0.142.38•Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati
0.142.38Multilateral International Treaty21 gen 1967
Conchiuso a Strasburgo il 20 aprile 1959
Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 19661
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 1966
Entrato in vigore per la Svizzera il 21 gennaio 1967
(Stato 13 febbraio 2025)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,
animati dal desiderio di agevolare i viaggi dei rifugiati sul loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Il termine «territorio» di una Parte Contraente avrà, per quanto concerne il presente Accordo, il significato che questa Parte gli attribuirà in una dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Nella misura in cui sia ritenuto necessario da una o più Parti Contraenti, il passaggio della frontiera avverrà soltanto in posti autorizzati.
I rifugiati, che si sono recati sul territorio di una Parte Contraente beneficiano delle disposizioni del presente Accordo, saranno riammessi in qualsiasi momento sul territorio della Parte Contraente, le cui autorità hanno rilasciato loro un titolo di viaggio, su semplice domanda della prima Parte Contraente, salvo che questa abbia autorizzato gli interessati a domiciliarsi sul suo territorio.
Le disposizioni del presente Accordo non toccano le disposizioni delle legislazioni nazionali, dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali, che sono o entreranno in vigore, secondo le quali misure più favorevoli sarebbero applicate ai rifugiati residenti regolarmente sul territorio di una delle Parti Contraenti per quanto concerne il passaggio della frontiera.
Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa, che possono divenirne Parte mediante:
Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può, con voto unanime, invitare ogni Stato non membro del Consiglio, che è Parte della Convenzione del 28 luglio 19514sullo Statuto dei Rifugiati o dell’Accordo del 15 ottobre 19465concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati, ad aderire al presente Accordo. L’adesione esplicherà effetto un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ratificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti:
Ciascuna Parte Contraente potrà mettere fine, per quanto la concerne, all’applicazione del presente Accordo, mediante un preavviso di tre mesi, dato con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Strasburgo, il 20 aprile 1959, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato all’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio trasmetterà copia certificata conforme ai Governi firmatari.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgio | 20 aprile | 1959 F | 3 settembre | 1960 |
| Ceca, Repubblica | 9 marzo | 1999 F | 10 aprile | 1999 |
| Danimarca* | 30 novembre | 1960 F | 1° gennaio | 1961 |
| Finlandia* | 4 luglio | 1990 | 5 agosto | 1990 |
| Germania | 6 novembre | 1961 | 7 dicembre | 1961 |
| Irlanda* | 29 ottobre | 1969 F | 30 novembre | 1969 |
| Islanda | 8 settembre | 1966 | 9 ottobre | 1966 |
| Italia | 1° giugno | 1965 | 2 luglio | 1965 |
| Liechtenstein* | 28 ottobre | 1969 A | 29 novembre | 1969 |
| Lussemburgo | 24 aprile | 1961 | 25 maggio | 1961 |
| Malta* | 17 gennaio | 1989 F | 18 febbraio | 1989 |
| Norvegia* | 25 novembre | 1960 F | 1° gennaio | 1961 |
| Paesi Bassia | 3 agosto | 1960 | 3 settembre | 1960 |
| Polonia* | 20 aprile | 2005 | 21 maggio | 2005 |
| Portogallo* | 12 ottobre | 1981 | 13 novembre | 1981 |
| Azzorre e Madera | 1° dicembre | 1981 | 13 novembre | 1981 |
| Romania | 24 aprile | 2001 | 25 maggio | 2001 |
| Slovacchia* | 27 gennaio | 2005 | 28 febbraio | 2005 |
| Spagna | 30 giugno | 1982 | 1° agosto | 1982 |
| Svezia* | 30 novembre | 1960 F | 1° gennaio | 1961 |
| Svizzera* | 20 dicembre | 1966 | 21 gennaio | 1967 |
| Ungheria* | 6 novembre | 2009 | 7 dicembre | 2009 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa:http://conventions.coe.intoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. aAl Regno in Europa. |
Svizzera
Il domicilio, giusta l’articolo 5 dell’Accordo europeo sulla soppressione dei visti per i rifugiati, è valutato tenendo conto del luogo ove è il centro degli interessi personali del rifugiato. Conseguentemente, la presenza nel territorio d’un’altra Parte Contraente, per soggiorno in istituti d’educazione, di cura, di riposo o analoghi, non è domicilio secondo la predetta accezione.
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