0.142.391•Accordo tra il Ministero dell’interno della Repubblica federale di Germania, il Ministero dell’interno della Repubblica di Croazia, il Governo della Repubblica d’Austria, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia sul permesso di transito e di trasporto in transito di rifugiati di guerra della Bosnia-Erzegovina
0.142.391Multilateral International Treaty1 lug 1996
Concluso a Bonn il 29 maggio 1996
Entrato in vigore il 1° luglio 1996
(Stato 1° luglio 1996)
Il Ministero dell’interno della Repubblica federale di Germania,
il Ministero dell’interno della Repubblica di Croazia,
il Governo della Repubblica d’Austria,
il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Slovenia,
(detti in seguito: parti contraenti)
hanno convenuto quanto segue:
(1). Le parti contraenti permettono gratuitamente, conformemente alla presente sezione, il transito di rifugiati di guerra della Bosnia-Erzegovina attraverso il loro territorio nazionale ai fini del rimpatrio. (2). Condizione per il transito è il possesso di un passaporto valido della Repubblica di Bosnia-Erzegovina nel quale è iscritta l’annotazione in merito alla qualità di rimpatriato verso la Bosnia-Erzegovina. (3). Lo Stato della dimora temporanea si obbliga a riaccettare la persona se non è garantita la continuazione del viaggio attraverso eventuali Stati terzi oppure l’entrata nello Stato di destinazione. (4). Non è necessario un visto di transito delle parti contraenti.
È permesso gratuitamente il transito ripetuto di rifugiati di guerra della Bosnia-Erzegovina anche a scopo di visita nello Stato di destinazione. Condizione è il possesso di un passaporto valido della Repubblica di Bosnia-Erzegovina da cui risulti il permesso di ritorno nello Stato della dimora temporanea. L’articolo 1 capoverso 3 si applica per analogia.
Le parti contraenti registrano i dati personali (cognome, nome, data e luogo di nascita), il tipo e il numero del passaporto al fine di rispettare la garanzia di riaccettazione conformemente all’articolo 1 capoverso 3.
(1). Le parti contraenti permettono il trasporto in transito di persone di cui all’articolo 1 attraverso il territorio nazionale se un’altra parte contraente ne fa richiesta ed è garantita l’accettazione in eventuali Stati di transito o nello Stato di destinazione. (2). Il trasporto in transito può essere negato se, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione, la persona da trasferire:
(1). La domanda di trasporto in transito giusta l’articolo 4 deve essere presentata per scritto alle parti contraenti richieste. Per quanto possibile, la domanda deve contenere i dati personali del rifugiato di guerra della Bosnia-Erzegovina (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, tipo e numero del documento di viaggio) come anche la dichiarazione che sono adempiute le condizioni giusta il capoverso 1 dell’articolo 4 e che non sono noti motivi di rifiuto giusta il capoverso 2 dell’articolo 4. Inoltre devono essere indicati il valico di confine e il momento preciso della consegna nonché, in caso di trasporto in transito previsto in un aeroporto di un’altra parte contraente, i dati sul volo (giorno, numero del volo, orario di partenza e di arrivo) come anche i dati di eventuali accompagnatori ufficiali. (2). Le parti contraenti richieste rispondono immediatamente alla parte contraente richiedente in merito all’accettazione, indicando il valico di confine e il momento esatto dell’accettazione, oppure in merito al rifiuto dell’accettazione e ai motivi del rifiuto. (3). La consegna avviene ai valichi di confine dei rispettivi Stati di transito o di destinazione da parte dei rappresentanti delle autorità competenti delle parti contraenti richieste o richiedenti.
(1). Il transito conformemente agli articoli 1 e 2 è permesso anche mediante mezzi di trasporto personali. (2). Nel caso dell’articolo 4, il trasporto in transito attraverso il territorio nazionale della parte contraente richiesta può avvenire di massima con mezzi di trasporto della parte contraente richiedente oppure, previo accordo, con mezzi di trasporto della parte contraente richiesta. I trasporti sono accompagnati da rappresentanti delle autorità competenti. Per il disciplinamento del trasporto in transito e la consegna delle persone, le parti contraenti richieste consentono ai rappresentanti della parte contraente richiedente di entrare senza visto sul loro territorio e di dimorare senza visto.
La parte contraente richiedente assume le spese di trasporto in transito negli Stati da attraversare fino al confine dello Stato di destinazione e, all’occorrenza, anche quelle risultanti dal trasporto di ritorno e dalla dimora conformemente alle sezioni A e B.
Le autorità competenti per l’esecuzione dei compiti di cui negli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 sono:
(1). Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l’applicazione del presente accordo, le informazioni devono concernere esclusivamente:
Le parti contraenti si obbligano a risolvere di comune intesa i problemi che sorgessero nell’applicazione del presente accordo e a comunicarsi tutte le informazioni necessarie.
Gli obblighi delle parti contraenti derivanti da accordi di riaccettazione e respingimento rimangono intatti.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la firma. Resta in vigore illimitatamente.
(1). Ciascuna parte contraente può sospendere o denunciare il presente accordo, per gravi motivi, in particolare in caso di disturbo o pericolo per la sicurezza nazionale, dopo aver consultato le altre parti contraenti mediante notificazione indirizzata al depositario. (2). La sospensione o la denuncia entrano in vigore il primo giorno del mese seguente la ricezione da parte del depositario.
Il Ministero dell’interno della Repubblica federale di Germania è depositario del presente accordo.
Fatto a Bonn il 29 maggio 1996 nelle lingue tedesca, croata e slovena, tutti i testi facenti ugualmente fede, in un esemplare, depositato nell’archivio del Ministero dell’interno della Repubblica federale di Germania.Per il Ministero dell’interno della Repubblica federale di Germania:Manfred KantherPer il Ministero dell’interno della Repubblica di Croazia:Ivan JarnjakPer il Governo della Repubblica d’Austria:Caspar von EinemPer il Consiglio federale svizzero:Arnold KollerPer il Governo della Repubblica di Slovenia:Andrej Ster
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