0.142.305•Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati
0.142.305Multilateral International Treaty1 mar 1986
Concluso a Strasburgo il 16 ottobre 1980
Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 19852
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 13 gennaio 1986
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 1986
(Stato 27 gennaio 2017) (Stato 27 gennaio 2017)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Accordo,
considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è quello di raggiungere una maggiore unione tra i propri membri;
desiderando migliorare ulteriormente la condizione dei rifugiati negli Stati membri del Consiglio d’Europa;
desiderando facilitare l’applicazione dell’articolo 28 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 19513, e dei paragrafi 6 e 11 della relativa Tabella, in particolare per quanto attiene al caso in cui un rifugiato abbia legalmente ottenuto la residenza nel territorio di un’altra Parte Contraente;
preoccupati, in modo particolare, di specificare, in uno spirito liberale ed umanitario, le condizioni in base alle quali la responsabilità dell’emissione di un documento di viaggio viene trasferita da una Parte Contraente ad un’altra;
ritenendo auspicabile regolare questa materia in modo uniforme tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo:
Questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato.
2. Per il calcolo del periodo specificato al paragrafo 1 del presente Articolo:
3. La responsabilità verrà anche ritenuta come trasferita se la riammissione del rifugiato nel primo Stato non può più essere richiesta ai sensi dell’Articolo 4.
Dopo la data di trasferimento della responsabilità, il secondo Stato dovrà, ai fini del ricongiungimento delle famiglie e per ragioni umanitarie, facilitare l’ammissione nel suo territorio del coniuge del rifugiato e dei suoi figli minori o a suo carico.
Le Autorità competenti delle Parti potranno comunicare direttamente tra loro per quanto attiene all’applicazione del presente Accordo. Dette Autorità verranno specificate da ciascuno Stato, al momento in cui esprimerà il proprio assenso ad essere vincolato dal presente Accordo, attraverso una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Senza pregiudizio alle disposizioni dell’Articolo 12, il presente Accordo si applicherà a ciascuna Parte tenuto conto delle stesse limitazioni e riserve applicabili ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 o, a seconda del caso, del Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 19677
Il tribunale arbitrale fisserà la sua procedura. Le sue decisioni saranno adottate a maggioranza. La sua sentenza sarà definitiva.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo:
In fede di che, i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Strasburgo, il 16° giorno di ottobre 1980, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d’Europa ed a ogni Stato invitato ad aderire al presente Accordo.(Seguono le firme)
Ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 14 del presente Accordo, qualsiasi Stato potrà dichiarare:
1. che, per quanto lo concerne, il trasferimento di responsabilità in ottemperanza alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 2, non si verificherà in quanto esso ha autorizzato il rifugiato a restare sul proprio territorio per un periodo che supera la validità del documento di viaggio, esclusivamente per motivi di studio o di addestramento;
2. che esso non accetterà una richiesta di riammissione presentata sulla base delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 4.
| Stati partecipanti | Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Danimarca | 17 gennaio | 1984 | 1° marzo | 1984 |
| Finlandia | 4 luglio | 1990 | 1° settembre | 1990 |
| Germania* | 25 gennaio | 1995 | 1° marzo | 1995 |
| Italia* | 8 novembre | 1985 | 1° gennaio | 1986 |
| Norvegia | 16 ottobre | 1980 F | 1° dicembre | 1980 |
| Paesi Bassia | 7 marzo | 1985 | 1° maggio | 1985 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 4 novembre | 2013 | 1° gennaio | 2014 |
| Polonia* | 20 aprile | 2005 | 1° giugno | 2005 |
| Portogallo | 10 marzo | 1982 | 1° maggio | 1982 |
| Regno Unito* | 1° ottobre | 1986 | 1° dicembre | 1986 |
| Guernesey | 1° ottobre | 1986 | 1° dicembre | 1986 |
| Isola di Man | 1° ottobre | 1986 | 1° dicembre | 1986 |
| Jersey | 1° ottobre | 1986 | 1° dicembre | 1986 |
| Romania* | 19 luglio | 2000 | 1° settembre | 2000 |
| Spagna* | 21 maggio | 1987 | 1° luglio | 1987 |
| Svezia | 16 ottobre | 1980 F | 1° dicembre | 1980 |
| Svizzera | 13 gennaio | 1986 | 1° marzo | 1986 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a Per il Regno in Europa |
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