0.142.392.682•Protocollo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto
0.142.392.682Bilateral International Treaty1 mag 2022
Concluso del 27 giugno 2019
Approvato dall’Assemblea federale il 1° ottobre 20211
Entrato in vigore tramite scambio di note il 1° maggio 2022
(Stato 1° maggio 2022)
La Confederazione Svizzera e l’Unione europea
e
e il Principato del Liechtenstein, di seguito congiuntamente denominati «Parti»,
considerando che il 26 ottobre 20042è stato firmato l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (di seguito denominato «Accordo del 26 ottobre 2004»);
considerando che il 28 febbraio 20083è stato firmato il Protocollo tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (di seguito denominato «Protocollo del 28 febbraio 2008»);
rammentando che il 26 giugno 2013 l’Unione europea (di seguito denominata « Unione » ) ha adottato il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4;
rammentando che le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 non costituiscono uno sviluppo che modifica o è basato sulle disposizioni dell’acquis Eurodac ai sensi dell’Accordo del 26 ottobre 2004 e del Protocollo del 28febbraio 2008;
considerando che è opportuno concludere un protocollo tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera»), l’Unione e il Principato del Liechtenstein (di seguito denominato «Liechtenstein») per consentire alla Svizzera e al Liechtenstein di partecipare alle componenti di Eurodac relative alle attività di contrasto e, pertanto, consentire alle autorità di contrasto designate in Svizzera e nel Liechtenstein di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dagli altri Stati partecipanti;
considerando che l’applicazione alla Svizzera e al Liechtenstein del regolamento (UE) n. 603/2013 a fini di contrasto dovrebbe altresì consentire alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti a Europol di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dalla Svizzera e dal Liechtenstein;
considerando che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto designate degli Stati partecipanti a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi del presente Protocollo dovrebbe essere soggetto a un livello di protezione dei dati personali, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio5;
considerando che è altresì opportuno applicare le altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati partecipanti e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
considerando che alle autorità designate della Svizzera e del Liechtenstein dovrebbe essere consentito l’accesso soltanto a condizione che i confronti con le banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato richiedente e con i sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio6, non abbiano permesso di stabilire l’identità dell’interessato. Tale condizione impone allo Stato richiedente di eseguire confronti con i sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi di tale decisione che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato richiedente non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non permetterebbe di stabilire l’identità dell’interessato. I fondati motivi sussistono, in particolare, quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato partecipante. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica di tale decisione da parte dello Stato richiedente per quanto riguarda i dati dattiloscopici, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell’ambito di Eurodac a fini di contrasto senza aver prima compiuto i passi di cui sopra;
considerando che, prima di cercare in Eurodac, le autorità designate della Svizzera e del Liechtenstein dovrebbero inoltre consultare il sistema di informazione visti ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio7 , purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto;
considerando che a tutte le nuove disposizioni legislative e a tutti i nuovi atti o provvedimenti riguardanti l’accesso a Eurodac a fini di contrasto è opportuno applicare i meccanismi riguardanti le nuove disposizioni legislative e i nuovi atti o provvedimenti di cui all’Accordo del 26 ottobre 2004 e al Protocollo del 28 febbraio 2008, inclusi quelli relativi al ruolo del comitato misto istituito ai sensi dell’Accordo del 26 ottobre 2004,
hanno convenuto quanto segue:
A tutte le nuove disposizioni legislative e a tutti i nuovi atti o provvedimenti riguardanti l’accesso a Eurodac a fini di contrasto si applicano le disposizioni dell’Accordo del 26 ottobre 2004 e del Protocollo del 28 febbraio 2008 in materia di nuove disposizioni legislative e nuovi atti o provvedimenti, incluse quelle relative al comitato misto istituito ai sensi dell’Accordo del 26 ottobre 2004.
Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
L’originale è depositato presso il depositario, che ne predispone una copia certificata conforme per ciascuna delle Parti.
Fatto a Bruxelles, il ventisettesimo giorno di giugno dell’anno duemilanove.
| Per la Confederazione Svizzera: Urs Bucher Per il Principato del Liechtenstein: Sabine Monauni | Per l’Unione europea: Laurent Muschel Luminita Teodora Obodescu |
|---|
Art. 1 cpv. 1 let. b del DF del 1° ott. 2021 (RU 2025 348). ↩
RS 0.142.392.68 ;GU UE L 53 del 27.2.2008, pag. 5. ↩
RS 0.142.395.41 ;GU UE L 160 del 18.6.2011, pag. 39. ↩
Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU UE L 180 del 29.6.2013, pag. 1). ↩
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 89). ↩
Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 1). ↩
Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU UE L 218 del 13.8.2008, pag. 129). ↩
Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 12). ↩
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