Protocollo sullo statuto dei rifugiati

0.142.301Multilateral International Treaty20 mag 1968

Conchiuso a Nuova York il 31 gennaio 1967
Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 19681
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 20 maggio 1968
Entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 1968

(Stato 28  febbraio 2022)

Gli Stati partecipanti al presente Protocollo,

considerando che la Convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 19512(detta qui di seguito «Convenzione») è applicabile soltanto alle persone rifugiatesi a cagione di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951,

considerando che dopo l’approvazione della Convenzione sono apparse nuove categorie di rifugiati, le quali pertanto possono essere escluse dalla Convenzione,

considerando l’opportunità di applicare il medesimo statuto a tutti i rifugiati compresi nella definizione espressa dalla Convenzione, senza tener conto della data limite del 1° gennaio 1951,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Disposizione generale
  1. Gli Stati partecipanti al presente Protocollo si obbligano ad applicare ai rifugiati, definiti in seguito come tali, gli articoli 2 a 34 della Convenzione.
  2. Ai fini del presente Protocollo, il termine «rifugiato», salvo restando quanto riguarda l’applicazione del paragrafo 3 seguente, indica ogni persona corrispondente alla definizione espressa nell’articolo 1 della Convenzione, come se le locuzioni «. per causa di avvenimenti anteriori al l’gennaio 1951» e «. in seguito a tali avvenimenti» non fossero recepite nel paragrafo 2 sezione A, dell’articolo 1.
  3. Il presente Protocollo va applicato dagli Stati partecipanti senza limitazione geografica alcuna; tuttavia, le dichiarazioni espresse, in virtù della sezione B paragrafo 1 capoverso a dell’articolo 1 della Convenzione, da Stati partecipanti alla stessa, sono parimente applicabili al presente Protocollo, semprechè gli obblighi dello Stato dichiarante non siano stati estesi, giusta la sezione B paragrafo 2 dell’articolo 1 della Convenzione.
Art. II Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite
  1. Gli Stati partecipanti si obbligano a collaborare con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, o con qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell’esercizio delle sue funzioni e segnatamente nell’agevolare il suo compito di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.
  2. Per consentire all’Alto Commissariato, o a qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite a lui succeduta, la presentazione di rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati partecipanti si obbligano a fornirgli, nella forma adeguata, le informazioni ed i dati statistici richiesti circa:
    1. lo statuto dei rifugiati;
    2. l’esecuzione del presente Protocollo;
    3. le leggi, i regolamenti e i decreti, concernenti i rifugiati, già vigenti o che entreranno in vigore.
Art. III Informazioni sulla legislazione nazionale

Gli Stati partecipanti comunicano al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti emanati per l’applicazione del presente Protocollo.

Art. IV Composizione di vertenze

Qualsiasi vertenza sorta tra gli Stati partecipanti circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo è sottoposta, a domanda di una parte interessata, alla Corte internazionale di Giustizia, purché non sia stato possibile comporla in altro modo.

Art. V Adesione

Il presente Protocollo è aperto all’adesione degli Stati partecipanti alla Convenzione e di qualsiasi altro Stato, Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione specializzata, oppure di ogni Stato cui l’Assemblea generale ha trasmesso un invito d’adesione al presente Protocollo. L’adesione avviene mediante il deposito del pertinente strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VI Clausola federale

Ove trattisi di uno Stato federativo o non unitario, sono applicabili le seguenti disposizioni:

  1. per quanto concerne gli articoli della Convenzione, applicabili giusta il paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Protocollo, la cui esecuzione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale sono identici a quelli degli Stati partecipanti che non sono Stati federativi;
  2. per quanto concerne gli articoli della Convenzione, applicabili giusta il paragrafo precitato, ma la cui esecuzione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni componenti (in ciò autonomi grazie al sistema costituzionale federativo), il governo federale ne comunica i disposti, il più presto possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni;
  3. uno Stato federativo partecipante al presente Protocollo deve comunicare, a richiesta di qualsiasi altro Stato partecipante, trasmessagli dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un esposto della legislazione e della prassi vigente nella federazione e nelle regioni che la costituiscono, per quanto concerne l’una o l’altra disposizione della Convenzione, applicabile giusta il paragrafo 1 dell’articolo I dei presente Protocollo; nell’esposto, va parimente indicato in quale misura tale disposizione sia stata eseguita mediante un atto legislativo o in altro modo.
Art. VII Riserve e dichiarazioni
  1. Ciascuno Stato partecipante può, al momento dell’adesione, esprimere riserve riguardo all’articolo IV del presente Protocollo e quanto all’applicazione, giusta l’articolo 1 del medesimo, di ogni disposizione della Convenzione, salvo quelle degli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e 33, semprechè, ove trattisi di uno Stato partecipante, le riserve espresse in virtù del presente articolo non concernano i rifugiati cui è applicabile la Convenzione.
  2. Le riserve espresse dagli Stati partecipanti conformemente all’articolo 42 della Convenzione sono applicabili agli obblighi derivanti dal presente Protocollo, a meno che le riserve suddette siano state ritirate nel frattempo.
  3. Lo Stato che ha espresso una riserva, giusta il paragrafo 1 del presente articolo, può ritirarla, in ogni momento, inviando una comunicazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  4. Le dichiarazioni espresse, in virtù dell’articolo 40 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, da uno Stato partecipante a questa, che aderisce al presente Protocollo sono applicabili anche a quest’ultimo, a meno che, al momento della adesione, la parte interessata abbia inviato una dichiarazione contraria al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’ articolo 40 e del paragrafo 3 dell’articolo 44 della Convenzione sono applicabili, mutatis mutandis, anche al presente protocollo.
Art. VIII
  1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno del deposito del sesto strumento d’adesione.
  2. Per ciascuno Stato che aderisce al Protocollo dopo il deposito dei sesto strumento d’adesione, il Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui detto Stato avrà depositato il suo strumento d’adesione.
Art. IX Disdetta
  1. Ciascuna Parte partecipante può disdire il presente Protocollo in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La disdetta ha effetto, per lo Stato interessato, un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. X Comunicazioni del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunica agli Stati indicati all’articolo V le date d’entrata in vigore, d’adesione, di deposito e ritiro delle riserve, di disdetta e delle pertinenti dichiarazioni e notificazioni.

Art. XI Deposito del Protocollo presso gli archivi della Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite

Un esemplare del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, firmato dal Presidente dell’Assemblea generale e dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, sarà depositato presso gli archivi della Segreteria dell’Organizzazione. Il Segretario generale trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli altri Stati indicati nell’articolo V.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan30 agosto2005 A30 agosto2005
Albania18 agosto1992 A18 agosto1992
Algeria8 novembre19678 novembre1967
Angola*23 giugno1981 A23 giugno1981
Antigua e Barbuda7 settembre1995 A7 settembre1995
Argentina6 dicembre19676 dicembre1967
Armenia6 luglio1993 A6 luglio1993
Australia*13 dicembre197313 dicembre1973
Austria5 settembre19735 settembre1973
Azerbaigian12 febbraio1993 A12 febbraio1993
Bahamas15 settembre1993 A15 settembre1993
Belarus23 agosto2001 A23 agosto2001
Belgio**8 aprile19698 aprile1969
Belize27 giugno1990 A27 giugno1990
Benin6 luglio19706 luglio1970
Bolivia9 febbraio1982 A9 febbraio1982
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Botswana*6 gennaio19696 gennaio1969
Brasile7 aprile19727 aprile1972
Bulgaria12 maggio1993 A12 maggio1993
Burkina Faso18 giugno1980 A18 giugno1980
Burundi*15 marzo197115 marzo1971
Cambogia15 ottobre1992 A15 ottobre1992
Camerun19 settembre19674 ottobre1967
Canada4 giugno19694 giugno1969
Capo Verde*9 luglio1987 A9 luglio1987
Ceca, Repubblica11 maggio1993 S1° gennaio1993
Ciad19 agosto1981 A19 agosto1981
Cile27 aprile197227 aprile1972
Cina*24 settembre1982 A24 settembre1982
Macao*a3 dicembre199920 dicembre1999
Cipro9 luglio19689 luglio1968
Città del Vaticano8 giugno19674 ottobre1967
Colombia4 marzo1980 A4 marzo1980
Congo (Brazzaville)*10 luglio197010 luglio1970
Congo (Kinshasa)13 gennaio197513 gennaio1975
Corea (Sud)3 dicembre1992 A3 dicembre1992
Costa Rica28 marzo197828 marzo1978
Côte d’Ivoire16 febbraio197016 febbraio1970
Croazia12 ottobre1992 S8 ottobre1991
Danimarca29 gennaio196829 gennaio1968
Dominica17 febbraio1994 A17 febbraio1994
Dominicana, Repubblica4 gennaio19784 gennaio1978
Ecuador6 marzo19696 marzo1969
Egitto22 maggio1981 A22 maggio1981
El Salvador*28 aprile198328 aprile1983
Estonia10 aprile1997 A10 aprile1997
Eswatini*28 gennaio196928 gennaio1969
Etiopia* **10 novembre196910 novembre1969
Figi12 giugno1972 S10 ottobre1970
Filippine22 luglio1981 A22 luglio1981
Finlandia*10 ottobre196810 ottobre1968
Francia**3 febbraio19713 febbraio1971
Gabon28 agosto197328 agosto1973
Gambia29 settembre19674 ottobre1967
Georgia9 agosto1999 A9 agosto1999
Germania**5 novembre19695 novembre1969
Ghana*30 ottobre196830 ottobre1968
Giamaica*30 ottobre198030 ottobre1980
Giappone1° gennaio1982 A1° gennaio1982
Gibuti9 agosto1977 S27 giugno1977
Grecia7 agosto19687 agosto1968
Guatemala22 settembre1983 A22 settembre1983
Guinea16 maggio196816 maggio1968
Guinea equatoriale7 febbraio1986 A7 febbraio1986
Guinea-Bissau11 febbraio197611 febbraio1976
Haiti25 settembre1984 A25 settembre1984
Honduras*23 marzo1992 A23 marzo1992
Iran28 luglio197628 luglio1976
Irlanda6 novembre19686 novembre1968
Islanda26 aprile196826 aprile1968
Israele*14 giugno196814 giugno1968
Italia**26 gennaio197226 gennaio1972
Kazakstan15 gennaio1999 A15 gennaio1999
Kenya13 novembre1981 A13 novembre1981
Kirghizistan8 ottobre1996 A8 ottobre1996
Lesotho14 maggio1981 A14 maggio1981
Lettonia*31 luglio1997 A31 luglio1997
Liberia27 febbraio198027 febbraio1980
Liechtenstein20 maggio196820 maggio1968
Lituania28 aprile1997 A28 aprile1997
Lussemburgo* **22 aprile197122 aprile1971
Macedonia del Nord18 gennaio1994 S17 settembre1991
Malawi*10 dicembre1987 A10 dicembre1987
Mali2 febbraio19732 febbraio1973
Malta*15 settembre197115 settembre1971
Marocco20 aprile197120 aprile1971
Mauritania5 maggio1987 A5 maggio1987
Messico7 giugno2000 A7 giugno2000
Moldova31 gennaio2002 A31 gennaio2002
Monaco16 giugno2010 A16 giugno2010
Montenegro10 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico1° maggio1989 A1° maggio1989
Nauru28 giugno2011 A28 giugno2011
Nicaragua28 marzo198028 marzo1980
Niger2 febbraio19702 febbraio1970
Nigeria2 maggio19682 maggio1968
Norvegia28 novembre196728 novembre1967
Nuova Zelanda6 agosto19736 agosto1973
Paesi Bassi
Arubab29 novembre196829 novembre1968
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
22 giugno201122 giugno2011
Panama2 agosto19782 agosto1978
Papua Nuova Guinea17 luglio1986 A17 luglio1986
Paraguay1° aprile19701° aprile1970
Perù*15 settembre1983 A15 settembre1983
Polonia27 settembre1991 A27 settembre1991
Portogallo*13 luglio197613 luglio1976
Regno Unito*4 settembre19684 settembre1968
Jersey20 febbraio199620 maggio1996
Rep. Centrafricana30 agosto19674 ottobre1967
Romania7 agosto1991 A7 agosto1991
Ruanda*3 gennaio19803 gennaio1980
Russia2 febbraio1993 A2 febbraio1993
Saint Vincent e Grenadine*3 novembre2003 A3 novembre2003
Salomone, Isole12 aprile1995 A12 aprile1995
Samoa29 novembre1994 A29 novembre1994
São Tomé e Príncipe1° febbraio19781° febbraio1978
Seicelle23 aprile198023 aprile1980
Senegal3 ottobre19674 ottobre1967
Serbia8 giugno19674 ottobre1967
Sierra Leone22 maggio1981 A22 maggio1981
Slovacchia4 febbraio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Somalia*10 ottobre1978 A10 ottobre1978
Spagna14 agosto197814 agosto1978
Stati Uniti*1° novembre19681° novembre1968
Sudafrica12 gennaio1996 A12 gennaio1996
Sudan23 maggio197423 maggio1974
Sudan del Sud10 dicembre2018 A10 dicembre2018
Suriname29 novembre1978 S25 novembre1975
Svezia4 ottobre19674 ottobre1967
Svizzera20 maggio196820 maggio1968
Tagikistan7 dicembre1993 A7 dicembre1993
Tanzania*4 settembre19684 settembre1968
Timor-Leste*7 maggio2003 A7 maggio2003
Togo1° dicembre19691° dicembre1969
Trinidad e Tobago10 novembre2000 A10 novembre2000
Tunisia16 ottobre196816 ottobre1968
Turchia*31 luglio196831 luglio1968
Turkmenistan2 marzo1998 A2 marzo1998
Tuvalu7 marzo1986 S1° ottobre1978
Ucraina4 aprile2002 A4 aprile2002
Uganda*27 settembre197627 settembre1976
Ungheria14 marzo1989 A14 marzo1989
Uruguay22 settembre197022 settembre1970
Venezuela*19 settembre1986 A19 settembre1986
Yemen18 gennaio198018 gennaio1980
Zambia24 settembre196924 settembre1969
Zimbabwe25 agosto198125 agosto1981
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a In base ad una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 apr. 1987, le Prot. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao. b Il 1° gennaio 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno

Footnotes

  1. RU 1968 1147

  2. RS 0.142.30

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