(Adottata dal Comitato dei Ministri il 14 maggio 1993 nel quadro della sua 92aSessione)
Il Comitato dei Ministri, in virtù degli articoli 15a e 16 dello Statuto3del Consiglio d’Europa,
viste le proposte dell’Assemblea parlamentare concernenti le riforme istituzionali in seno al Consiglio d’Europa;
consapevoli dell’aumento del numero dei Membri del Consiglio d’Europa e della necessità di consolidare la capacità d’azione dell’Organizzazione;
considerando quindi auspicabile una riduzione dei numero dei casi in cui si richiede l’unanimità per le decisioni del Comitato dei Ministri;
considerando che le disposizioni enunciate sopra non sono incompatibili con lo Statuto del Consiglio d’Europa,
risolve:
I.Apertura alla firma delle convenzioni e degli accordi
Le decisioni concernenti la firma delle convenzioni e degli accordi conclusi in seno al Consiglio d’Europa sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato, conformemente all’articolo 20d dello Statuto4.
II.Accordi parziali
Conformemente alla Risoluzione statutaria sugli accordi parziali e ampliati, le decisioni che autorizzano taluni Stati membri a proseguire un’attività nel quadro di un accordo parziale sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato, conformemente all’articolo 20d dello Statuto5.