0.142.392.680.05•Scambio di note del 14 agosto 2024 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici
0.142.392.680.05Bilateral International Treaty26 gen 2026
(Sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac)
Approvato dall’Assemblea federale il 26 settembre 20251
Entrato in vigore il 26 gennaio 2026
(Stato 26 gennaio 2026)
Traduzione
| Missione della Svizzera presso l’Unione europea | Bruxelles, 14 agosto 2024 Commissione europea Segretariato generale SG.B.2 Bruxelles |
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La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 17 maggio 2024, rettificata dalla notifica della Commissione europea del 12 giugno 2024. La notifica è stata emessa, da un lato, in virtù dell’articolo 4 paragrafo 2 primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (qui di seguito Accordo di associazione) e, dall’altro, in virtù dell’articolo 3 del Protocollo tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (qui di seguito Protocollo), firmato a Bruxelles il 27 giugno 20193, in combinato disposto con l’articolo 4 paragrafo 2 primo periodo dell’Accordo di associazione. La notifica ha il tenore seguente:
«Ho l’onore di notificare […]
il ‹Regolamento [(UE) 2024/1358)] del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) [regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione] e [regolamento sulla ricollocazione] e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio› [Regolamento Eurodac].»4
Il Regolamento è stato notificato alla Svizzera con lettera Ref. Ares(2024)3583937 del 17 maggio 2024. La notifica è stata rettificata con lettera Ref. Ares(2024)4224464 del 12 giugno 2024.
Conformemente all’articolo 4 paragrafi 2 e 3 dell’Accordo di associazione e all’articolo 3 del Protocollo in combinato disposto con tali disposizioni, e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 4 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione e all’articolo 3 del Protocollo in combinato disposto con tale disposizione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale della Commissione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.
Conformemente all’articolo 4 paragrafo 5 dell’Accordo di associazione e all’articolo 3 del Protocollo in combinato disposto con tale disposizione, la notifica della Commissione europea del 17 maggio 2024, rettificata dalla notifica del 12 giugno 2024, e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.
Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera del soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 4 e 16 dell’Accordo di associazione.
Alla data di entrata in vigore del presente accordo, lo scambio di note del 14 agosto 20135tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l’agenzia IT sarà estinto.
Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea l’espressione della sua più alta considerazione.
Art. 1 cpv. 1 del DF del 26 set. 2025 (RO 2026 231). ↩
RS 0.142.392.68 ↩
RS 0.142.392.682 ↩
Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L, 2024/1358, 22.5.2024. ↩
[RU 2015 2331] ↩
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