0.142.392.68•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera
0.142.392.68AADBilateral International Treaty1 mar 2008
Concluso il 26 ottobre 2004
Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 20041
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 20 marzo 2006
Entrato in vigore il 1° marzo 2008
(Stato 1° marzo 2008)
La Confederazione Svizzera
e
la Comunità europea,
in appresso «le parti contraenti»,
considerando che il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 20032che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (in appresso «regolamento Dublino»), che ha sostituito la Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 19903(in appresso «convenzione di Dublino»), e che la Commissione delle Comunità europee ha adottato il regolamento (CE) n. 1560/2003 del 2 settembre 20034, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (in appresso «regolamento relativo alle modalità di applicazione di Dublino»);
considerando che il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 2725/2000 dell’11 dicembre 20005, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino allo scopo di contribuire a determinare la parte contraente competente per l’esame di una domanda d’asilo conformemente alla convenzione di Dublino (in appresso «regolamento Eurodac») e il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio del 28 febbraio 20026che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (in appresso «regolamento relativo alle modalità di applicazione di Eurodac»);
considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 19957, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in appresso «direttiva sulla tutela dei dati personali») verrà applicata dalla Confederazione Svizzera nel medesimo modo in cui viene applicata dagli Stati membri della Comunità europea in caso di trattamento dei dati ai fini del presente accordo;
avuto riguardo alla posizione geografica della Confederazione Svizzera;
considerando che la partecipazione della Confederazione Svizzera all’acquis comunitario concernente i regolamenti «Dublino» e «Eurodac» (in appresso «l’acquis Dublino/Eurodac») permetterà di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera;
considerando che la Comunità europea ha concluso un accordo con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro, oppure in Islanda o in Norvegia8sulla base della convenzione di Dublino;
considerando che è auspicabile che la Confederazione Svizzera sia associata al pari dell’Islanda e della Norvegia all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis «Dublino/Eurodac»;
considerando appropriato concludere tra la Comunità europea e la Svizzera un accordo che comporti diritti ed obblighi analoghi a quelli convenuti tra la Comunità europea, da un lato, e l’Islanda e la Norvegia, dall’altro;
convinti che sia necessario organizzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione pratica e l’ulteriore sviluppo dell’acquis «Dublino/Eurodac»;
considerando necessario, al fine di associare la Confederazione Svizzera alle attività della Comunità europea nei settori disciplinati dal presente accordo e di permettere la sua partecipazione alle suddette attività, istituire un comitato secondo il modello istituzionale realizzato per l’associazione dell’Islanda e della Norvegia;
considerando che la cooperazione nei settori disciplinati dai regolamenti «Dublino» e «Eurodac» è fondata sui principi della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani garantiti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 19509;
considerando che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ma che è opportuno prevedere la possibilità per la Confederazione Svizzera e la Danimarca di applicare, nelle loro reciproche relazioni, le disposizioni sostanziali del presente accordo;
considerando necessario garantire che gli Stati con i quali la Comunità europea ha creato un’associazione volta all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis «Dublino/Eurodac», applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni;
considerando che il buon funzionamento dell’acquis «Dublino/Eurodac» richiede un’applicazione simultanea del presente accordo e degli accordi tra le varie parti associate all’attuazione e allo sviluppo dell’acquis «Dublino/Eurodac» che disciplinano le loro reciproche relazioni;
avuto riguardo all’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
considerando il legame tra l’acquis di Schengen e l’acquis «Dublino/Eurodac»;
considerando che tale legame richiede un’applicazione simultanea dell’acquis «Dublino/Eurodac» e dell’acquis di Schengen,
hanno convenuto quanto segue:
sono attuate dalla Confederazione Svizzera, in appresso «Svizzera», ed applicate nell’ambito delle sue relazioni con gli Stati membri dell’Unione europea, in appresso «Stati membri». 2. Gli Stati membri applicano le norme di cui al paragrafo 1 in relazione alla Svizzera. 3. Fatto salvo l’articolo 4, anche gli atti e le misure adottate dalla Comunità europea che modificano o completano le disposizioni di cui al paragrafo 1, nonché le decisioni assunte secondo le procedure previste da tali disposizioni sono accettate, attuate ed applicate dalla Svizzera. 4. La Svizzera attua ed applica,mutatis mutandis , le disposizioni della direttiva sulla tutela dei dati personali, quali si applicano negli Stati membri ai dati trattati ai fini dell’applicazione e dell’attuazione delle disposizioni previste al paragrafo 1. 5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli «Stati membri» nelle disposizioni di cui all’allegato comprendono anche la Svizzera.
Su richiesta di una delle parti contraenti, può avere luogo uno scambio di opinioni preliminare in seno al comitato misto istituito a norma dell’articolo 3. 3. Durante la fase che precede l’adozione delle disposizioni legislative di cui al paragrafo 1, in un processo continuo di informazione e consultazione, le parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, su richiesta di una di esse, in seno al comitato misto. 4. Le parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, lo svolgimento delle funzioni del comitato misto ai sensi del presente accordo. 5. I rappresentanti del governo svizzero hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato misto sulle questioni menzionate al paragrafo 1. 6. La Commissione garantisce agli esperti svizzeri la partecipazione più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti dei provvedimenti da presentare successivamente ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi. A questo riguardo, nel redigere i progetti dei provvedimenti, la Commissione consulta gli esperti svizzeri nello stesso modo in cui consulta gli esperti degli Stati membri. 7. Quando una proposta è sottoposta al Consiglio nel quadro della procedura applicabile al tipo di comitato che interviene, la Commissione comunica al Consiglio il punto di vista degli esperti svizzeri.
Si presume che qualsiasi scambio di informazioni relative al presente accordo avvenga nel quadro del mandato del comitato misto. 5. La presidenza del comitato misto è esercitata, a rotazione semestrale, dal rappresentante della Comunità europea e dal rappresentante del governo svizzero.
il presente accordo è sospeso. 7. Il comitato misto esamina la questione che ha determinato la sospensione e provvede ad ovviare alle cause della mancata accettazione o ratifica entro novanta giorni. Dopo aver valutato tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente accordo, compresa la possibilità di prendere atto dell’equivalenza delle disposizioni legislative, il comitato può decidere all’unanimità di rimettere in vigore l’accordo. Nel caso la sospensione prosegua, trascorsi novanta giorni, il presente accordo cessa di essere applicabile.
Quanto agli altri costi amministrativi o operativi connessi all’applicazione del presente accordo, la Svizzera contribuisce versando al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo calcolato in proporzione al suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti. 2. La Svizzera ha il diritto di ricevere i documenti inerenti al presente accordo e di richiedere, in occasione delle riunioni del comitato misto, l’interpretazione verso una lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di sua scelta.
L’autorità nazionale di controllo svizzera competente per la protezione dei dati personali e l’organo di controllo indipendente istituito in virtù dell’articolo 286, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea cooperano per quanto necessario per l’assolvimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi tutte le informazioni utili. Le due autorità stabiliscono di comune accordo le modalità di tale cooperazione.
Per quanto riguarda gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore, il periodo di trenta giorni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, ultima frase, decorre dal giorno dell’entrata in vigore del presente accordo.
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Comunità europea: |
|---|---|
| Micheline Calmy-Rey | Piet Hein Donner |
| Joseph Deiss | António Vitorino |
I plenipotenziari hanno adottato le dichiarazioni comuni seguenti, accluse al presente Atto finale:
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Comunità europea: |
|---|---|
| Micheline Calmy-Rey | Piet Hein Donner |
| Joseph Deiss | António Vitorino |
Le parti contraenti sottolineano l’importanza di un dialogo stretto e produttivo tra tutti coloro che partecipano all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’accordo.
Nel rispetto dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo, la Commissione invita esperti degli Stati membri alle riunioni del comitato misto, al fine di procedere a scambi di idee con la Svizzera su tutte le questioni previste dall’accordo.
Le parti contraenti hanno preso nota della volontà degli Stati membri di accettare gli inviti di cui sopra e di partecipare a questi scambi di idee con la Svizzera su tutte le questioni previste dall’accordo.
Nell’ambito dell’accordo, le parti contraenti convengono che, in relazione alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la partecipazione dei rappresentanti della Confederazione Svizzera si svolge secondo il concetto stabilito dallo scambio di lettere concernenti i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi, allegato all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Il termine massimo di due anni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, riguarda sia l’approvazione che l’attuazione dell’atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi: – la fase preparatoria, – il procedimento parlamentare, – il termine per la proposizione del referendum (100 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto) e, se del caso, – il referendum (organizzazione e votazione).
Il Consiglio federale informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di ciascuna di tali fasi.
Il Consiglio federale si impegna ad utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.
Attualmente, i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi nel settore dell’attuazione, dell’applicazione e dello sviluppo dell’acquis «Dublino/Eurodac» sono: – il comitato istituito dall’articolo 27 del regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo («Comitato Dublino») e – il comitato istituito dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino («Comitato Eurodac»).
La delegazione della Commissione europea,
Le delegazioni che rappresentano i governi della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia,
La delegazione che rappresenta il governo della Confederazione Svizzera,
– hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall’accordo tra la Comunità europea e l’Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia e, dall’altra, dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri oppure in Svizzera; – rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l’ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri oppure in Svizzera oppure dell’accordo tra la Comunità europea e l’Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia; – prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l’esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro in ordine alfabetico in base al nome a partire dall’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri oppure in Svizzera.
Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 17 dic. 2004 (RU 2008 447). ↩
GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1. ↩
GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1. ↩
GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3. ↩
GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1. ↩
GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1. ↩
GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. ↩
GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38. ↩
RS 0.101 ↩
RS 0.362.32 ↩
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