corsi di formazione per il personale consolare e gli agenti dei servizi d’immigrazione, in particolare nell’ambito specifico dell’individuazione di documenti falsi; – la cooperazione per il rafforzamento dei controlli alle frontiere, in particolare mediante un supporto in termini di materiale ed equipaggiamento; – la perizia tecnica volta a garantire la sicurezza dei documenti nazionali d’identità; – il consolidamento delle rispettive capacità di combattere la migrazione irregolare e il traffico di esseri umani.
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