0.142.117.672•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale
0.142.117.672Bilateral International Treaty1 gen 2004
Concluso l’11 luglio 2003
Entrato in vigore tramite scambio di note il 1° gennaio 2004
(Stato 11 maggio 2004)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina,
(detti in seguito Parti contraenti)
nell’intento di semplificare la circolazione tra i due territori dei titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale,
nell’intento di rafforzare la collaborazione all’insegna della reciproca fiducia e solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
I cittadini di ambo le Parti contraenti in possesso di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido, che si recano sul territorio dell’altra Parte contraente in veste ufficiale in qualità di membro di una rappresentanza diplomatica o consolare del proprio Stato o in qualità di collaboratore presso un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per tutta la durata delle loro funzioni. Le Parti contraenti s’informano a vicenda, anticipatamente e per via diplomatica, circa il distacco e la funzione dei loro cittadini. All’arrivo nel Paese ospite, questi ultimi ricevono una carta di legittimazione. Le presenti disposizioni si estendono anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto ufficiale o ordinario valido.
I cittadini ucraini titolari di un passaporto diplomatico o di servizio ucraino valido, che soggiornano in Svizzera in altra veste che quella di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare dell’Ucraina o rappresentanti del loro Paese presso un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per l’entrata, per un soggiorno massimo di 90 giorni e per la partenza, qualora non esercitino un’attività lucrativa indipendente o dipendente.
I cittadini svizzeri titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale svizzero valido, che soggiornano in Ucraina in altra veste che quella di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di Svizzera o rappresentanti del loro Paese presso un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per l’entrata, per un soggiorno massimo di 90 giorni e per la partenza, qualora non esercitino un’attività lucrativa indipendente o dipendente.
Indipendentemente dal tipo di passaporto, i cittadini di una Parte contraente domiciliati stabilmente sul territorio dell’altra Parte contraente possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.
Le Parti contraenti si trasmettono a vicenda esemplari facsimile dei rispettivi passaporti nonché le informazioni essenziali relative al loro uso. In caso di introduzione di nuovi passaporti, le Parti contraenti se ne informano a vicenda, se possibile con almeno 30 giorni di anticipo, per via diplomatica e si trasmettono a vicenda pertinenti esemplari facsimile. Le Parti contraenti si informano inoltre a vicenda e continuamente delle condizioni d’entrata per i cittadini di Stati terzi.
Il presente Accordo non esonera i cittadini di una delle due Parti contraenti dall’obbligo di conformarsi alle leggi vigenti sul territorio dell’altra Parte contraente relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in tale Paese.
Le competenti autorità delle due Parti contraenti possono rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la salute e la sicurezza pubblici, o la cui presenza nel rispettivo territorio fosse illegale.
Le Parti contraenti si impegnano a cooperare nel rispetto delle relative legislazioni e nei limiti degli altri accordi bilaterali nell’ambito della lotta contro la migrazione illegale, segnatamente informandosi a vicenda, spontaneamente o su richiesta, su:
I dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo sono raccolti, trattati e protetti in conformità delle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti contraenti. In particolare, devono essere osservati i principi seguenti:
Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza, di salute e di ordine pubblici, sospendere, totalmente o in parte, l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione e la sua revoca vanno notificate immediatamente per via diplomatica all’altra Parte contraente.
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un termine di 90 giorni. La denunzia va notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la reciproca notifica per via diplomatica che le prescrizioni interne per l’entrata in vigore del presente Accordo sono adempite.
Fatto a Kiev l’11 luglio 2003 in due originali, in lingua tedesca e ucraina, ambo i testi facenti ugualmente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina: |
|---|---|
| Ruth Metzler-Arnold | Oleksandr O. Tschalyi |
Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. tedesca della presente Raccolta. ↩
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