0.142.392.681.349•Accordo tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’interno della Repubblica francese sulle modalità pratiche relative all’applicazione agevolata del Regolamento Dublino III
0.142.392.681.349Bilateral International Treaty8 nov 2014
Concluso il 9 ottobre 2014
Entrato in vigore l’8 novembre 2014
(Stato 8 novembre 2014)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministero dell’interno della Repubblica francese,
in seguito «Parti contraenti»,
visto l’accordo del 26 ottobre 20042tra la Confederazione Svizzera (in seguito «Svizzera») e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (accordo d’associazione a Dublino, in seguito «AAD»), con il quale la Svizzera aderisce al sistema Dublino e applica gli atti normativi di cui all’articolo 1 paragrafi 1 e 3 di detto accordo;
e
visto l’articolo 36 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 20133che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (in seguito «regolamento Dublino III»);
hanno convenuto quanto segue:
(1). Il presente accordo disciplina le modalità pratiche per l’applicazione agevolata del regolamento Dublino III. (2). Il presente accordo va applicato conformemente al regolamento Dublino III e agli atti d’applicazione di detto regolamento quali sono stati approvati e quali sono applicati dalla Svizzera in virtù dell’articolo 1 paragrafo 3 e dell’articolo 4 AAD. (3). Le Parti contraenti impiegano i termini utilizzati nel regolamento Dublino III secondo le definizioni ivi contenute.
(1). Sono competenti per l’applicazione del presente accordo le seguenti autorità (in seguito «autorità competenti»):
a) presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera:
Ufficio federale della migrazione4
Dublin Office
Quellenweg 6
CH-3003 Berna-Wabern
b) presso il Ministero dell’interno della Repubblica francese:
Direction Générale des Etrangers en France
Service de l’asile
Département de l’Asile à la Frontière et de l’Admission au Séjour
Place Beauvau
75 800 Paris cedex 08
(2). Soltanto le autorità competenti sono autorizzate a presentare richieste di presa e di ripresa in carico, richieste di riesame secondo l’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 20035recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (di seguito «regolamento d’applicazione») e le domande d’informazioni di cui all’articolo 34 del regolamento Dublino III.
(3). Al momento della firma del presente accordo, le Parti contraenti si scambiano le coordinate dei servizi incaricati in seno alle autorità competenti dell’applicazione del presente accordo. Inoltre, le autorità competenti s’informano a vicenda, per scritto e senza indugio, di eventuali cambiamenti relativi a tali servizi.
(1). Le autorità competenti rispondono il più rapidamente possibile alle richieste di presa o ripresa in carico, alle richieste di riesame secondo l’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento d’applicazione, nonché alle domande d’informazioni di cui all’articolo 34 del regolamento Dublino III. Di norma la risposta è emanata entro un termine di 10 giorni (salvo sabato e domenica), che si tratti di una richiesta di presa o ripresa in carico, di una richiesta di riesame secondo l’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento d’applicazione o di una domanda d’informazioni secondo l’articolo 34 del regolamento Dublino III. (2). Le autorità competenti rispondono entro un termine massimo di 5 giorni (salvo sabato e domenica) nei casi urgenti di cui all’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento Dublino III. (3). Sono fatte salve le disposizioni sul tacito accordo ai sensi degli articoli 22 paragrafo 7 o 25 paragrafo 2 del regolamento Dublino III.
(1). I trasferimenti di cittadini di Stati terzi secondo la procedura prevista dal regolamento Dublino III e dal regolamento d’applicazione sono effettuati per via aerea utilizzando gli aeroporti internazionali collegati da voli diretti, oppure via terra. Il trasferimento via terra è preferibile in particolare qualora sia opportuno per organizzare l’esecuzione, ad esempio in considerazione delle circostanze locali. Le autorità competenti convengono di caso in caso le modalità di consegna delle persone da trasferire, tenendo conto delle necessità di ambo le Parti contraenti. (2). I trasferimenti via terra sono effettuati ai valichi di confine di:
| Sul territorio svizzero: | Sul territorio francese: |
|---|---|
| Ginevra-Bardonnex | Saint-Julien-en Genevois |
| Basilea autostrada | St Louis autoroute |
| Thônex | Vallard |
| Vallorbe | Pontarlier |
I trasferimenti per via aerea possono essere effettuati negli aeroporti seguenti:
| Sul territorio svizzero: | Sul territorio francese: |
|---|---|
| Ginevra-Cointrin | Paris-Orly |
| Zurigo-Kloten | Paris Charles-de-Gaulle |
| Basilea-Mulhouse | Marseille-Provence |
| Lyon-Saint-Exupéry | |
| Basilea-Mulhouse | |
| Toulouse-Blagnac |
Per considerare i cambiamenti nell’organizzazione dei servizi o la disponibilità dei mezzi di trasporto, l’elenco dei valichi di confine terrestri e degli aeroporti può essere modificato d’intesa tra le autorità competenti*.* (3). In casi individuali e d’intesa tra le autorità competenti, per i trasferimenti possono essere utilizzati altri valichi di confine. In linea di principio, le persone in questione possono essere trasferite soltanto in luoghi dotati di infrastrutture atte a garantire una consegna sicura.
(1). In linea di principio i trasferimenti via terra vanno effettuati da lunedì a giovedì tra le ore 10.00 e le ore 16.00. In casi individuali le autorità competenti possono convenire deroghe tenendo conto delle necessità di ambo le Parti contraenti. (2). Se la Parte contraente richiesta riconosce la propria competenza per trattare un caso, le autorità competenti convengono senza indugio la data e il luogo del trasferimento. (3). L’autorità competente che effettua il trasferimento comunica la data, l’ora e il luogo del trasferimento almeno tre giorni lavorativi (salvo sabato e domenica) prima della data prevista. (4). Il trasferimento è effettuato dai servizi competenti delle Parti contraenti secondo il loro diritto nazionale. (5). Se non sono rispettate le modalità di trasferimento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, l’autorità competente della Parte contraente richiesta può rifiutare il trasferimento. In questi casi è convenuta una data di sostituzione per il trasferimento. (6). I paragrafi 1–5 del presente articolo sono parimenti applicabili in caso di tacito accordo ai sensi degli articoli 22 paragrafo 7 o 25 paragrafo 2 del regolamento Dublino III.
(1). Conformemente all’articolo 1 paragrafo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 20146che modifica il regolamento d’applicazione e all’articolo 15 paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 2 e paragrafo 3 del regolamento d’applicazione, le autorità competenti comunicano per mezzo del sistema «DubliNet». Utilizzano esclusivamente gli appositi moduli. In casi eccezionali di difficoltà tecniche possono essere utilizzati altri sistemi di comunicazione, in priorità il telefax, al fine di garantire il trattamento celere delle richieste. Le Parti contraenti garantiscono la protezione efficace di tutti i dati contro accessi non autorizzati, modifiche abusive o comunicazioni vietate. Le Parti contraenti risolvono senza indugio le difficoltà tecniche e s’informano per scritto di eventuali disfunzioni del sistema «DubliNet». (2). La lingua di comunicazione tra autorità competenti è il francese o, sussidiariamente, l’inglese.
Ciascuna Parte contraente può, per il tramite della propria autorità competente, convocare una riunione peritale per chiarire eventuali questioni pratiche legate all’applicazione del presente accordo nonché del regolamento Dublino III e del regolamento d’applicazione. Le autorità competenti convengono la data, l’ora e il luogo degli incontri.
(1). Il presente accordo entra in vigore 30 giorni dopo la sua firma. (2). Le modifiche del presente accordo convenute tra le Parti contraenti determinano le loro modalità d’entrata in vigore. (3). In caso di emendamento del regolamento Dublino III e/o del regolamento d’applicazione, le Parti contraenti procedono alle necessarie modifiche del presente accordo. (4). Il presente accordo è di durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna Parte contraente previa notifica scritta. Perde validità il primo giorno del terzo mese seguente il ricevimento della nota di denuncia. (5). Il presente accordo termina qualora l’AAD cessa di essere applicabile o è denunciato secondo i suoi articoli 4 paragrafo 7, 7 paragrafo 3 o 16. (6). Prima di concludere il presente accordo, le autorità competenti consultano la Commissione europea conformemente all’articolo 36 paragrafo 3 del regolamento Dublino III.
Firmato a Lussemburgo il 9 ottobre 2014.
| Per il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera, Il direttore dell’Ufficio federale della migrazione | Per il Ministero dell’interno della Repubblica francese, Il direttore generale degli stranieri in Francia |
|---|---|
| Mario Gattiker | Luc Derepas |
Dal testo originale francese. ↩
RS 0.142.392.68 ↩
GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31. ↩
Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Ambito direzionale Asilo, Divisione Dublino. Indirizzo: Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern (vediRU 2014 4451). ↩
GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3. ↩
GU L 39 dell’8.2.2014, pag. 1. ↩
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