0.142.392.681•Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sulle modalità di partecipazione della Svizzera all’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo
0.142.392.681Bilateral International Treaty1 mar 2016
Concluso il 10 giugno 2014
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20151
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 2016
(Stato 1° marzo 2016)
La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata «Svizzera», da una parte,
e
L’Unione europea,
di seguito denominata «UE», dall’altra,
visto l’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 20102, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, di seguito denominato «regolamento»,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, di seguito denominato «Ufficio di sostegno», dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei Paesi che hanno concluso con l’UE accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell’UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati «Paesi associati».
(2) La Svizzera ha concluso accordi con l’UE in virtù dei quali ha adottato e applica il diritto dell’UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare l’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera3,
hanno convenuto quanto segue:
La Svizzera partecipa a pieno titolo ai lavori dell’Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno dall’Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle condizioni stabilite dal presente Accordo.
La Svizzera è rappresentata nel consiglio di amministrazione dell’Ufficio di sostegno come osservatore senza diritto di voto.
L’Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto della Svizzera e gode in Svizzera della più ampia capacità giuridica riconosciuta allepersone giuridiche dal diritto della Svizzera. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e ha facoltà di essere parte in giudizio.
La responsabilità dell’Ufficio di sostegno è disciplinata dall’articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.
La Svizzera riconosce la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nei confronti dell’Ufficio di sostegno, a norma dell’articolo 45, paragrafi 2 e 4, del regolamento.
Le disposizioni con riguardo all’articolo 44 del regolamento concernenti il controllo finanziario esercitato dall’UE in Svizzera in relazione ai partecipanti alle attività dell’Ufficio di sostegno sono stabilite nell’allegato III.
Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
Fatto a Bruxelles, il dieci giugno duemilaquattordici.
| Per la Confederazione Svizzera: Roberto Balzaretti | Per l’Unione europea: Théodoros N. Sotiropoulos |
|---|
1. L’importo del contributo finanziario della Svizzera alle entrate dell’Ufficio di sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcola nel modo seguente.
Le cifre definitive più aggiornate del prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera disponibili al 31 marzo di ogni anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all’Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell’Ufficio di sostegno ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, nell’anno considerato per ottenere l’importo del contributo finanziario della Svizzera.
2. Il contributo finanziario è versato in euro.
3. La Svizzera è tenuta a versare il contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali ritardi nel pagamento comportano per la Svizzera la corresponsione di interessi di mora sull’importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
4. Il contributo finanziario della Svizzera è adattato conformemente al presente allegato quando il contributo finanziario dell’UE iscritto al bilancio generale dell’Unione europea, come definito all’articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, è aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 20126, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal caso, la differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di addebito.
5. Qualora gli stanziamenti di pagamento dell’Ufficio di sostegno ricevuti dall’UE ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento relativo all’anno n non siano spesi entro il 31 dicembre dell’anno n, o qualora il bilancio dell’Ufficio di sostegno dell’esercizio n sia stato ridotto a norma degli articoli 26, 27 o dell’articolo 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la parte di questi stanziamenti di pagamento non spesi o ridotti corrispondente alla percentuale del contributo versato dalla Svizzera è trasferita al bilancio dell’anno n + 1 dell’Ufficio di sostegno. Il contributo della Svizzera al bilancio dell’Ufficio di sostegno dell’anno n + 1, sarà ridotto di conseguenza.
Le alte Parti contraenti,
considerando che, ai termini dell’articolo 343 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), l’Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,
hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica:
I locali e gli edifici dell’Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
Gli archivi dell’Unione sono inviolabili.
L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui, per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
L’Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del Paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale Paese.
Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.
Le istituzioni dell’Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell’Unione non possono essere censurate.
I presidenti delle istituzioni dell’Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano:
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione.
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell’Unione:
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di quest’ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione.
Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i Paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un Paese membro diverso dal Paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel Paese di residenza che nel Paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest’ultimo Paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell’Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell’Unione riconosce alle missioni dei Paesi terzi accreditate presso l’Unione i privilegi e le immunità diplomatici d’uso.
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.
Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione.
Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l’articolo 17 sono applicabili al presidente del Consiglio europeo.
Essi sono altresì applicabili ai membri della Commissione.
Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.
Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (di seguito: «protocollo») si intende esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.
I beni e i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera. In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Ufficio di sostegno per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, a norma dell’articolo 3, secondo comma, del protocollo. L’esenzione dall’IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e dei servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).
Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
Con riferimento all’articolo 12, secondo comma, del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Ufficio di sostegno ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 19697, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati loro dall’UE e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1.
I funzionari e gli altri agenti dell’Ufficio di sostegno, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’UE, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Ufficio di sostegno o la Commissione europea e il suo personale per quanto concerne l’applicazione dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e le altre disposizioni di diritto dell’UE che stabiliscono le condizioni di lavoro.
L’Ufficio di sostegno e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Ufficio di sostegno in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Ufficio di sostegno o destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell’Ufficio di sostegno o dell’UE o in qualità di subcontraenti. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all’Ufficio di sostegno qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente Accordo, ai contratti o agli accordi conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.
Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell’UE. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni dell’UE, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti contraenti.
Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Ufficio di sostegno o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 201211, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 201212, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 199513, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
Le decisioni adottate dall’Ufficio di sostegno o dalla Commissione europea nell’ambito di applicazione del presente Accordo, che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. Il titolo esecutivo è emesso, senza altra verifica se non quella della sua autenticità, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Ufficio di sostegno o la Commissione europea. L’esecuzione forzata ha luogo in osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
RU 2016 745 ↩
GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11. ↩
RS 0.142.392.68 ;GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5 ↩
Decisione della Commissione, del 26 lug. 2000, riguardante l’adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE, GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1. ↩
GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. ↩
GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. ↩
GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2009, GU L 121, del 15.5.2009, pag. 1. ↩
GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. ↩
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008, GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23. ↩
GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. ↩
GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. ↩
GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1. ↩
GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. ↩
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