0.142.393•Accordo tripartito tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica islamica dell’Afghanistan e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR)
0.142.393Multilateral International Treaty5 ott 2006
Concluso a Ginevra il 5 ottobre 2006
Entrato in vigore il 5 ottobre 2006
(Stato 5 ottobre 2006)
Il Consiglio federale svizzero,
il Governo della Repubblica islamica dell’Afghanistan
e
l’ACNUR,
qui di seguito denominati «le Parti contraenti»,
(a) riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo di lasciare il proprio Paese e di farvi ritorno, diritto sancito, tra l'altro, dall’articolo 13(2) della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dall’articolo 12 del Patto internazionale del 19662sui diritti civili e politici; (b) riconoscendo i progressi del processo di transizione politica in Afghanistan, in particolare con le elezioni del Parlamento e dei consigli provinciali del 18 settembre 2005, che segnano un ultimo importante passo nel processo avviato con l’Accordo sull’organizzazione provvisoria in Afghanistan in attesa del ristabilimento di istituzioni governative permanenti (Agreement on Provisi o nal Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Perm a nent Government Institutions ), firmato sotto gli auspici delle Nazioni Unite il 5 dicembre 2001 a Bonn (l’Accordo di Bonn); (c) constatando con piacere che numerosi cittadini afghani sono già ritornati in Afghanistan dai Paesi confinanti e che tanti altri si apprestano a rientrare; (d) desiderosi di coordinare strettamente una procedura di ritorno assistito che rispetti la supremazia del ritorno volontario; (e) considerato il desiderio delle Parti contraenti di collaborare nel pieno rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dal diritto internazionale e dalle norme umanitarie, in particolare del diritto a un ritorno sicuro e dignitoso; (f) considerate le relazioni amichevoli esistenti tra l’Afghanistan e la Svizzera; (g) auspicando di mantenere e di rafforzare lo spirito di solidarietà e di cooperazione esistente tra loro; (h) considerando l’impatto che oltre due decenni di guerra hanno avuto sul tessuto sociale e sull’infrastruttura economica afghana; (i) nel rispetto della Convenzione del 28 luglio 19513sullo statuto dei rifugiati emendata dal Protocollo del 31 gennaio 19674sullo statuto dei rifugiati e della Convenzione internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo si applica a ogni cittadino afghano, così come definito dalla legge afghana, presente sul territorio svizzero a prescindere dal suo statuto giuridico.
Con il presente Accordo le Parti contraenti intendono gettare le basi per una procedura di ritorno assistito dei cittadini afghani presenti in Svizzera che sia coordinata, strutturata e umana, rispetti la supremazia del ritorno volontario e tenga conto delle condizioni vigenti in Afghanistan nonché dell’importanza di un ritorno sicuro, dignitoso e sostenibile.
La Parte contraente afghana, in collaborazione con altre autorità interessate, prende i provvedimenti necessari affinché i cittadini afghani all’estero possano far ritorno senza timore di subire violenze, intimidazioni, persecuzioni, discriminazioni, processi o qualsiasi altro genere di misura punitiva. Questa garanzia non preclude il diritto delle competenti autorità afghane di perseguire chiunque sia accusato di crimini di guerra o di crimini contro l’umanità, così come definiti dal diritto internazionale, o di crimini comuni gravi comprendenti omicidio o lesioni personali gravi.
La Parte contraente afghana accetta di concedere ai cittadini afghani che fanno ritorno dall’estero di stabilirsi liberamente nel loro precedente luogo di residenza o in qualunque altro luogo scelgano di stabilirsi in Afghanistan.
La Parte contraente afghana accetta di riconoscere lo statuto giuridico dei cittadini afghani che fanno ritorno dalla Svizzera, nonché i cambiamenti intervenuti quali nascite, decessi, adozioni, matrimonio o divorzio. La Parte contraente afghana si adopera inoltre per riconoscere in maniera appropriata l’equipollenza di titoli accademici e diplomi professionali ottenuti da cittadini afghani durante la loro permanenza in Svizzera.
Il ruolo dell’ACNUR che consiste nell'assistere, facilitare e monitorare il ritorno dei cittadini afghani affinché si svolga in maniera conforme al proprio mandato e ai termini del presente Accordo, gode del pieno rispetto delle Parti contraenti. Oltre ad impegnarsi in Afghanistan, l’ACNUR si occupa, in collaborazione con i suoi partner, di raccogliere informazioni e offrire consulenza in Svizzera.
Al fine di creare le condizioni propizie per un reinserimento sicuro e dignitoso delle persone che fanno ritorno, la Parte contraente afghana adotta tutte le misure necessarie per sensibilizzare la popolazione.
Le Parti contraenti prendono provvedimenti speciali per garantire che i gruppi minacciati ricevano protezione, assistenza e cure adeguate durante l’intera procedura di ritorno e di integrazione. In particolare vigilano affinché i minori non accompagnati facciano ritorno in Afghanistan solo se sono stati rintracciati i membri della famiglia o sono stati adottati provvedimenti specifici per garantire loro accoglienza e assistenza adeguate.
In applicazione del presente Accordo, la Parte contraente svizzera è responsabile della sicurezza dei cittadini afghani che fanno ritorno, fino al punto di frontiera svizzera da cui partono. La responsabilità della loro sicurezza e di quella dei loro averi durante il viaggio incombe al trasportatore e, se del caso, all’organizzazione internazionale che appronta il viaggio. La Parte contraente afghana è responsabile della loro sicurezza sul territorio dell’Afghanistan.
Le Parti convengono che il mezzo di trasporto adeguato per il viaggio di ritorno dalla Svizzera verso l'Afghanistan è l'aereo e che l’aeroporto di arrivo è quello di Kabul. All’ACNUR e, se del caso, all’organizzazione che appronta il viaggio di ritorno, è consentito accogliere all’aeroporto, senza restrizione alcuna, le persone che fanno ritorno. Nella misura in cui le Parti contraenti lo ritengano necessario, la Parte contraente afghana assicura, con il sostegno delle altre Parti contraenti e l’assistenza finanziaria della Parte svizzera, che strutture appropriate di accoglienza siano a disposizione per ricevere le persone che fanno ritorno, in particolare le persone appartenenti a gruppi minacciati in transito verso la destinazione finale.
Nell’ottica di facilitare il reinserimento in Afghanistan delle persone che fanno ritorno e tenendo conto delle necessità più generali di ricostruzione e risanamento del Paese, la Parte contraente svizzera, d’intesa con le altre Parti contraenti, è favorevole a sostenere progetti di ritorno e di reinserimento per potenziare in particolare il mercato del lavoro e l'edilizia, nonché a sostenere progetti di ritorno specifici al Paese.
sono definite nell’Appendice del presente Accordo, del quale è parte integrante. 4. L’Appendice del presente Accordo può essere emendata con il mutuo accordo scritto delle autorità competenti delle Parti contraenti.
Il presente Accordo non deroga ad alcuno degli strumenti, accordi, patti o meccanismi di cooperazione bilaterale o multilaterale esistenti tra le Parti e non ne pregiudica la validità. Il presente Accordo non deroga neppure alle legislazioni nazionali o internazionali in materia di assistenza giudiziaria in ambito penale o di estradizione.
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein.
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma.
Il presente Accordo può essere emendato con il mutuo consenso scritto delle Parti contraenti.
D'intesa con le altre Parti contraenti, ciascuna Parte può sospendere, totalmente o parzialmente, le disposizioni del presente Accordo per ragioni di ordine, sanità o sicurezza pubblici. La sospensione deve essere notificata immediatamente per iscritto alle altre Parti. La sospensione entra in vigore dieci giorni dopo la data della notifica.
Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all’altra Parte. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto trenta giorni dopo la data di ricezione della notifica.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Ginevra, il 5 ottobre 2006, in tre esemplari originali in lingua inglese, dari e tedesca. In caso di divergenze d’interpretazione del presente Accordo, la versione inglese farà fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: |
|---|
| Blaise Godet |
| Per il Governo della Repubblica islamica dell’Afghanistan: |
| Assad Omar |
| Per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: |
| Jacques Mouchet |
Ad art. 19 par. 3, lett. a dell’Accordo Art. I Categorie di persone interessate1. Conformemente al presente Accordo, i cittadini afghani cui è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato, per i quali è stata disposta l'ammissione provvisoria o la cui procedura d'asilo è in corso, nonché i cittadini afghani tenuti a lasciare la Svizzera possono optare per il ritorno volontario e chiedere l'aiuto al ritorno, a condizione che rispettino i principi e le disposizioni del diritto svizzero.2. Una volta scaduto il termine per il ritorno volontario, i cittadini afghani cui è stato ordinato di lasciare la Svizzera possono essere costretti a optare per una soluzione diversa dal ritorno volontario, sulla base di decisioni adottate conformemente al diritto svizzero. Prima di prendere in considerazione tali alternative, occorre fare il possibile per incoraggiare al ritorno volontario i cittadini afghani tenuti a lasciare la Svizzera.Ad art. 19 par. 3, lett. b dell’Accordo Art. II Prova della cittadinanza1. In assenza di documenti di viaggio validi, la persona da rimpatriare è identificata quale cittadino afghano e ottiene un documento di viaggio sostitutivo a condizione che esibisca uno dei documenti o delle prove di cui al paragrafo 2 del presente articolo.2. La cittadinanza afghana può essere provata presentando:
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