Concluso il 12 dicembre 2024
Entrato in vigore mediante scambio di note il 31 marzo 2025
(Stato 31 marzo 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
in seguito «la Svizzera»,
e
il Governo del Turkmenistan,
in seguito «il Turkmenistan»,
in seguito congiuntamente denominati «le Parti contraenti»,
desiderosi di preservare e consolidare lo spirito di solidarietà e cooperazione tra loro,
decisi ad adottare provvedimenti contro l’immigrazione irregolare,
desiderosi di agevolare la riammissione di persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata e soggiorno regolare nei territori delle Parti contraenti, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione,
sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
- «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Svizzera conformemente alla legislazione nazionale;
- «cittadino del Turkmenistan»: chiunque abbia la cittadinanza del Turkmenistan conformemente alla legislazione nazionale;
- «cittadino di Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Svizzera o del Turkmenistan;
- «apolide»: qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza di nessuno Stato;
- «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Svizzera o dal Turkmenistan, che autorizza una persona a soggiornare sul rispettivo territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;
- «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Svizzera o dal Turkmenistan per consentire l’ingresso, il soggiorno o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
- «Stato richiedente»: lo Stato (Svizzera o Turkmenistan) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 6 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 13 del presente Accordo;
- «Stato richiesto»: lo Stato (Svizzera o Turkmenistan) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 6, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 13 del presente Accordo;
- «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Svizzera o del Turkmenistan incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 18 paragrafo 1;
- «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente, e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di Paesi terzi o apolidi) che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o soggiorno legale nello Stato richiedente conformemente alle disposizioni del presente Accordo;
- «transito»: il passaggio di un cittadino di Paese terzo o di un apolide nel territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione.
Sezione I: Obblighi di riammissione delle Parti contraenti
Art. 2 Riammissione dei propri cittadini
- Lo Stato richiesto riammette, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o di soggiorno legale nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementiprima facie forniti conformemente all’articolo 7 del presente Accordo, che sono cittadini dello Stato richiesto.
- Lo Stato richiesto riammette anche:
- i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nel territorio dello Stato richiedente;
- i coniugi delle persone di cui al paragrafo 1, aventi cittadinanza diversa, purché abbiano o ottengano il diritto di entrata o di soggiorno nel territorio dello Stato richiesto, salvo se godono di un titolo di soggiorno autonomo nel territorio dello Stato richiedente.
- Lo Stato richiesto riammette parimenti le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o di soggiorno nel territorio dello Stato richiedente e alle quali dopo la loro entrata nel territorio dello Stato richiedente è stata revocata la cittadinanza dello Stato richiesto secondo la legislazione nazionale di quest’ultimo o che vi hanno rinunciato, a meno che le autorità competenti dello Stato richiedente non abbiano per lo meno assicurato loro la naturalizzazione.
- Dopo che lo Stato richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui all’articolo 9 paragrafo 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto rilascia indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, gratuitamente e non oltre i cinque giorni lavorativi, il documento di viaggio valido almeno sei mesi necessario per il rimpatrio (v. all. 7 e 8).
- Qualora sia impossibile, per motivi giuridici o effettivi, rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto rilascia gratuitamente, entro cinque giorni lavorativi e senza ulteriori formalità, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.
Art. 3 Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi
- Lo Stato richiesto riammette, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, tutti i cittadini di Paesi terzi e tutti gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o di soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementiprima facie forniti conformemente all’articolo 8 del presente Accordo, che queste persone:
- possiedono, o possedevano al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Parte richiesta; oppure;
- sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio dello Stato richiedente dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato richiesto o avervi transitato.
- L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:
- il cittadino di Paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato richiesto; oppure
- il cittadino di Paese terzo o l’apolide è autorizzato ad accedere senza visto al territorio dello Stato richiedente.
- Dopo che lo Stato richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui all’articolo 9 paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato richiesto rilasciano, se necessario, entro dieci giorni lavorativi, il documento di viaggio valido per sei mesi destinato alla persona di cui è stata approvata la riammissione con il documento di viaggio richiesto per il suo rimpatrio.
- Qualora sia impossibile, per motivi giuridici o effettivi, rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato richiesto, entro dieci giorni lavorativi, estende la validità di tale documento di viaggio o, se necessario, rilascia senza ulteriori formalità un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.
Art. 4 Obblighi riguardanti il documento di viaggio specificamente riferiti al Governo del Turkmenistan
Ai sensi dell’articolo 2 paragrafi 4 e 5 e dell’articolo 3 paragrafi 3 e 4 del presente Accordo, se la rappresentanza diplomatica o consolare o le autorità competenti del Turkmenistan non rilasciano il documento di viaggio entro dieci giorni lavorativi, si considera che il Turkmenistan abbia accettato l’uso del documento di viaggio europeo di cui all’allegato 9 del presente Accordo.
Sezione II: Procedura di riammissione
Art. 5 Principi
- Fatto salvo il paragrafo 2 di questo articolo, il trasferimento di una persona da riammettere secondo uno degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione, ai sensi dell’articolo 6, di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.
- Se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio valido o di una carta d’identità valida dello Stato richiesto e, nel caso di cittadini di Paesi terzi o di apolidi, di un permesso di soggiorno o di un visto valido per entrare nel territorio dello Stato richiesto, il suo trasferimento può essere effettuato senza che lo Stato richiedente debba presentare una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.
Il paragrafo precedente non pregiudica il diritto delle autorità competenti di verificare alla frontiera l’identità della persona da riammettere.
Art. 6 Domanda di riammissione
- Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:
- dati personali della persona da riammettere (per es. nomi, cognomi, data e luogo di nascita, ultimo luogo di residenza);
- per i cittadini dello Stato richiesto, l’indicazione dei mezzi con i quali è fornita la prova o la provaprima facie della cittadinanza conformemente agli allegati 1 e 2;
- per i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi, l’indicazione dei mezzi con i quali è fornita la prova o la provaprima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi conformemente agli allegati 3 e 4;
- la fotografia della persona da riammettere.
- Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche:
- una dichiarazione, rilasciata con l’espresso consenso dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;
- tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, necessarie per il singolo trasferimento.
- La domanda di riammissione è presentata per scritto tramite il modulo comune figurante nell’allegato 5 del presente Accordo.
- La domanda di riammissione può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, compresi quelli elettronici (per es. fax e indirizzi e‑mail protetti).
Art. 7 Prove della cittadinanza
- La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 può essere dimostrata, in particolare, con i documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo, ancorché scaduti ma al massimo da sei mesi. Se vengono presentati tali documenti, le Parti contraenti riconoscono reciprocamente la cittadinanza ai fini del presente Accordo senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.
- La provaprima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 può essere basata, in particolare, sui documenti elencati nell’allegato 2 del presente Accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, le Parti contraenti riterranno accertata la cittadinanza ai fini del presente Accordo, a meno che non possano provare il contrario in virtù di ulteriori verifiche ed entro i termini previsti all’articolo 9. La provaprima facie della cittadinanza non può essere basata su documenti falsi.
- Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, oppure se i documenti presentati sono insufficienti o respinti, la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto, se lo Stato richiedente acclude una pertinente richiesta alla domanda di riammissione, prende le disposizioni necessarie per sentire, entro un termine ragionevole ma al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. La richiesta di sentire la persona può parimenti essere sollecitata dallo Stato richiesto. Al termine dell’interrogatorio, un rappresentante dello Stato richiesto redige e firma un pertinente rapporto.
Art. 8 Prove riguardanti i cittadini di Paesi terzi e apolidi
- Le condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente Accordo. La prova non può essere basata su documenti falsi. Le Parti contraenti riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
- La provaprima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’allegato 4 del presente Accordo. Tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la provaprima facie , le Parti contraenti riterranno accertate le condizioni previste dal presente Accordo, a meno che lo Stato richiesto non possa provare il contrario in virtù di ulteriori verifiche ed entro i termini previsti all’articolo 9.
- L’irregolarità dell’ingresso o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell’interessato, sui quali non figurino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce provaprima facie dell’irregolarità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione scritta dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.
Art. 9 Termini
- La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro dodici mesi al massimo dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che una persona non soddisfaceva o non soddisfaceva più le condizioni in vigore per l’entrata o il soggiorno nel suo territorio.
Qualora non sia possibile presentare in tempo la domanda per motivi giuridici o effettivi, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.
2. Alla domanda di riammissione è data risposta scritta entro un termine ragionevole, in ogni caso entro un massimo di 30 giorni di calendario.
Qualora non sia possibile rispondere in tempo alla domanda per motivi giuridici o effettivi, il termine è prorogato, su istanza debitamente motivata, fino a un massimo di 60 giorni di calendario.
Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.
La risposta alla domanda di riammissione può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, compresi quelli elettronici (per es. fax e indirizzi e‑mail protetti).
3. Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è rimpatriato entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.
4. Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per scritto.
Art. 10 Modalità di trasferimento, modo di trasporto e responsabilità
- Fatto salvo l’articolo 5 paragrafo 2, prima di procedere al rimpatrio di una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente notificano per scritto allo Stato richiesto, con almeno due giorni di calendario di anticipo, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.
- Di norma il trasporto avviene per via aerea, ma se necessario possono essere utilizzati altri modi di trasporto. Il rimpatrio in aereo non dev’essere limitato all’uso dei vettori nazionali delle Parti contraenti e può avvenire con voli di linea o charter.
- In caso di rientro con scorta, quest’ultima può essere fornita dallo Stato richiedente o dallo Stato richiesto e non è limitata a cittadini dello Stato richiedente o dello Stato richiesto.
- La responsabilità dello Stato richiedente nei confronti della persona rimpatriata cessa quando questa è consegnata alle autorità dello Stato richiesto.
- Se il trasferimento avviene per via aerea, ai membri dell’eventuale scorta vengono rilasciati gratuitamente i visti necessari presso l’aeroporto.
Art. 11 Riammissione indebita
Lo Stato richiedente riprende a carico senza indugio la persona che lo Stato richiesto aveva accettato di riammettere se viene stabilito che non sono adempite le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo. Il ritorno di tale persona è organizzato entro un mese dal suo arrivo nel territorio dello Stato richiesto. In questo caso l’autorità competente dello Stato richiesto trasmette alle autorità competenti dello Stato richiedente tutti i documenti relativi all’interessato trasmessi durante la procedura di riammissione.
Sezione III: Operazioni di transito
Art. 12 Principi
- Le Parti contraenti limitano l’ammissione in transito dei cittadini di un Paese terzo o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio diretto nello Stato di destinazione.
- Ciascuna Parte contraente autorizza, su richiesta dell’altra Parte contraente, l’ammissione in transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi se sono garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione.
- Lo Stato richiesto può opporsi all’ammissione in transito:
- se, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, il cittadino di un Paese terzo o l’apolide rischia realmente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; oppure
- se il cittadino di un Paese terzo o l’apolide deve subire procedimenti o sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure
- per motivi attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.
- Lo Stato richiesto può revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riprende a carico, se necessario e senza indugio, il cittadino del Paese terzo o l’apolide.
Art. 13 Procedura di transito
- La domanda di transito deve essere presentata per scritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:
- tipo di transito, altri eventuali Stati di transito e destinazione finale prevista;
- dati personali dell’interessato (nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);
- valico di frontiera previsto, ora del trasferimento ed eventuale scorta;
- una dichiarazione scritta attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 12 paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 3.
Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 6 del presente Accordo.
La domanda di transito può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, compresi quelli elettronici (per es. fax e indirizzi e‑mail protetti).
2. Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il consenso all’operazione di transito, entro cinque giorni lavorativi e per scritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata, spiegando i motivi del rifiuto.
La risposta alla domanda di transito può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, compresi quelli elettronici (per es. fax e indirizzi e-mail protetti).
3. In caso di transito aereo, l’interessato e le eventuali scorte sono esonerati dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.
4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.
5. Il transito dev’essere eseguito entro 30 giorni dal ricevimento dell’approvazione della pertinente domanda.
Sezione IV: Costi
Art. 14 Costi di trasporto e di transito
Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di farsi rimborsare i costi afferenti alla riammissione dalla persona stessa o da terzi, tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente Accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale nonché alla ripresa a carico delle persone conformemente agli articoli 11 e 12 paragrafo 4 del presente Accordo, sono a carico dello Stato richiedente.
Sezione V: Protezione dei dati e clausola di non incidenza
Art. 15 Protezione dei dati
- I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico sono la legislazione nazionale delle Parti contraenti e le disposizioni di convenzioni internazionali di cui sono parte.
- Si applicano inoltre i seguenti principi:
- i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;
- i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente Accordo, e successivamente non devono essere trattati dall’autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo incompatibile con tali finalità;
- i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:
- gli estremi della persona da trasferire (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti, ultimi luoghi di residenza, scuole frequentate, nomi del coniuge e dei figli, nomi di altri parenti stretti),
ii) il passaporto, la carta di identità o la patente di guida o altri documenti di identità o di viaggio (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),
iii) scali e itinerari,
iv) altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo, tra cui informazioni sulle condizioni di salute se nell’interesse della persona da trasferire o della salute pubblica;
d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o sono successivamente trattati;
f) sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;
g) su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;
h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi o ad altre persone è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
i) l’autorità che comunica i dati personali e quella che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Adottano tutti i provvedimenti appropriati al fine di proteggere i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. Le competenti autorità delle Parti contraenti provvedono a controllare il trattamento e l’utilizzo dei dati in base alle rispettive legislazioni nazionali. In ogni caso, i dati comunicati devono beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito a dati analoghi in virtù delle legislazioni nazionali;
j) Su istanza, l’interessato è informato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato della Parte a cui è stata richiesta l’informazione, in merito alla trasmissione e all’uso previsto di dati che lo riguardano.
Art. 16 Clausola di non incidenza
- Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e da tutte le convenzioni o accordi internazionali applicabili di cui sono parte e in particolare dagli strumenti internazionali elencati di seguito:
− la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948;
− la Convenzione del 19511e il Protocollo 19672relativi allo status dei rifugiati;
− il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19663;
− la Convenzione del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti4;
− la Convenzione sull’aviazione civile internazionale del 19445;
− le convenzioni e gli accordi internazionali multilaterali sulla riammissione di cittadini stranieri.
- Nessuna disposizione del presente Accordo osta al rimpatrio di una persona secondo altre modalità formali o informali.
Sezione VI: Attuazione e applicazione
Art. 17 Cooperazione in vista dell’attuazione
- Le competenti autorità delle Parti contraenti si prestano mutua assistenza per l’applicazione e l’interpretazione del presente Accordo.
- Ciascuna Parte contraente può chiedere in qualsiasi momento la riunione di esperti di entrambe le Parti contraenti al fine di risolvere questioni relative all’applicazione del presente Accordo.
- Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica le difficoltà riguardanti l’applicazione del presente Accordo.
- Le disposizioni dell’articolo 3 del presente Accordo diventano applicabili dopo tre anni dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo. Si applicano unicamente ai cittadini di Paesi terzi con i quali il Turkmenistan ha concluso accordi bilaterali sulla riammissione nonché agli apolidi.
Art. 18 Disposizioni d’esecuzione
- Firmando il presente Accordo, le Parti contraenti s’impegnano a notificarsi per via diplomatica le denominazioni delle autorità competenti per l’applicazione dell’Accordo, compresi i contatti e i valichi di frontiera ufficiali.
- Ciascuna Parte contraente informa l’altra senza indugio per via diplomatica dei cambiamenti riguardanti le proprie autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo, compresi i contatti e i valichi di frontiera ufficiali di cui al paragrafo 1 di questo articolo.
- Tutte le comunicazioni tra le Parti contraenti avvengono in inglese.
Sezione VII: Disposizioni finali
Art. 19 Entrata in vigore, durata, sospensione e denuncia
- Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni a partire dalla data di ricezione dell’ultima notifica scritta delle Parti contraenti relativa all’adempimento delle condizioni previste dalle rispettive legislazioni interne per la sua entrata in vigore.
- Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato.
- Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica ufficiale all’altra Parte contraente, sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica o per altri gravi motivi. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla ricezione della notifica.
- Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica ufficiale all’altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data della notifica.
Art. 20 Modifiche
Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa dalle Parti contraenti. Le modifiche vanno apportate sotto forma di protocolli separati, che costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore secondo la procedura definita all’articolo 19 paragrafo 1 del presente Accordo.
Art. 21 Allegati
Gli allegati da 1 a 9 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Fatto ad Ashgabat, il 12 dicembre 2024 in duplice esemplare nelle lingue tedesca, turkmena e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevale il testo inglese.
Per il Consiglio federale svizzero: Thomas Stähli | Per il Governo del Turkmenistan: Rashid Meredov |
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Allegato 1
Elenco comune dei documenti comprovanti la cittadinanza
(art. 2 par. 1, 6 par. 1 lett. b e 7 par. 1)
− passaporti di qualsiasi tipo (ordinari, diplomatici, di servizio, speciali);
− lasciapassare rilasciati dallo Stato richiesto;
− carte d’identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie), salvo le carte d’identità per marittimi;
− certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza;
− conferma dell’identità in base alla consultazione del Sistema d’informazione visti.
Allegato 2
Elenco comune dei documenti considerati prova prima facie della cittadinanza
(art. 2 par. 1, 6 par. 1 lett. b e 7 par. 2)
− Fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo;
− patenti di guida o loro fotocopia;
− certificati di nascita o loro fotocopia;
− libretti militari e carte d’identità militari;
− registri navali, licenze dei marittimi e carte d’identità per marittimi;
− dichiarazioni documentate di testimoni;
− dichiarazioni documentate dell’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test linguistico ufficiale;
− qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato, compresi i documenti recanti una fotografia rilasciati dalle autorità in sostituzione del passaporto;
− documenti elencati nell’allegato 1 scaduti da oltre sei mesi;
− informazione completa fornita da autorità ufficiali e confermata dall’altra Parte contraente;
− impronte digitali;
− conferma dell’identità in base alla consultazione di sistemi di informazione automatizzati;
− risultati di un’analisi del DNA.
Allegato 3
Elenco comune dei documenti considerati mezzi di prova delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi
(art. 3 par. 1, 6 par. 1 lett. c e 8 par. 1)
− Visti e/o permessi di soggiorno validi rilasciati dallo Stato richiesto;
− timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe con data sul documento di viaggio dell’interessato, inclusi i documenti di viaggio falsificati, o altre prove (p. es. fotografiche) dell’entrata/uscita;
− rapporto scritto che attesti dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato;
− rapporto scritto che attesti dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi;
− carte d’identità rilasciate ad apolidi residenti a titolo permanente nello Stato richiesto;
− lasciapassare rilasciati ad apolidi residenti a titolo permanente nello Stato richiesto.
Allegato 4
Elenco comune dei documenti considerati prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi
(art. 3 par. 1, 6 par. 1 lett. c e 8 par. 2)
− Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata intercettata dopo l’ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato;
− informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale (p. es. UNHCR);
− comunicazioni/conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;
− documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
− biglietti di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman recanti il nome dell’interessato e attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto;
− informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di un corriere o di un’agenzia di viaggi;
− dichiarazioni ufficiali documentate rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato;
− dichiarazioni ufficiali documentate dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi;
− qualsiasi altra dichiarazione documentata dell’interessato;
− impronte digitali;
− risultati di un’analisi del DNA.
Allegato 5
(art. 6 par. 3)
| [Emblema della Confederazione Svizzera] | [Emblema del Turkmenistan] |
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| (Indicare l’autorità richiedente) | | (Luogo e data) |
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| Riferimento: | | |
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| Destinatario: | | |
| (Indicare l’autorità richiesta) | | |
| ◻ Domanda di un interrogatorio (art. 7 par. 3) | | |
Domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo del Turkmenistan sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato
A. Dati personali
| 1. Cognome e nome (sottolineare i cognomi): | Fotografia |
|---|
| 2. Cognome da nubile: | |
-
Data e luogo di nascita:
-
Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
-
Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
-
Cittadinanza e lingua:
-
Stato civile
◻ coniugato/a ◻ celibe/nubile ◻ divorziato/a ◻ vedovo/a
Per le persone coniugate: nome del coniuge:
Nome ed età dei figli (se del caso):
- Ultimo indirizzo nello Stato richiesto, per quanto possibile:
B. Dati personali del coniuge (se del caso)
-
Cognome e nome (sottolineare i cognomi):
-
Cognome da nubile:
-
Data e luogo di nascita:
-
Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
-
Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
-
Cittadinanza e lingua:
C. Dati personali dei figli (se del caso)
-
Cognome e nome (sottolineare i cognomi):
-
Data e luogo di nascita:
-
Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
-
Cittadinanza e lingua:
D. Indicazioni particolari sulla persona da trasferire
- Condizioni di salute
(p. es. eventuale riferimento a cure mediche speciali se nell’interesse della persona da trasferire o della salute pubblica; nome latino delle malattie contagiose):
- Motivi per ritenere la persona particolarmente pericolosa
(p. es. sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo):
E. Mezzi di prova allegati
| 1. | | | |
|---|
| (passaporto n.) | | (data e luogo di rilascio) |
| (autorità di rilascio) | | (scadenza del periodo di validità) |
| 2. | | | |
| (carta d’identità n.) | | (data e luogo di rilascio) |
| (autorità di rilascio) | | (scadenza del periodo di validità) |
| 3. | | | |
| (patente di guida n.) | | (data e luogo di rilascio) |
| (autorità di rilascio) | | (scadenza del periodo di validità) |
| 4. | | | |
| (altro documento ufficiale n.) | | (data e luogo di rilascio) |
| (autorità di rilascio) | | (scadenza del periodo di validità) |
F. Osservazioni
(Firma) (Timbro)
Allegato 6
(art. 13 par. 1)
| [Emblema della Confederazione Svizzera] | [Emblema del Turkmenistan] |
|---|
| (Indicare l’autorità richiedente) | | (Luogo e data) |
|---|
| Riferimento: | | |
|---|
| Destinatario: | | |
| (Indicare l’autorità richiesta) | | |
Domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo del Turkmenistan sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato
A. Dati personali
| 1. Cognome e nome (sottolineare i cognomi): | Fotografia |
|---|
| 2. Cognome da nubile: | |
-
Data e luogo di nascita:
-
Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
-
Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
-
Cittadinanza e lingua:
-
Tipo e numero del documento di viaggio:
B. Ammissione in transito
- Tipo di transito:
◻ aereo ◻ terrestre ◻ marittimo
-
Stato di destinazione finale:
-
Altri eventuali Stati di transito:
-
Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento e possibili scorte:
-
Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 13 par. 2):
◻ sì ◻ no
- Conoscenza di motivi di un rifiuto dell’ammissione in transito (art. 12 par. 3):
◻ sì ◻ no
C. Osservazioni
(Firma) (Timbro)
Allegato 7
Documento di viaggio svizzero ai fini della riammissione
(art. 2 par. 4)
Allegato 8
Documento di viaggio turkmeno ai fini della riammissione
(art. 2 par. 4)
Allegato 9
Documento di viaggio europeo ai fini della riammissione
(art. 4)