0.142.395.141•Protocollo tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera
0.142.395.141Multilateral International Treaty1 apr 2011
Concluso il 28 febbraio 2008
Strumento di ratifica svizzero depositato il 28 ottobre 2008
Entrato in vigore il 1° aprile 2011
(Stato 26 maggio 2018)
La Confederazione Svizzera
e
la Comunità europea
e
il Principato del Liechtenstein,
in seguito denominati «le Parti contraenti»,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera firmato il 26 ottobre 20041(in seguito denominato «accordo tra la Comunità europea e la Svizzera»),
ricordando che l’articolo 15 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera prevede la possibilità per il Principato del Liechtenstein di aderire a detto accordo mediante un protocollo,
considerata la situazione geografica del Principato del Liechtenstein,
considerato l’auspicio del Principato del Liechtenstein di essere associato alla legislazione comunitaria in relazione ai regolamenti Dublino e Eurodac (in seguito denominato «acquis Dublino/Eurodac»),
considerando che il 19 gennaio 20012la Comunità europea ha concluso un accordo con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, sulla base della convenzione di Dublino,
considerando che è auspicabile che il Principato del Liechtenstein sia associato, al pari dell’Islanda e della Norvegia e della Svizzera, all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac,
considerando appropriato concludere tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein un protocollo che comporti per il Liechtenstein diritti e obblighi analoghi a quelli convenuti tra la Comunità europea, da un lato, l’Islanda e la Norvegia, nonché la Svizzera, dall’altro,
considerando che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ma che è opportuno prevedere la possibilità per la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, da un lato, e la Danimarca, dall’altro, di applicare, nelle loro reciproche relazioni, le disposizioni sostanziali dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, conformemente al suo articolo 11 paragrafo 1,
considerando necessario garantire che gli Stati con i quali la Comunità europea ha creato un’associazione volta all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni,
considerando che il buon funzionamento dell’acquis Dublino/Eurodac richiede l’applicazione simultanea del presente protocollo e degli accordi tra le varie parti associate o partecipanti all’attuazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac che disciplinano le loro reciproche relazioni,
considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 19953, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere applicata dal Principato del Liechtenstein nel medesimo modo in cui viene applicata dagli Stati membri dell’Unione europea in caso di trattamento dei dati ai fini del presente protocollo,
visto il protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen4,
rammentando il legame fra l’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e relativo all’istituzione del sistema «Eurodac», e l’acquis di Schengen,
considerando che tale legame richiede un’applicazione simultanea dell’acquis di Schengen e dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all’istituzione del sistema «Eurodac»,
hanno convenuto quanto segue:
sono attuate dal Liechtenstein e applicate nell’ambito delle sue relazioni con gli Stati membri dell’Unione europea e con la Svizzera. 2. Fatto salvo l’articolo 5, il Liechtenstein accetta, attua e applica anche gli atti e i provvedimenti adottati dalla Comunità europea volti a modificare o sviluppare le disposizioni di cui al paragrafo 1, nonché le decisioni assunte secondo le procedure previste da quelle disposizioni. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli «Stati membri» nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche il Liechtenstein.
Al Liechtenstein si applicano mutatis mutandis i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 2, 3, paragrafi da 1 a 4, agli articoli da 5 a 7, all’articolo 8, paragrafi 1, secondo comma, e 2, e agli articoli da 9 a 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.
Un rappresentante del governo del Liechtenstein diventa membro del comitato misto istituito dall’articolo 3 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.
La presidenza del comitato misto è esercitata, a rotazione semestrale, dal rappresentante della Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione») e, rispettivamente, dal rappresentante del governo del Liechtenstein o della Svizzera.
Per i costi amministrativi e operativi connessi alla costituzione e alla gestione dell’unità centrale di Eurodac, il Liechtenstein versa un contributo al bilancio generale delle Comunità europee pari allo 0,071 % dell’importo iniziale di riferimento di 11 675 000 EUR e, a partire dall’esercizio finanziario 2004, un contributo annuo dello 0,071 % degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi all’esercizio finanziario in questione.
Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi fra il Liechtenstein e la Svizzera, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.
Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente protocollo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ultima frase, decorre dalla data d’entrata in vigore del protocollo stesso.
Il presente protocollo è redatto in triplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, greca, finlandese, francese, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.Fatto a Bruxelles il ventotto febbraio duemilaotto.
| Per la Confederazione Svizzera: Jacques de Watteville | Per la Comunità europea: Maté Dragutin Franco Frattini |
|---|---|
| Per il Principato del Liechtenstein: Otmar Hasler |
I plenipotenziari
della Comunità Europea
e
della Confederazione Svizzera
e
del Principato del Liechtenstein,in seguito denominati le «Parti contraenti»,riuniti in Bruxelles il ventotto febbraio nell’anno 2008 per la firma del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, hanno adottato il protocollo.I plenipotenziari delle Parti contraenti hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni elencate in prosieguo e allegate al presente atto finale:
– Dichiarazione comune delle Parti contraenti su un dialogo stretto
– Dichiarazione del Liechtenstein relativa all’articolo 5, paragrafo 3
– Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti
Le Parti contraenti sottolineano l’importanza di un dialogo stretto e produttivo tra tutti coloro che partecipano all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo.
Nel rispetto dell’articolo 3, paragrafo 1 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, alle riunioni del comitato misto intese a procedere a scambi di idee con la Svizzera, la Commissione inviterà esperti degli Stati membri al fine di sentire esperti del Liechtenstein su tutte le questioni previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.
Le Parti contraenti hanno preso nota della volontà degli Stati membri di accettare gli inviti di cui sopra e di partecipare a questi scambi di idee con il Liechtenstein su tutte le questioni previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.
(Termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell’acquis Dublino/Eurodac)
Il termine massimo di diciotto mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, riguarda sia l’approvazione che l’attuazione dell’atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi: − la fase preparatoria; − il procedimento parlamentare; − il termine di trenta giorni per la proposizione del referendum; − il referendum (organizzazione e votazione), se applicabile; − la ratifica del principe regnante.
Il Governo del Liechtenstein informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di ciascuna di tali fasi.
Il Governo del Liechtenstein si impegna a usare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.
La delegazione della Commissione europea,
Le delegazioni che rappresentano i Governi della Repubblica d’Islanda e
del Regno di Norvegia,
La delegazione che rappresenta il Governo della Confederazione Svizzera,
La delegazione che rappresenta il Governo del Principato del Liechtenstein,
rilevano che il Liechtenstein aderisce al comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, mediante un protocollo di tale accordo,
hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall’accordo tra la Comunità europea e l’Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia e, dall’altro, dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, integrato dal protocollo sull’associazione del Liechtenstein,
rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l’ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, o dell’accordo tra la Comunità europea e l’Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia,
prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l’esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro, in ordine alfabetico in base al nome, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, integrato dal protocollo sull’associazione del Liechtenstein.
RS 0.142.392.68 ↩
GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38 ↩
GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 set. 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). ↩
RS 0.362.311 ↩
La correzione del 15 gen. 2019 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2019 223). ↩
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