Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri

0.172.030.4Multilateral International Treaty11 mar 1973

Conchiusa all’Aia il 5 ottobre 1961
Approvata dall’Assemblea federale il 27 aprile 19721
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 10 gennaio 1973
Entrata in vigore per la Svizzera l’11 marzo 1973

(Stato 4 settembre 2024)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

desiderosi di sopprimere la legalizzazione diplomatica o consolare degli atti pubblici esteri,

hanno risolto di conchiudere una Convenzione, ed hanno all’uopo convenuto
le disposizioni seguenti:

Art. 1

La presente Convenzione si applica agli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio d’un altro Stato contraente.

Sono considerati atti pubblici, giusta la presente Convenzione:

  1. i documenti emananti da un’autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, compresi quelli che emanano dal Ministero pubblico, da un cancelliere o da un usciere di giustizia;
  2. i documenti amministrativi;
  3. gli atti notarili;
  4. le dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma, posti su un atto privato.

Tuttavia la presente Convenzione non si applica:

  1. ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari;
  2. ai documenti amministrativi concernenti direttamente un operazione commerciale o doganale.
Art. 2

Ciascuno Stato contraente dispensa dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione e che devono essere prodotti sul proprio territorio. La legalizzazione, giusta la presente Convenzione, concerne solo la formalità secondo la quale gli agenti diplomatici o consolari del paese, sul cui territorio l’atto deve essere prodotto, attestano la veracità della firma, il titolo per il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l’autenticità del sigillo o del bollo onde l’atto è rivestito.

Art. 3

L’unica formalità che possa essere richiesta per attestare la veracità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l’autenticità del sigillo o del bollo onde l’atto è munito, è l’apposizione della postilla, qual è definita nell’articolo 4, rilasciata dall’autorità competente dello Stato dal quale emana il documento.

Tuttavia la menzionata formalità non può essere richiesta allorchè le leggi, i regolamenti o gli usi vigenti nello Stato in cui l’atto è prodotto, oppure un’intesa fra due o più Stati contraenti, l’escludono, la semplificano o dispensano l’atto dalla legalizzazione.

Art. 4

La postilla prevista nell’articolo 3 capoverso 1 va apposta sull’atto stesso o su un supplemento; essa deve risultare conforme al modello allegato alla presente Convenzione.

Tuttavia essa può venire redatta nella lingua ufficiale dell’autorità che la rilascia. Le menzioni che vi figurano possono ugualmente essere date in una seconda lingua. Il titolo «postilla (Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961)» dovrà essere in lingua francese.

Art. 5

La postilla è rilasciata a domanda del firmatario o di qualunque portatore dell’atto.

Essa, quando sia dovutamente compilata, attesta l’autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l’identità del sigillo o del bollo onde l’atto è rivestito.

La firma, il sigillo o il bollo figuranti sulla postilla sono dispensati da ogni attestazione.

Art. 6

Ciascuno Stato contraente designa, giusta le loro qualità, le autorità competenti a postillare secondo l’articolo 3 capoverso 1.

Esso notifica questa designazione al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi nel momento del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione o della sua dichiarazione di estensione. Esso notifica pure ogni modificazione di designazione.

Art. 7

Ciascuna autorità designata giusta l’articolo 6 è obbligata a tenere un registro o uno schedario nel quale siano notate le postille rilasciate con l’indicazione:

  1. del numero d’ordine e della data;
  2. del nome del firmatario dell’atto pubblico, del titolo in virtù del quale ha agito o, per gli atti non firmati, dell’indicazione dell’autorità che ha apposto il sigillo o il bollo.

A domanda di qualsiasi interessato l’autorità postillatrice è tenuta a verificare se le iscrizioni recate sulla postilla corrispondono a quelle del registro o dello schedario.

Art. 8

Allorché due o più Stati contraenti siano vincolati da trattato, da convenzione o accordo, recanti disposti che sottopongono l’attestazione della firma, del sigillo o del bollo a talune formalità, la presente Convenzione vi deroga soltanto qualora quelle formalità risultino più rigorose di quelle previste negli articoli 3 e 4.

Art. 9

Ciascuno Stato contraente prende i provvedimenti necessari per evitare che i propri agenti diplomatici o consolari abbiano a procedere a legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la dispensa.

Art. 10

La presente Convenzione rimane aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, nonché alla firma dell’Irlanda, dell’Islanda, del Liechtenstein e della Turchia.

Essa sarà ratificata, e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 11

La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall’articolo 10 capoverso 2.

La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario che posteriormente la ratifichi, il sessantesimo giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Art. 12

Ogni Stato non indicato dall’articolo 10 potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell’articolo 11 capoverso 1; lo strumento d’adesione dovrà essere depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Nondimeno l’adesione avrà effetto solo rispetto agli Stati contraenti che non l’avranno impugnata entro sei mesi dalla ricezione della notifica prevista nell’articolo 15 lettera d). Una tale impugnazione dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e gli Stati che non avranno impugnato l’adesione, il sessantesimo giorno dopo lo scadere dei sei mesi menzionati nel capoverso precedente.

Art. 13

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all’insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale o ad uno o più di detti territori. Questa dichiarazione avrà effetto nel momento dell’entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato.

In seguito, ogni estensione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Allorché la dichiarazione d’estensione è fatta da uno Stato che ha firmato e ratificato la Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore, per i territori indicati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11. Allorché la dichiarazione di estensione è fatta da uno Stato che ha aderito alla Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore, per i territori indicati, conformemente all’articolo 12.

Art. 14

La presente Convenzione durerà cinque anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore conformemente all’articolo 11 capoverso 1, anche per gli Stati che l’avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo disdetta.

La disdetta dovrà, sei mesi almeno prima dello scadere del quinquennio, essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà limitarsi a taluni territori cui s’applica la Convenzione.

La disdetta avrà effetto soltanto verso lo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 15

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all’articolo 10, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente all’articolo 12:

  1. le notifiche di cui all’articolo 6 capoverso 2;
  2. le firme e ratifiche di cui all’articolo 10;
  3. la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente ai disposti dell’articolo 11 capoverso 1;
  4. le adesioni e obiezioni di cui all’articolo 12 e la data in cui le adesioni avranno effetto;
  5. le estensioni di cui all’articolo 13 e la data dell’effetto;
  6. le disdette di cui all’articolo 14 capoverso 3.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto all’Aia, il 5 ottobre 1961 in francese ed inglese, il testo francese essendo poziore per le divergenze, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia, certificata conforme, sarà consegnata per via diplomatica a ciascuno degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, nonché all’Irlanda, all’Islanda, al Liechtenstein e alla Turchia.(Seguono le firme)

Modello di postilla

(Forma: un quadrato di 9 cm almeno di lato)

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1.Stato:
Il presente atto pubblico
2.è stato firmato da
3.operante in qualità di
4.è munito del sigillo/bollo di
Attestato
5.in6. il
7.da
8.col numero
9.Sigillo/bollo10. Firma

Elenco delle autorità svizzere competenti a postillare giusta la Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri

A. Autorità della Confederazione:

La Cancelleria federale

Legalizzazioni

Gurtengasse 5

3003 Berna

Tel. +41 58 462 37 69

Email:legalisation@bk.admin.ch

B. Autorità cantonali:

https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/service/legalizzazioni.html

Elenco delle autorità estere competenti a postillare giusta l’articolo 3 capoverso 1 della Convenzione

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Albania3 settembre2003 A9 maggio2004
Andorra15 aprile1996 A31 dicembre1996
Antigua e Barbuda1° maggio1985 S1° novembre1981
Arabia Saudita8 aprile2022 A7 dicembre2022
Argentina*8 maggio1987 A18 febbraio1988
Armenia19 novembre1993 A14 agosto1994
Australia11 luglio1994 A16 marzo1995
Isola Christmas11 luglio199416 marzo1995
Isola di Norfolk11 luglio199416 marzo1995
Isole Ashmore e Cartier11 luglio199416 marzo1995
Isole Cocos11 luglio199416 marzo1995
Territorio australiano
dell’Antartico
11 luglio199416 marzo1995
Territorio dell’Isola di Heard
e delle Isole McDonald
11 luglio199416 marzo1995
Territorio delle Isole del mare
di Corallo
11 luglio199416 marzo1995
Austria*14 novembre196713 gennaio1968
Azerbaigian13 maggio2004 A2 marzo2005
Bahamas10 maggio1976 S10 luglio1973
Bahrein*10 aprile2013 A31 dicembre2013
Bangladesh29 luglio2024 A30 marzo2025
Barbados30 agosto1995 S30 novembre1966
Belgio11 dicembre19759 febbraio1976
Belize17 luglio1992 A11 aprile1993
Bielorussia*16 giugno1992 S31 maggio1992
Bolivia6 settembre2017 A7 maggio2018
Bosnia ed Erzegovina*23 agosto1993 S6 marzo1992
Botswana16 settembre1968 S30 settembre1966
Brasile*2 dicembre2015 A14 agosto2016
Brunei23 febbraio1987 A3 dicembre1987
Bulgaria1° agosto2000 A29 aprile2001
Burundi10 giugno2014 A13 febbraio2015
Canada12 maggio2023 A11 gennaio2024
Capo Verde7 maggio2009 A13 febbraio2010
Cile*16 dicembre2015 A30 agosto2016
Cina*8 marzo2023 A7 novembre2023
Hong Kong*16 giugno19971° luglio1997
Macao10 dicembre199920 dicembre1999
Cipro26 luglio1972 A30 aprile1973
Colombia*27 aprile2000 A30 gennaio2001
Corea del Sud25 ottobre2006 A14 luglio2007
Costa Rica6 aprile2011 A14 dicembre2011
Croazia23 aprile1993 S8 ottobre1991
Danimarcaa30 ottobre200629 dicembre2006
Isole Færør14 ottobre202113 dicembre2021
Dominica22 ottobre2002 S3 novembre1978
Ecuador*2 luglio2004 A2 aprile2005
El Salvador14 settembre1995 A31 maggio1996
Estonia*11 dicembre2000 A30 settembre2001
Eswatini3 luglio1978 S6 settembre1968
Figi29 marzo1971 S10 ottobre1970
Filippine*12 settembre2018 A14 maggio2019
Finlandia*27 giugno198526 agosto1985
Francia* **25 novembre196424 gennaio1965
Guadalupa25 novembre196424 gennaio1965
Guayana francese25 novembre196424 gennaio1965
Isole Wallis e Futuna25 novembre196424 gennaio1965
Martinica25 novembre196424 gennaio1965
Mayotte25 novembre196424 gennaio1965
Nuova Caledonia25 novembre196424 gennaio1965
Polinesia francese25 novembre196424 gennaio1965
Réunion25 novembre196424 gennaio1965
Saint Barthélemy25 novembre196424 gennaio1965
Saint Martin25 novembre196424 gennaio1965
St. Pierre e Miquelon25 novembre196424 gennaio1965
Territori Australi e Antartici
Francesi
25 novembre196424 gennaio1965
Georgia*21 agosto2006 A14 maggio2007
Germania* **15 dicembre196513 febbraio1966
Giamaica2 novembre2020 A3 luglio2021
Giappone28 maggio197027 luglio1970
Grecia19 marzo198518 maggio1985
Grenada17 luglio2001 A7 aprile2002
Guatemala*19 gennaio2017 A18 settembre2017
Guyana30 luglio2018 A18 aprile2019
Honduras20 gennaio2004 A30 settembre2004
India26 ottobre2004 A14 giugno2005
Indonesia*5 ottobre2021 A4 giugno2022
Irlanda8 gennaio19999 marzo1999
Islanda28 settembre200427 novembre2004
Isole Cook13 luglio2004 A30 aprile2005
Isole Marshall18 novembre1991 A14 agosto1992
Israele11 novembre1977 A14 agosto1978
Italia13 dicembre197711 febbraio1978
Kazakistan*5 aprile2000 A30 gennaio2001
Kirghizistan15 novembre2010 A31 luglio2011
Kosovo*6 novembre2015 A14 luglio2016
Lesotho24 aprile1972 S4 ottobre1966
Lettonia*11 maggio1995 A30 gennaio1996
Liberia24 maggio1995 A8 febbraio1996
Liechtenstein19 luglio197217 settembre1972
Lituania*5 novembre1996 A19 luglio1997
Lussemburgo4 aprile19793 giugno1979
Macedonia del Nord23 settembre1993 S17 novembre1991
Malawi24 febbraio1967 A1° dicembre1967
Malta12 giugno1967 A2 marzo1968
Marocco27 novembre2015 A14 agosto2016
Maurizio20 dicembre1968 S12 marzo1968
Messico1° dicembre1994 A14 agosto1995
Moldova19 giugno2006 A16 marzo2007
Monaco24 aprile2002 A31 dicembre2002
Mongolia2 aprile2009 A31 dicembre2009
Montenegro30 gennaio2007 S3 giugno2006
Namibia25 aprile2000 A30 gennaio2001
Nicaragua7 settembre2012 A14 maggio2013
Niue10 giugno1998 A2 marzo1999
Norvegia30 maggio198329 luglio1983
Nuova Zelandab7 febbraio2001 A22 novembre2001
Oman*12 maggio2011 A30 gennaio2012
Paesi Bassi**9 agosto19658 ottobre1965
Aruba1° marzo196730 aprile1967
Curaçao1° marzo196730 aprile1967
Parte caraibica (Bonaire,
Sint Eustatius e Saba)
1° marzo196730 aprile1967
Sint Maarten1° marzo196730 aprile1967
Pakistan*8 luglio2022 A9 marzo2023
Palau17 ottobre2019 A23 giugno2020
Panama30 ottobre1990 A4 agosto1991
Paraguay10 dicembre2013 A30 agosto2014
Perù13 gennaio2010 A30 settembre2010
Polonia*17 novembre2004 A14 agosto2005
Portogallo*6 dicembre19684 febbraio1969
Territori portoghesi22 ottobre196921 dicembre1969
Regno Unito21 agosto196424 gennaio1965
Anguilla24 febbraio196525 aprile1965
Bermuda24 febbraio196525 aprile1965
Gibilterra24 febbraio196525 aprile1965
Guernsey21 agosto196424 gennaio1965
Isola di Man21 agosto196424 gennaio1965
Isole Cayman24 febbraio196525 aprile1965
Isole Falkland24 febbraio196525 aprile1965
Isole Turche e Caicos24 febbraio196525 aprile1965
Isole Vergini britanniche24 febbraio196525 aprile1965
Jersey21 agosto196424 gennaio1965
Montserrat24 febbraio196525 aprile1965
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
24 febbraio196525 aprile1965
Terra antartica britannica24 febbraio196525 aprile1965
Repubblica Ceca23 giugno1998 A16 marzo1999
Repubblica Dominicana12 dicembre2008 A30 agosto2009
Romania*7 giugno2000 A16 marzo2001
Ruanda*6 ottobre2023 A5 giugno2024
Russia*4 settembre1991 A31 maggio1992
Saint Kitts e Nevis26 febbraio1994 A14 dicembre1994
Saint Lucia5 dicembre2001 A31 luglio2002
Saint Vincent e Grenadine2 maggio2002 S27 ottobre1979
Samoa18 gennaio1999 A13 settembre1999
San Marino26 maggio1994 A13 febbraio1995
Senegal13 luglio2022 A23 marzo2023
Serbia*26 aprile2001 S24 gennaio1965
Seycelles9 giugno1978 A31 marzo1979
Singapore18 gennaio2021 A16 settembre2021
Slovacchia6 giugno2001 A18 febbraio2002
Slovenia8 giugno1992 S25 giugno1991
Spagna*27 luglio197825 settembre1978
Stati Uniti*24 dicembre1980 A15 ottobre1981
Sudafrica3 agosto1994 A30 aprile1995
Suriname29 ottobre1976 S25 novembre1975
Svezia2 marzo19991° maggio1999
Svizzera*10 gennaio197311 marzo1973
São Tomé e Príncipe19 dicembre2007 A13 settembre2008
Tagikistan20 febbraio2015 A31 ottobre2015
Tonga*28 ottobre1971 S4 giugno1970
Trinidad e Tobago28 ottobre1999 A14 luglio2000
Tunisia10 luglio2017 A30 marzo2018
Turchia31 luglio198529 settembre1985
Ucraina*2 aprile2003 A22 dicembre2003
Ungheria*18 aprile1972 A18 gennaio1973
Uruguay9 febbraio2012 A14 ottobre2012
Uzbekistan25 luglio2011 A15 aprile2012
Vanuatu1° agosto2008 S30 luglio1980
Venezuela1° luglio1998 A16 marzo1999
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella AS, ad eccezione delle riserve e delle dichiarazioni della Svizzera.
I testi, in inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Depositario, del Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi:https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/009051.htmloppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. Le obiezioni all’adesione di un altro Stato ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 2 della Convenzione non sono pubblicate nella RU ma possono essere consultate sul sito Internet del Depositario:https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/009051_db.html. a La Conv. non si applica alla Groenlandia. b La Conv. non si applica a Tokelau.
Svizzera2Il 12 giugno 2018, facendo riferimento a una dichiarazione della Serbia del 29 maggio 2017, la Svizzera ha notificato che, per quanto riguarda i documenti pubblici redatti sul territorio del Kosovo, riconoscerà come autentici solo i documenti per i quali è stata rilasciata una postilla dalle autorità competenti designate dal Kosovo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 della Convenzione.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 del DF del 27 apr. 1972 (RU 1973 348).

  2. RU 2019 1135

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