0.142.311•Accordo concernente i marinai rifugiati
0.142.311Multilateral International Treaty12 mar 1963
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"title": "Accordo del 23 novembre 1957 concernente i marinai rifugiati",
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}Conchiuso all’Aia il 23 novembre 1957
Approvato dall’Assemblea federale il 28 settembre 19622
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 12 dicembre 1962
Entrato in vigore per la Svizzera il 12 marzo 1963
(Stato 22 luglio 2014)
Preambolo
I Governi del Regno dei Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica federale della Germania, dei Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno di Svezia,
nella loro qualità di Governi degli Stati partecipanti alla Convenzione del 28 luglio 19513sullo statuto dei rifugiati,
desiderosi di risolvere, nel senso dell’articolo 11 della sopraccitata Convenzione, il problema dei marinai rifugiati e di promuovere la cooperazione, conformemente all’articolo 35 della Convenzione, con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, nell’esercizio delle sue funzioni,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Ai fini del presente Accordo:
Un marinaio rifugiato, privo di residenza regolare e autorizzato a risiedere solamente in uno Stato in cui egli debba però fondatamente temere persecuzioni razziali, religiose, nazionalistiche, politiche o sociali, sarà considerato, per l’applicazione dell’articolo 28 della Convenzione, come residente regolarmente:
Un marinaio rifugiato che, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo:
non ha una residenza regolare e non è autorizzato a risiedere su altro territorio all’infuori d’uno Stato in cui egli debba fondatamente temere persecuzioni razziali, religiose, nazionalistiche, politiche o sociali, e
non è considerato, conformemente all’articolo 2, residente regolarmente sul territorio d’una Parte Contraente,
sarà considerato, al fine dell’articolo 28 della Convenzione, come residente regolarmente:
Il marinaio rifugiato cessa di avere la residenza regolare sul territorio di una Parte Contraente, se questa non decide altrimenti, quando, scaduto il termine per l’assegnazione della residenza giusta gli articoli 2 e 3 del presente Accordo:
Allo scopo di migliorare le condizioni della maggior parte dei marinai rifugiati, le Parti Contraenti esamineranno con particolare attenzione la possibilità di applicare il presente Accordo anche a quei marinai rifugiati che non adempiono le disposizioni dello stesso.
Al marinaio rifugiato, in possesso di un titolo di viaggio con diritto di ritorno, ciascuna Parte Contraente concederà, circa l’ammissione sul suo territorio al fine di trascorrere congedi o adempiere il contratto d’arruolamento, lo stesso trattamento che quello riservato ai marinai aventi la nazionalità della Parte che ha emesso il titolo, e in ogni caso, un trattamento almeno pari a quello riservato ai marinai stranieri in generale.
Ciascuna Parte Contraente deve, per agevolare la costituzione del domicilio in un altro Stato, esaminare con benevolenza la domanda d’ammissione temporanea sul suo territorio, fatta da un marinaio rifugiato, in possesso d’un titolo di viaggio conferentegli il diritto di ritorno nel territorio di un’altra Parte Contraente.
Ciascuna Parte Contraente cercherà di fornire delle carte d’identità a quei marinai rifugiati che servono sotto la sua bandiera e che non possono ottenere dei titoli di viaggio.
Per quanto la Parte Contraente ha poteri in materia, nessun marinaio rifugiato potrà essere costretto a rimanere a bordo di natanti se ciò reca grave pregiudizio alla sua salute fisica o morale.
Per quanto la Parte Contraente ha poteri in materia, non si potrà costringere un marinaio rifugiato a restare a bordo d’un natante che incroci o faccia scalo laddove egli debba fondatamente temere delle persecuzioni razziali, religiose, nazionalistiche, politiche o sociali.
La Parte Contraente che è residenza regolare di un marinaio rifugiato, oppure, giusta le disposizioni del presente Accordo, è considerata tale per l’applicazione dell’articolo 28 della Convenzione, deve ammetterlo sul suo territorio verso domanda della Parte Contraente che ospita l’interessato.
Il presente Accordo non pregiudica i diritti e le agevolazioni che, indipendentemente da esso, una Parte Contraente avesse concesso ai marinai rifugiati.
Qualsiasi vertenza non altrimenti risolta tra le Parti Contraenti, in materia d’interpretazione o applicazione del presente Accordo, è sottoposta su domanda di una delle Parti, alla Corte internazionale di Giustizia.
Il presente Accordo sarà ratificato. Gli istrumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi.
Il presente Accordo entra in vigore il 90esimo giorno a contare dalla deposizione dell’ottavo istrumento di ratificazione.
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi informa i Governi menzionati nel preambolo e quelli che avessero aderito al presente Accordo, circa le deposizioni delle notificazioni avvenute conformemente agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto all’Aia, il ventitré novembre 1957, nelle lingue francese e inglese, i cui due testi fanno parimente fede, in un solo esemplare depositato presso gli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, il quale invierà copia certificata conforme ai Governi menzionati nel preambolo e quelli aderenti.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 aprile | 1973 A | 17 luglio | 1973 | |
| Isola di Norfolk | 18 aprile | 1973 A | 17 luglio | 1973 | |
| Belgio | 16 maggio | 1960 | 27 dicembre | 1961 | |
| Bosnia e Erzegovina | 1° ottobre | 1993 S | 6 marzo | 1992 | |
| Canada | 30 maggio | 1969 A | 28 agosto | 1969 | |
| Danimarca | 2 settembre | 1959 | 27 dicembre | 1961 | |
| Francia | 20 giugno | 1958 | 27 dicembre | 1961 | |
| Germania | 28 settembre | 1961 | 27 dicembre | 1961 | |
| Irlanda | 21 aprile | 1964 A | 20 luglio | 1964 | |
| Italia* | 31 ottobre | 1966 A | 29 gennaio | 1967 | |
| Marocco | 20 maggio | 1959 A | 27 dicembre | 1961 | |
| Maurizio | 24 agosto | 1970 S | 12 marzo | 1968 | |
| Monaco | 11 aprile | 1960 A | 27 dicembre | 1961 | |
| Norvegia | 28 maggio | 1959 | 27 dicembre | 1961 | |
| Nuova Zelanda* | 21 ottobre | 1974 A | 19 gennaio | 1975 | |
| Paesi Bassi | 27 agosto | 1959 | 27 dicembre | 1961 | |
| Aruba | 1° gennaio | 1986 | 1° aprile | 1986 | |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 18 ottobre | 2010 | 16 gennaio | 2011 | |
| Portogallo* | 3 marzo | 1965 A | 1° giugno | 1965 | |
| Regno Unito | 9 agosto | 1958 | 27 dicembre | 1961 | |
| Guernesey | 14 ottobre | 1959 | 27 dicembre | 1961 | |
| Isola di Man | 14 ottobre | 1959 | 27 dicembre | 1961 | |
| Isole Falkland | 24 luglio | 1961 | 27 dicembre | 1961 | |
| Isole Vergini britanniche | 8 luglio | 1964 | 6 ottobre | 1964 | |
| Jersey | 14 ottobre | 1959 | 27 dicembre | 1961 | |
| Montserrat | 17 gennaio | 1964 | 16 aprile | 1964 | |
| Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) | 24 luglio | 1961 | 27 dicembre | 1961 | |
| Serbia | 4 dicembre | 1963 A | 3 marzo | 1964 | |
| Slovenia | 16 giugno | 1993 S | 25 giugno | 1991 | |
| Svezia | 28 maggio | 1959 | 27 dicembre | 1961 | |
| Svizzera | 12 dicembre | 1962 A | 12 marzo | 1963 | |
| * | Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso |
1. L’adesione italiana all’Accordo deve essere interpretata come valevole per tutte le disposizioni dello stesso accordo non contrastanti con il vigente Codice italiano della Navigazione nè comportanti sue modifiche od eccezioni.
2. Per tutti gli altri rifugiati – eccetto i marinai – resta stabilito che negli Stati partecipi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, la residenza «regolare », di cui nell’articolo 28 di detto testo e negli alinea 6 e 11 del relativo allegato, viene acquisita dal rifugiato non appena abbia ricevuto l’autorizzazione di risiedere.
Questo Governo dichiara che la propria adesione all’Accordo non s’estende alle Isole Cook, Niué, Tokelau.
Dichiara che l’accettazione dell’accordo non implica l’obbligo di assicurare ai marinai rifugiati dei lavoro sulle navi portoghesi.