Conchiuso il 14 febbraio 1907
Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 19071
Istrumenti di ratificazione scambiati il 16 luglio 1907
Entrato in vigore il 16 agosto 1907
(Stato 18 dicembre 2019)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia
in nome dell’Impero Germanico,
animati dal desiderio di facilitare le relazioni dei due paesi per ciò che riguarda la legalizzazione di atti pubblici, hanno convenuto di conchiudere a tale scopo un trattato, e hanno nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:
Art.1
Gli atti stesi, rilasciati o legalizzati dai tribunali di una delle alte Parti contraenti, compresi i tribunali consolari, non hanno bisogno di legalizzazione per essere accettati come validi nel territorio dell’altra Parte, purchè siano muniti del sigillo o del bollo del tribunale.
Sono compresi fra gli atti sopra indicati anche quelli firmati dal Cancelliere dei tribunale2semprechè questa firma sia sufficiente secondo le leggi del paese a cui appartiene il tribunale.
Art.2
Gli atti stesi, rilasciati o legalizzati da una delle supreme o superiori autorità amministrative di una delle alte Parti contraenti indicate nell’elenco annesso al presente trattato, non hanno bisogno di legalizzazione per essere accettati come validi nel territorio dell’altra Parte, purchè siano muniti del sigillo o del bollo dell’autorità.
L’elenco può essere sempre modificato o completato di comune accordo, mediante una pubblicazione dell’autorità amministrativa.
Art.3
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai protettorati germanici.
Esse sono applicabili per analogia, quando avvenga che atti stesi, rilasciati o legalizzati dalle autorità dell’uno degli Stati contraenti, siano utilizzati dinanzi ad autorità dell’altro Stato che abbiano la loro sede fuori del territorio di questo Stato.
Art.4
Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Berlino.
Il trattato entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratificazioni e resterà esecutivo altri tre mesi dopo la denunzia, la quale può esser fatta in qualunque tempo.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato in due esemplari e l’hanno munito dei loro sigilli.Così fatto a Berlino, il 14 febbraio 1907.Alfred de Claparède von Tschirschky
Elenco delle autorità amministrative della Svizzera e della Germania i cui atti non hanno bisogno di legalizzazione per essere ammessi come validi nel territorio dell’altro paese
Svizzera
A. Autorità della Confederazione:
La Cancelleria federale
B. Autorità cantonali:
Repubblica federale di Germania