0.142.392•Accordo sulla concessione del transito di cittadini jugoslavi obbligati a partire
0.142.392Multilateral International Treaty20 apr 2000
Concluso a Berlino il 21 marzo 2000
Entrato in vigore per la Svizzera il 20 aprile 2000
(Stato 20 aprile 2000)
Il Governo della Repubblica d’Albania,
il Consiglio dei ministri di Bosnia e Erzegovina,
il Governo della Repubblica federale di Germania,
il Governo della Repubblica Italiana,
il Governo della Repubblica di Croazia,
il Governo federale della Repubblica d’Austria,
il Consiglio federale svizzero,
il Governo della Repubblica di Slovenia,
il Governo della Repubblica di Ungheria,
hanno convenuto quanto segue:
(1). Le Parti contraenti autorizzano un unico transito volontario, attraverso il proprio territorio nazionale a scopo di rimpatrio, di cittadini jugoslavi1soggiornanti nel territorio nazionale di una Parte contraente che non adempiono le condizioni vigenti per un’ulteriore dimora. Ciò non vale nei casi in cui uno Stato di transito ha pronunciato un divieto d’entrata nei confronti della persona interessata. (2). Presupposto per il transito è il possesso di un passaporto o documento sostitutivo del passaporto della Repubblica federale di Jugoslavia2valido giusta il diritto jugoslavo vigente in materia di passaporti. Per il rimpatrio da uno Stato di partenza attraverso il territorio nazionale di una Parte contraente verso il Kosovo si può, se del caso, rilasciare un documento nazionale sostitutivo del passaporto della Parte contraente oppure un documento internazionale sostitutivo del passaporto (lasciapassare UE). I modelli dei documenti sostitutivi del passaporto nazionale o internazionale menzionati figurano nell’allegato 13del presente accordo. L’esame dell’idoneità di tali documenti di viaggio per il rimpatrio è a carico dello Stato di partenza. Nel documento di viaggio è riportata una menzione (contrassegno) sulla qualità di rimpatriato verso la Jugoslavia con una validità di tre mesi. I modelli della menzione (contrassegno) figurano nell’allegato 2 del presente accordo. (3). Lo Stato di partenza si impegna a riammettere la persona per cui non è garantita la prosecuzione volontaria del viaggio attraverso possibili Stati di transito oppure l’ingresso nello Stato di destinazione. In questo caso gli Stati di transito permettono un ulteriore transito. All’occorrenza, le autorità competenti dello Stato di transito in questione rilasciano un documento sostitutivo di viaggio per il ritorno nello Stato di partenza della persona interessata. I modelli di questi documenti sostitutivi di viaggio figurano nell’allegato 3 del presente accordo. (4). Le Parti contraenti devono fare in modo che il transito dei cittadini jugoslavi avvenga per la via più diretta possibile. Le autorità competenti dello Stato di partenza annotano nel documento di viaggio della persona interessata gli Stati previsti per il transito. (5). Non è necessario un visto di transito delle Parti contraenti. (6). Il presente accordo non tange le disposizioni della legislazione doganale delle Parti contraenti. (7). Gli Stati di transito possono registrare i dati personali (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, tipo e numero del documento di viaggio) come anche luogo e orario dell’entrata e dell’uscita della persona interessata.
(1). Per l’adempimento dell’obbligo di riammissione conformemente all’articolo 1 paragrafo 3, gli Stati di partenza registrano i dati personali (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita), il tipo e il numero del documento di viaggio menzionato nell’articolo 1 paragrafo 2 come anche altri dati necessari all’identificazione in caso di perdita del documento di viaggio (ad es. copia del documento di viaggio, compresa fotografia). (2). I costi a carico di una Parte contraente per la riammissione giusta l’articolo 1 paragrafo 3 causati da trasporto, accompagnamento necessario, vitto e alloggio e altro sono assunti dallo Stato di partenza. Il rimborso dei costi avviene entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
(1). Nella misura in cui per l’esecuzione del presente accordo sono registrati o trasmessi dati personali, questi ultimi possono concernere esclusivamente informazioni riguardo a:
(1). Gli organi competenti per la ricezione delle richieste, la verifica e l’esecuzione della riammissione giusta l’articolo 1 paragrafo 3 e l’articolo 2 sono per
Le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune accordo i problemi che sorgono dall’applicazione del presente accordo e a trasmettersi tutte le informazioni necessarie. Ciascuna Parte contraente può, all’occorrenza, indire senza indugio
colloqui volti a risolvere i problemi sorti nell’applicazione del presente accordo.
Il presente accordo non tange gli impegni delle Parti contraenti derivanti da altri accordi internazionali.
(1). Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. (2). Per le Parti contraenti che hanno firmato il presente accordo e non devono adempiere altre condizioni di diritto interno, il presente accordo entra in vigore 30 giorni successivi alla firma. (3). Per le Parti contraenti che devono adempiere altre condizioni di diritto interno, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui l’ultima Parte contraente ha notificato al depositario giusta il paragrafo 5 del presente articolo che dal canto suo sono adempiute le necessarie condizioni di diritto interno. (4). Le Parti contraenti di cui al paragrafo 3 applicano provvisoriamente il presente accordo a contare dal trentesimo giorno dalla firma conformemente alla dichiarazione allegata. La dichiarazione in allegato è parte integrante del presente accordo. (5). Il Governo della Repubblica federale di Germania è depositario del presente accordo.
(1). Le Parti contraenti convengono che possono aderire al presente accordo anche altri Stati. (2). Dopo ricezione della domanda d’adesione, il depositario avverte immediatamente per via diplomatica le altre Parti contraenti. Le Parti contraenti si esprimono sulla domanda d’adesione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del depositario. (3). Per lo Stato aderente, l’accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione presso il depositario dell’ultima approvazione delle altre Parti contraenti. Il depositario informa tutte le Parti contraenti riguardo all’entrata in vigore.
(1). Ciascuna Parte contraente può, per importanti motivi, in particolare in caso di disturbo o pericolo per la sicurezza o la salute pubbliche, dopo consultazione con le altre Parti contraenti sospendere o denunciare il presente accordo mediante notifica indirizzata al depositario. (2). La sospensione entra in vigore il giorno dopo la ricezione della notifica di sospensione; la denuncia il primo giorno del mese successivo alla ricezione della notifica di denuncia da parte del depositario.
Fatto a Berlino, in data 21 marzo 2000 in un esemplare originale nelle lingue albanese, bosniaca, tedesca, italiana, croata, slovena e ungherese, tutti i testi facenti
parimenti fede.
(Seguono le firme)
I Governi di Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Slovenia e Ungheria dichiarano di applicare provvisoriamente il presente accordo fino all’adempimento delle necessarie condizioni di diritto interno.
| Stati partecipanti | Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 21 marzo | 2000 | F | 20 aprile | 2000 |
| Germania | 21 marzo | 2000 | F | 20 aprile | 2000 |
| Italia | 21 marzo | 2000 | F | 20 aprile | 2000 |
| Svizzera | 21 marzo | 2000 | F | 20 aprile | 2000 |
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