0.142.40•Convenzione sullo statuto degli apolidi
0.142.40Multilateral International Treaty1 ott 1972
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"title": "Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (avec annexe et modèle)",
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}Conchiusa a Nuova York il 28 settembre 1954
Approvata dall’Assemblea federale il 27 aprile 19721
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 luglio 1972
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972
(Stato 22 maggio 2026)
Preambolo
Le Alte Parti contraenti,
considerando che la Carta delle Nazioni Unite2e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno affermato il principio che gli esseri umani, senza discriminazione, devono godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
considerando che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo profondo interessamento per gli apolidi e si è preoccupata di garantire loro, nella maggiore misura possibile, l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
considerando che unicamente gli apolidi rifugiati possono beneficiare della Convenzione del 28 luglio 19513sullo statuto dei rifugiati e che esistono numerosi apolidi ai quali detta Convenzione non è applicabile,
considerando che è auspicabile di regolare e migliorare le condizioni degli apolidi mediante un accordo internazionale,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Ogni apolide ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono segnatamente l’obbligo di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti, come pure alle misure prese per il mantenimento dell’ordine pubblico.
Gli Stati contraenti applicheranno agli apolidi le disposizioni di questa Convenzione senza discriminazione quanto alla razza, la religione o al paese d’origine.
Gli Stati contraenti concedono agli apolidi, sul loro territorio, un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello concesso ai propri cittadini per ciò che concerne la libertà di praticare la religione e la libertà d’istruzione religiosa dei figli.
Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudica gli altri diritti e vantaggi accordati agli apolidi indipendentemente da questa Convenzione.
Agli effetti della presente Convenzione, la locuzione «nelle stesse circostanze» implica che tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per il soggiorno o la residenza) che l’interessato dovrebbe adempiere per poter esercitare il diritto in causa, se non fosse un apolide, devono essere adempiute dallo stesso, escluse le condizioni che per loro natura non possono essere adempiute da un apolide.
Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro la persona, i beni o gli interessi dei cittadini o degli ex‑cittadini di uno Stato determinato, gli Stati contraenti non le applicheranno a un apolide per il solo fatto di questa cittadinanza. Gli Stati contraenti che, secondo la loro legislazione, non possono applicare la norma generale prevista nel presente articolo autorizzano in casi appropriati esenzioni in favore di tali apolidi.
Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato contraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato contraente di cui si tratta abbia accertato che tale persona è effettivamente un apolide e che le misure prese devono essere mantenute nei suoi confronti nell’interesse della sicurezza nazionale.
Trattandosi di apolidi regolarmente impiegati come membri dell’equipaggio di un natante che batte bandiera di uno Stato contraente, questo Stato deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali apolidi a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in particolare per agevolare loro la costituzione del domicilio in un altro Paese.
Gli Stati contraenti concedono a ciascun apolide un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per quanto concerne l’acquisto della proprietà mobiliare ed immobiliare ed i diritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione e gli altri contratti concernenti la proprietà mobiliare ed immobiliare.
In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, ed in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun apolide fruisce, nello Stato in cui ha la sua residenza abituale, della protezione concessa ai cittadini di detto paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati contraenti, egli fruisce della protezione concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua residenza abituale.
Per quanto concerne le associazioni a scopo apolitico e non lucrativo e i sindacati professionali, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.
Gli Stati contraenti concedono agli apolidi che si trovano regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile, e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere, per ciò che concerne l’esercizio di una professione indipendente nell’agricoltura, nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, come pure la costituzione di società commerciali ed industriali.
Ciascuno Stato contraente concede agli apolidi che risiedono regolarmente sul suo territorio, se sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e desiderano esercitare una professione liberale, un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.
Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarseggianti, gli apolidi saranno trattati come i cittadini nazionali.
In materia di alloggi, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio, per quanto siffatto problema sia disciplinato da leggi e regolamenti o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.
In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.
Ciascuno Stato contraente concede agli apolidi che si trovano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall’ordinamento applicabile, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.
Gli Stati contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti gli apolidi che si trovano sul loro territorio e non posseggono un valido titolo di viaggio.
Gli Stati contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l’assimilazione e la naturalizzazione degli apolidi. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura.
Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti che essi potrebbero promulgare per garantire l’applicazione della presente Convenzione.
Per quanto non possano essere composte in altro modo, le contestazioni tra le Parti circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione saranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti in causa, alla Corte internazionale di Giustizia.
Nel caso di Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicate le seguenti disposizioni:
Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell’articolo 35:
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome dei loro rispettivi Governi, la presente Convenzione.Fatto a Nuova York, il ventotto settembre millenovecentocinquantaquattro, in un solo esemplare i cui testi inglese, spagnolo e francese fanno parimente fede, che sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie certificate conformi saranno mandate a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri indicati nell’articolo 35.(Seguono le firme)
1. Il titolo di viaggio previsto dall’articolo 28 della presente Convenzione deve indicare che il portatore è un apolide, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954.
2. Questo titolo dev’essere compilato in almeno due lingue, di cui una dev’essere la lingua inglese o francese.
3. Gli Stati contraenti esamineranno la possibilità d’adottare un titolo di viaggio conforme al modello qui accluso.
Con riserva dei regolamenti dei Paesi che rilasciano il titolo di viaggio, i figli possono essere indicati nel titolo di un genitore o, in circostanze eccezionali, di un altro adulto.
Le tasse riscosse per il rilascio del titolo di viaggio non devono essere superiori alla tariffa minima prevista per i passaporti nazionali.
Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è rilasciato per il più gran numero possibile di paesi.
la durata di validità del titolo sarà di almeno tre mesi e di due anni al massimo.
1. Per il rinnovamento del titolo o la proroga della sua validità è competente l’autorità che l’ha rilasciato, fintanto che il titolare non si è stabilito regolarmente in un altro territorio e risiede regolarmente sul territorio di detta autorità. Nelle medesime condizioni, l’autorità che ha rilasciato il titolo scaduto è competente per l’allestimento di un nuovo titolo.
2. I rappresentanti diplomatici o consolari possono essere autorizzati a prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei titoli di viaggio rilasciati dai loro Governi.
3. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di rinnovare o di prorogare la validità dei titoli di viaggio, o di rilasciarne dei nuovi, agli apolidi che non risiedono più regolarmente sul loro territorio, se quest’ultimi non possono ottenere un titolo di viaggio dal Paese della loro residenza regolare.
Gli Stati contraenti riconoscono la validità dei titoli rilasciati conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 della presente Convenzione.
Le autorità competenti del paese nel quale l’apolide desidera recarsi devono, se sono disposte a permettergli l’entrata, apporre il loro visto sul titolo di viaggio, sempreché un visto sia necessario.
1. Gli Stati contraenti s’impegnano a rilasciare visti di transito agli apolidi che hanno ottenuto il visto di un territorio di destinazione finale.
2. Il rilascio di siffatti visti può essere rifiutato per i motivi che possono giustificare il rifiuto di un visto agli stranieri in genere.
Le tasse per il rilascio di visti d’uscita, d’entrata o di transito non devono superare la tariffa minima applicabile ai visti di passaporti stranieri.
Se un apolide cambia il luogo di residenza e si stabilisce regolarmente nel territorio di un altro Stato contraente, il rilascio di un nuovo titolo, conformemente ai termini e alle condizioni dell’articolo 28 della Convenzione, spetta all’autorità competente di detto territorio, alla quale l’apolide ha il diritto di presentare la sua richiesta.
L’autorità che rilascia un nuovo titolo è tenuta a ritirare il titolo scaduto e a rimandarlo al paese che l’ha rilasciato, se nel documento scaduto è specificato che il titolo dev’essere restituito al paese che l’ha rilasciato; in caso contrario, l’autorità che rilascia il nuovo titolo deve ritirare e annullare quello scaduto.
1. Ogni titolo di viaggio rilasciato conformemente all’articolo 28 della presente Convenzione darà al titolare, salvo menzione contraria, il diritto di ritornare sul territorio dello Stato che l’ha rilasciato in qualunque momento del periodo di validità di tale titolo. Tuttavia, il periodo durante il quale il titolare potrà rientrare sul territorio del paese che ha rilasciato il titolo di viaggio non potrà essere inferiore a tre mesi, salvo il caso in cui il paese nel quale l’apolide desidera recarsi non esige che il titolo di viaggio implichi il diritto di rientro.
2. Con riserva delle disposizioni del capoverso precedente, uno Stato contraente può esigere che il titolare del documento si sottoponga a tutte le condizioni che possono essere imposte alle persone che escono dal paese o che vi rientrano.
Con la sola riserva delle prescrizioni del paragrafo 13, le disposizioni del presente allegato non pregiudicano in nessun modo le leggi ed i regolamenti che disciplinano, nei territori degli Stati contraenti, le condizioni di entrata, di transito, di soggiorno, di domicilio e d’uscita.
Il rilascio del titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non determinano né pregiudicano lo statuto del titolare, in particolare per quanto concerne la cittadinanza.
Il rilascio del titolo non conferisce al titolare diritto alcuno alla protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari dello Stato che rilascia il titolo, e non conferisce ipso facto, a questi rappresentanti, un diritto di protezione.
Si raccomanda che il titolo abbia la forma di un libretto (cm 15 × 10 circa), stampato in modo da rendere facilmente individuabili la cancellature e le alterazioni fatte con mezzi chimici od altri, e che la frase «Convenzione del 28 settembre 1954» sia impressa ripetutamente su ogni pagina, nella lingua del paese che rilascia il titolo.
Copertina del libretto
Titolo di viaggio
(Convenzione del 28 settembre 1954)
No. .
(1)
Titolo di viaggio
(Convenzione del 28 settembre 1954)
Questo documento scade . il salvo proroga della validità.
Cognome
Nome(i)
Accompagnato da . figli(o)
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa).
(2)
| Luogo e data di nascita |
|---|
| Professione |
| Residenza attuale |
| Cognome (antecedente il matrimonio) e nome(i) della moglie* |
| Cognome e nome(i) del marito* |
| * | Cancellare quanto non fa al caso. |
|---|
Connotati
| Statura |
|---|
| Capelli |
| Colore degli occhi |
| Naso |
| Forma del viso |
| Colorito |
| Segni particolari |
Figli accompagnanti il titolare
| Cognome | Nome(i) | Luogo di nascita | Sesso |
|---|
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa).
(3)
Fotografia del titolare e sigillo dell’autorità che rilascia il titolo Impronte digitali del titolare (facoltativo)
| Firma dei titolare: |
|---|
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)
(4)
1. Questo titolo è rilasciato per i paesi seguenti:
2. Documento (i) sulla cui base il presente titolo è rilasciato:
| Rilasciato a |
|---|
| Data: |
| Firma e sigillo dell’autorità che rilascia il titolo: |
|---|
| Tassa riscossa: |
|---|
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)
(5)
Proroga
| Tassa riscossa: | dal | ||
|---|---|---|---|
| al | |||
| Fatto a | il |
| Firma e sigillo dell’autorità di proroga: |
|---|
Proroga
| Tassa riscossa: | dal | ||
|---|---|---|---|
| al | |||
| Fatto a | il |
| Firma e sigillo dell’autorità di proroga: |
|---|
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)
(6)
Proroga
| Tassa riscossa: | dal | ||
|---|---|---|---|
| al | |||
| Fatto a | il |
| Firma e sigillo dell’autorità di proroga: |
|---|
Proroga
| Tassa riscossa: | dal | ||
|---|---|---|---|
| al | |||
| Fatto a | il |
| Firma e sigillo dell’autorità di proroga: |
|---|
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)
(7–32)
Visti
Iscrivere in ogni visto il nome del titolare.
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 23 giugno | 2003 A | 22 settembre | 2003 |
| Algeria | 15 luglio | 1964 A | 13 ottobre | 1964 |
| Angola | 7 ottobre | 2019 A | 5 gennaio | 2020 |
| Antigua e Barbuda* | 25 ottobre | 1988 S | 1° novembre | 1981 |
| Argentina* | 1° giugno | 1972 A | 30 agosto | 1972 |
| Armenia | 18 maggio | 1994 A | 16 agosto | 1994 |
| Australia | 13 dicembre | 1973 A | 13 marzo | 1974 |
| Austria* | 8 febbraio | 2008 A | 8 maggio | 2008 |
| Azerbaigian | 16 agosto | 1996 A | 14 novembre | 1996 |
| Barbados* | 6 marzo | 1972 | 30 novembre | 1960 |
| Belgio | 27 maggio | 1960 | 25 agosto | 1960 |
| Belize | 14 settembre | 2006 A | 13 dicembre | 2006 |
| Benin | 8 dicembre | 2011 A | 7 marzo | 2012 |
| Bolivia | 6 ottobre | 1983 A | 4 gennaio | 1984 |
| Bosnia e Erzegovina | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 1992 |
| Botswana* | 25 febbraio | 1969 | 30 settembre | 1966 |
| Brasile | 13 agosto | 1996 | 11 novembre | 1996 |
| Bulgaria* | 22 marzo | 2012 A | 20 giugno | 2012 |
| Burkina Faso | 1° maggio | 2012 A | 30 luglio | 2012 |
| Ceca, Repubblica* | 19 luglio | 2004 A | 17 ottobre | 2004 |
| Ciad | 12 agosto | 1999 A | 10 novembre | 1999 |
| Cile | 11 aprile | 2018 A | 10 luglio | 2018 |
| Cina | ||||
| Cina-Hong Kong*a | 10 giugno | 1997 | 1° luglio | 1999 |
| Colombia | 7 ottobre | 2019 | 5 gennaio | 2020 |
| Congo (Brazzaville) | 10 ottobre | 2023 A | 8 gennaio | 2024 |
| Corea (Sud) | 22 agosto | 1962 A | 20 novembre | 1962 |
| Costa d’Avorio | 3 ottobre | 2013 A | 1° gennaio | 2014 |
| Costa Rica | 2 novembre | 1977 | 31 gennaio | 1978 |
| Croazia | 12 ottobre | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Danimarca* | 17 gennaio | 1956 | 16 aprile | 1956 |
| Ecuador | 2 ottobre | 1970 | 31 dicembre | 1970 |
| El Salvador* | 9 febbraio | 2015 | 10 maggio | 2015 |
| Eswatini | 16 novembre | 1999 A | 14 febbraio | 2000 |
| Figi* | 12 giugno | 1972 | 10 ottobre | 1970 |
| Filippine | 22 settembre | 2011 | 21 dicembre | 2011 |
| Finlandia* | 10 ottobre | 1968 A | 8 gennaio | 1969 |
| Francia* | 8 marzo | 1960 | 6 giugno | 1960 |
| Gambia | 1° luglio | 2014 A | 29 settembre | 2014 |
| Georgia | 23 dicembre | 2011 A | 22 marzo | 2012 |
| Germania* | 2 agosto | 1976 | 24 gennaio | 1977 |
| Grecia | 4 novembre | 1975 A | 2 febbraio | 1976 |
| Guatemala* | 28 novembre | 2000 | 26 febbraio | 2001 |
| Guinea | 21 marzo | 1962 A | 19 giugno | 1962 |
| Guinea-Bissau | 19 settembre | 2016 A | 18 dicembre | 2016 |
| Haiti | 27 settembre | 2018 A | 26 dicembre | 2018 |
| Honduras | 1° ottobre | 2012 | 30 dicembre | 2012 |
| Irlanda* | 17 dicembre | 1962 A | 17 marzo | 1963 |
| Islanda | 26 gennaio | 2021 A | 26 aprile | 2021 |
| Israele | 23 dicembre | 1958 | 23 marzo | 1959 |
| Italia* | 3 dicembre | 1962 | 3 marzo | 1963 |
| Kiribati* | 29 novembre | 1983 S | 12 luglio | 1979 |
| Lesotho* | 4 novembre | 1974 | 4 ottobre | 1966 |
| Lettonia* | 5 novembre | 1999 A | 3 febbraio | 2000 |
| Liberia | 11 settembre | 1964 A | 10 dicembre | 1964 |
| Libia | 16 maggio | 1989 A | 14 agosto | 1989 |
| Liechtenstein | 25 settembre | 2009 | 24 dicembre | 2009 |
| Lituania | 7 febbraio | 2000 A | 7 maggio | 2000 |
| Lussemburgo | 27 giugno | 1960 | 25 settembre | 1960 |
| Macedonia del Nord | 18 gennaio | 1994 S | 17 novembre | 1991 |
| Malawi | 7 ottobre | 2009 A | 5 gennaio | 2010 |
| Mali | 27 maggio | 2016 A | 25 agosto | 2016 |
| Malta* | 11 dicembre | 2019 | 10 marzo | 2020 |
| Messico* | 7 giugno | 2000 A | 5 settembre | 2000 |
| Moldova* | 19 aprile | 2012 A | 18 luglio | 2012 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 1° ottobre | 2014 A | 30 dicembre | 2014 |
| Nicaragua* | 15 luglio | 2013 A | 13 ottobre | 2013 |
| Niger | 7 novembre | 2014 A | 5 febbraio | 2015 |
| Nigeria | 20 settembre | 2011 A | 19 dicembre | 2011 |
| Norvegia | 19 novembre | 1956 | 17 febbraio | 1957 |
| Paesi Bassi* | 12 aprile | 1962 | 11 luglio | 1962 |
| Panama | 2 giugno | 2011 A | 31 agosto | 2011 |
| Paraguay | 1° luglio | 2014 A | 29 settembre | 2014 |
| Perù | 23 gennaio | 2014 A | 23 aprile | 2014 |
| Portogallo* | 1° ottobre | 2012 A | 30 dicembre | 2012 |
| Regno Unito* | 16 aprile | 1959 | 17 luglio | 1959 |
| Romania* | 27 gennaio | 2006 A | 27 aprile | 2006 |
| Ruanda | 4 ottobre | 2006 A | 2 gennaio | 2007 |
| Saint Vincent e Grenadine* | 27 aprile | 1999 S | 27 ottobre | 1979 |
| São Tomé e Príncipe | 15 gennaio | 2024 A | 14 aprile | 2024 |
| Senegal | 21 settembre | 2005 A | 20 dicembre | 2005 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Sierra Leone | 9 maggio | 2016 A | 7 agosto | 2016 |
| Slovacchia* | 3 aprile | 2000 A | 2 luglio | 2000 |
| Slovenia | 6 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna* | 12 maggio | 1997 A | 10 agosto | 1997 |
| Sudan del Sud | 4 novembre | 2024 A | 2 febbraio | 2025 |
| Svezia* | 2 aprile | 1965 | 1° luglio | 1965 |
| Svizzera | 3 luglio | 1972 | 1° ottobre | 1972 |
| Togo | 14 luglio | 2021 A | 12 ottobre | 2021 |
| Trinidad e Tobago | 11 aprile | 1966 | 31 agosto | 1962 |
| Tunisia | 29 luglio | 1969 A | 27 ottobre | 1969 |
| Turchia | 26 marzo | 2015 A | 24 giugno | 2015 |
| Turkmenistan | 7 dicembre | 2011 A | 6 marzo | 2012 |
| Ucraina | 25 marzo | 2013 A | 23 giugno | 2013 |
| Uganda | 15 aprile | 1965 A | 14 luglio | 1965 |
| Ungheria* | 21 novembre | 2001 A | 19 febbraio | 2002 |
| Uruguay | 2 aprile | 2004 A | 1° luglio | 2004 |
| Zambia* | 1° novembre | 1974 | 24 ottobre | 1964 |
| Zimbabwe | 1° dicembre | 1998 S | 18 aprile | 1980 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:https://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 19 mar. 1963 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. |