Accordo sui privilegi e le immunità dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare

0.192.110.127.32Multilateral International Treaty16 set 1969

Approvato dal Consiglio direttivo il 1° luglio 1959
Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 19691
Accettato dalla Svizzera con strumento depositato il 16 settembre 1969
Entrato in vigore per la Svizzera il 16 settembre 1969

(Stato 23 giugno 2025)

Considerato che il paragrafo C dell’Articolo XV dello Statuto dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare2(dappresso «Agenzia») dispone che la capacità giuridica, i privilegi e le immunità ivi menzionati vanno definiti in uno o più accordi da stipularsi tra l’Agenzia (all’uopo rappresentata dal Direttore generale su istruzioni del Consiglio direttivo) ed i suoi Membri;

Considerato che un’Intesa sulle relazioni tra l’Agenzia e l’Organizzazione delle Nazioni Unite già è stata raggiunta conformemente all’Articolo XVI dello Statuto;

Considerato che l’Assemblea generale della predetta Organizzazione, desiderosa d’unificare al massimo i privilegi e le immunità, conferiti all’Organizzazione stessa ed alle istituzioni ad essa vincolate, ha adottato la Convenzione su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, cui diversi Stati Membri dell’ONU hanno aderito;

Il Consiglio direttivo

1.  ha approvato, senza peraltro vincolare i governi in esso rappresentati, il testo seguente, il quale, in genere, recepisce le disposizioni della Convenzione su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate; e

2.  invita gli Stati Membri dell’Agenzia ad esaminare il presente Accordo affinché, se lo giudicano opportuno, abbiano ad approvarlo.

Art. I Definizioni

Sezione 1Nel presente Accordo: i) Il termine «Agenzia» designa l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare; ii) la locuzione «beni ed averi», giusta l’Art. III, s’applica parimente ai fondi custoditi o amministrati dall’Agenzia nel quadro delle sue mansioni statutarie; iii) la locuzione «rappresentanti dei Membri», giusta gli articoli V ed VIII, include tutti i governatori, rappresentanti, supplenti, consiglieri, periti e segretari di delegazione; iv) la locuzione «riunioni convocate dall’Agenzia», giusta le sezioni 12, 13, 14 e 27, designa le riunioni: 1. della sua Conferenza generale e del suo Consiglio direttivo, 2. d’ogni conferenza internazionale, colloquio, giornata o gruppo di studio da essa indetto, 3. d’ogni commissione d’uno qualsiasi dei precedenti organi; v) la locuzione «funzionari dell’Agenzia», giusta gli articoli VI e IX, indica il Direttore generale con tutti i componenti del personale dell’Agenzia, tranne quelli assunti sul posto e pagati ad ore.

Art. II Personalità giuridica

Sezione 2L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa ha la capacità: a) di contrattare, b) d’acquistare e di disporre di beni immobili e mobili, c) di stare in giudizio.

Art. III Beni, fondi e averi

Sezione 3L’Agenzia, con i suoi beni ed averi in qualunque posto si trovino e in possesso di qualunque detentore, gode dell’immunità di giurisdizione, tranne in quanto essa vi abbia, per un caso speciale, espressamente rinunciato. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia non può estendersi alle misure esecutive.

Sezione 4I locali dell’Agenzia sono inviolabili. 1 suoi beni ed averi, in qualunque posto si trovino e in possesso di qualunque detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualsiasi altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria e legislativa.

Sezione 5Gli archivi dell’Agenzia e, in generale, tutti i documenti che possiede o conserva, sono inviolabili, qualunque sia il posto in cui si trovano.

Sezione 6Senza essere sottoposta a controllo, regolamento, o moratoria finanziaria:

  1. l’Agenzia può possedere fondi, oro e divise di qualsiasi natura, nonché avere dei conti in qualsiasi moneta;
  2. l’Agenzia può liberamente trasferire i suoi fondi, il suo oro e le sue divise da un paese in altro, o entro il territorio di qualsiasi paese, nonché convertire in qualsiasi altra moneta ogni divisa in suo possesso.

Sezione 7Nell’esercizio dei diritti concessile in virtù della sezione 6, l’Agenzia terrà conto di ogni comunicazione che le fosse fatta dal governo di uno Stato partecipe dei presente Accordo, per quanto ritiene di poterla adempiere senza pregiudicare i propri interessi.

Sezione 8L’Agenzia, i suoi averi, redditi e altri beni, vanno esenti:

a) da qualsiasi imposta diretta – rimanendo inteso tuttavia che l’Agenzia non domanderà l’esonero da imposte non eccedenti la rimunerazione di servizi d’utilità pubblica;

b) da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto o limitazione d’importazione o d’esportazione, per gli oggetti importati ed esportati dall’Agenzia per il proprio uso ufficiale – rimanendo tuttavia inteso che gli articoli così importati in franchigia non saranno venduti sul territorio del paese d’importazione, eccetto ove ciò accada giusta le condizioni accettate dal governo di detto paese;

c) da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto e limitazione d’importazione o di esportazione delle sue pubblicazioni.

Sezione 9Gli Stati partecipi del presente Accordo, benché l’Agenzia normalmente non rivendichi l’esenzione dalle imposte indirette e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi di beni mobili ed immobili, provvederanno nondimeno, allorché essa procede per il suo impiego ufficiale ad acquisti importanti i cui prezzi siano tali, a stabilire, quanto possibile, adeguati accordi amministrativi nell’intento di ottenerle l’esenzione o il rimborso di dette imposte e tasse.

Art. IV Agevolazioni di comunicazione

Sezione 10L’Agenzia gode, per le sue comunicazioni ufficiali sul territorio d’uno Stato partecipe del presente Accordo, e nella misura compatibile con le convenzioni, i regolamenti e gli atti internazionali che lo legano, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal governo di detto Stato a qualsiasi altro governo o alla sua rappresentanza diplomatica, per quanto riguarda la precedenza, le tariffe e le tasse per le poste e le telecomunicazioni, come pure le tariffe di stampa per le informazioni ai giornali e alla radio. Sezione 11La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’Agenzia non possono essere sottoposte a censura.

L’Agenzia ha il diritto d’impiegare codici, nonché di spedire e ricevere la corrispondenza e le altre comunicazioni ufficiali per il tramite di corrieri o valigie sigillate, usufruenti degli stessi privilegi ed immunità, concessi ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

La presente sezione non potrà in nessun modo essere interpretata come preclusiva dell’adozione di adeguate misure di sicurezza, da definire mediante intesa tra lo Stato partecipe del presente Accordo e l’Agenzia stessa.

Art. V Rappresentanti dei Membri

Sezione 12I rappresentanti dei Membri nelle riunioni convocate dall’Agenzia godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e il viaggio di andata ai luoghi di riunione o di ritorno da questi, delle seguenti immunità e privilegi:

  1. immunità di arresto o detenzione e di sequestro dei bagagli personali e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti a titolo ufficiale (parole e scritti compresi), immunità da qualsiasi giurisdizione;
  2. inviolabilità di qualsiasi carta e documento;
  3. diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corrieri o valigie sigillate;
  4. esenzione, per sé ed i congiunti, da qualsiasi misura restrittiva in materia d’immigrazione, da ogni modalità di registrazione degli stranieri e da qualunque obbligo di servizio nazionale nel paese visitato o attraversato nell’esercizio delle loro funzioni; e) le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea, quanto alle restrizioni monetarie o cambiarie; f) le stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici di rango analogo, quanto ai loro bagagli personali.

Sezione 13Allo scopo di garantire ai rappresentanti dei Membri dell’Agenzia, durante le riunioni da questa convocate, una completa libertà di parola e una piena indipendenza nell’adempimento delle loro funzioni, l’immunità di giurisdizione, per quanto concerne parole e scritti od atti relativi a detto adempimento, continuerà ad essere loro concessa anche quando il loro mandato fosse cessato.

Sezione 14Per le imposte subordinate alla residenza del contribuente, i periodi durante i quali i rappresentanti dei Membri dell’Agenzia, alle riunioni da questa convocate, si troveranno sul territorio di un Membro per l’esercizio delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza.

Sezione 15I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri non già a loro favore personale, bensì allo scopo di garantire l’esercizio pienamente indipendente delle loro funzioni nell’Agenzia. Conseguentemente, un Membro ha il diritto, anzi il dovere, di levare l’immunità al suo rappresentante, nei casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione della giustizia o possa venir levata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa.

Sezione 16Le disposizioni delle sezioni 12, 13 e 14 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui la persona in questione è cittadina o di cui è o è stata rappresentante.

Art. VI Funzionari

Sezione 17L’Agenzia comunica periodicamente ai governi degli Stati partecipi del presente Accordo i nomi dei funzionari cui sono applicabili le disposizioni del presente articolo e dell’articolo IX. Sezione 18a) I funzionari dell’Agenzia: i) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in qualità ufficiale (parole e scritti compresi); ii) godono, per quanto concerne gli stipendi e le gratificazioni versate dall’Agenzia, degli stessi esoneri d’imposta accordati ai funzionari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a parità di condizioni; iii) non sono sottoposti, unitamente ai congiunti e ai familiari a carico, alle disposizioni limitanti l’immigrazione né alle modalità di registrazione degli stranieri; iv) godono, in materia di agevolazioni cambiarie, degli stessi privilegi concessi agli agenti diplomatici di analogo rango; v) godono, nei periodi di crisi internazionale ed unitamente ai congiunti ed ai familiari a carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici di analogo rango; vi) godono del diritto d’importare in franchigia i loro mobili ed i loro effetti personali in occasione della loro prima entrata in funzione nel paese interessato. b) I funzionari dell’Agenzia con compiti d’ispezione, giusta l’articolo XII dello Statuto della medesima, o di progettazione, giusta l’articolo XI, godono, nell’esercizio delle loro funzioni e durante le trasferte ufficiali, degli altri privilegi ed immunità, elencati nell’Art. VII del presente Accordo, nei limiti in cui risultino loro necessari per lo svolgimento effettivo dei detti compiti. Sezione 19I funzionari dell’Agenzia vanno esenti da ogni obbligo concernente il servizio nazionale. Tuttavia l’esenzione, rispetto agli Stati di cui sono cittadini, è limitata ai funzionari nominativamente elencati, in ragione delle loro funzioni, su un elenco compilato dal Direttore generale e approvato dal predetto Stato.

In caso di chiamate al servizio nazionale di altri funzionari dell’Agenzia, lo Stato interessato accorderà, su domanda della medesima, la dispensa che fosse necessaria per evitare l’interruzione d’un’attività essenziale. Sezione 20Oltre ai privilegi ed immunità, previsti nelle sezioni 18 e 19, il Direttore generale, ed ogni funzionario dell’Agenzia che in sua assenza lo sostituisca, gode, per quanto concerne se stesso, i suoi congiunti e figli minorenni, dei privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni accordati, giusta il diritto internazionale, agli inviati diplomatici, per quanto concerne i medesimi, i loro congiunti e figli minorenni. Gli stessi privilegi e immunità, esenzioni ed agevolazioni, vanno concessi pure ai direttori generali aggiunti e ai funzionari dell’Agenzia di rango analogo. Sezione 21I privilegi e le immunità sono accordati ai funzionari esclusivamente nell’interesse dell’Agenzia e non già a loro personale beneficio. L’Agenzia può, anzi deve, levare l’immunità concessa a un funzionario nei casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione della giustizia o possa venir levata senza pregiudicare gli interessi dell’Agenzia. Sezione 22L’Agenzia collabora in ogni tempo con le competenti autorità degli Stati Membri onde facilitare la buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare gli abusi cui potessero dare adito i privilegi, le immunità e le agevolazioni concesse col presente articolo.

Art. VII Periti in missione per l’Agenzia

Sezione 23I periti (diversi dai funzionari di cui all’Art. VI) esercitanti delle funzioni nelle commissioni dell’Agenzia o assicuranti delle missioni per quest’ultima, comprese quelle in qualità d’ispettori, giusta l’articolo XII dello Statuto, o in qualità di incaricati di studi, giusta l’articolo XI, godono dei privilegi ed immunità elencati qui di seguito, nella misura in cui risultino necessari per l’attuazione effettiva dei loro compiti (viaggi relativi a dette commissioni o missioni inclusi):

  1. immunità di arresto o detenzione e di sequestro dei bagagli personali;
  2. immunità d’ogni giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni ufficiali (parole e scritti compresi) – gli interessati continueranno a beneficiare di questa immunità quand’anche non esercitassero più alcuna funzione presso le commissioni dell’Agenzia o non fossero più incaricati di missione per conto della medesima;
  3. inviolabilità di qualsiasi carta e documento;
  4. diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigie sigillate, nelle loro comunicazioni con l’Agenzia;
  5. le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di restrizioni monetarie o cambiarie;
  6. le stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici di rango analogo, per quanto concerne i loro bagagli personali.

Sezione 24I disposti delle lettere c) e d) della sezione 23 non potranno in nessun modo essere interpretati come preclusivi dell’adozione di adeguate misure di sicurezza, da definire mediante intesa tra lo Stato partecipe del presente Accordo e l’Agenzia stessa.

Sezione 25I privilegi e le immunità sono accordati ai periti esclusivamente nell’interesse dell’Agenzia e non già a loro personale beneficio. L’Agenzia può, anzi deve, levare l’immunità concessa a un perito nei casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione della giustizia o possa venir levata senza pregiudicare gli interessi dell’Agenzia.

Art. VIII Abuso di privilegi

Sezione 26se uno Stato partecipe del presente Accordo ritiene che vi è stato abuso di un privilegio od immunità accordati dal medesimo, verranno avviate delle consultazioni tra esso e l’Agenzia intese ad accertare l’abuso e, ove questo effettivamente si riscontrasse, a prevenirne la ripetizione. Se dette consultazioni non giungessero ad un risultato soddisfacente per lo Stato in questione o per l’Agenzia, l’accertamento dell’abuso sarà fatto giusta i disposti della sezione 34. In tal caso, se l’abuso è stato accertato, lo Stato partecipe del presente Accordo e leso dal detto abuso ha diritto, previa notificazione all’Agenzia, di non più accordare, nei suoi rapporti con essa, il beneficio del privilegio o dell’immunità abusati. Tuttavia, tale soppressione non deve impedire l’Agenzia nell’esercizio delle sue attività principali né precluderle l’adempimento delle sue finalità essenziali.

Sezione 27I rappresentanti dei Membri, nelle riunioni convocate dall’Agenzia e nell’esercizio delle loro funzioni (viaggi d’andata e ritorno dal luogo di riunione inclusi), come pure i funzionari elencati nella sezione 1 v), non potranno, dalle autorità territoriali, essere costretti a lasciare il paese, ove esercitano le loro funzioni, a cagione di attività da loro compiute nella loro qualità ufficiale. Tuttavia, qualora una tale persona abusasse dei privilegio di residenza per esercitare nel paese in parola attività. irrelate alla funzione ufficiale, essa potrebbe, dal governo dei medesimo, venir costretta a lasciare il territorio purché:

  1. i rappresentanti dei Membri o le persone fruenti d’immunità, ai sensi della sezione 20, siano costretti a lasciare il paese conformemente alla procedura diplomatica applicabile agli agenti diplomatici accreditati in esso;
  2. nel caso d’un funzionario cui non s’applichi il disposto della sezione 20, nessuna decisione d’espulsione venga presa dalle autorità territoriali senza l’approvazione del Ministro degli affari esteri di quel paese, data previa consultazione del Direttore generale dell’Agenzia; quest’ultimo, quando una procedura d’espulsione già fosse avviata contro un funzionario, ha diritto d’intervenzione in essa a favore della persona contro la quale è diretta.
Art. IX Lasciapassare

Sezione 28I funzionari dell’Agenzia hanno il diritto d’usare il lasciapassare delle Nazioni Unite, conformemente agli accordi amministrativi conchiusi tra il Direttore generale dell’Agenzia e il Segretario generale dell’ONU. Il primo notificherà, ad ogni Stato partecipe del presente Accordo, le intese amministrative così raggiunte. Sezione 29I lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciati ai funzionari dell’Agenzia, vanno riconosciuti ed accettati come validi titoli di viaggio dagli Stati partecipi del presente Accordo. Sezione 30Le domande di visto (allorché il visto è necessario), presentate dai funzionari dell’Agenzia titolari dei predetti lasciapassare e munite di un certificato attestante che i funzionari viaggiano per conto della medesima, devono essere esaminate entro il più breve termine. Ai titolari dei lasciapassare sono inoltre concesse agevolazioni di viaggio rapido. Sezione 31Ai periti e alle altre persone prive di un lasciapassare delle Nazioni Unite, che nondimeno possono presentare un certificato attestante che viaggiano per conto dell’Agenzia, vanno concesse agevolazioni analoghe a quelle menzionate nella sezione 30. Sezione 32Il Direttore generale, i direttori generali aggiunti e gli altri funzionari di rango almeno pari a quello di capodivisione dell’Agenzia, godono, quando viaggiano per il conto di quest’ultima con un lasciapassare delle Nazioni Unite, delle stesse agevolazione di viaggio concesse agli agenti diplomatici di analogo rango.

Art. X Composizione delle controversie

Sezione 33L’Agenzia dovrà prevedere un’adeguata procedura per regolare:

  1. le contestazioni in materia di contratti o altre liti di diritto privato, nelle quali essa stessa fosse parte;
  2. le contestazioni implicanti un funzionario o un perito dell’Agenzia, il quale, per la sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, qualora quest’ultima non sia stata levata giusta i disposti delle sezioni 21 e 25.

Sezione 34Tranne ove le parti abbiano stabilito, per un singolo caso, di ricorrere a un altro modo di composizione, ogni divergenza sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo va proposta alla Corte internazionale di Giustizia, conformemente allo Statuto della medesima. Se una controversia insorge tra l’Agenzia e uno Stato Membro, e non sia prevista alcun’altra procedura, va chiesto alla Corte, in conformità dell’Art. 65 del suo Statuto3, dell’Art. 96 della Carta delle Nazioni Unite4e delle relative disposizioni dell’Accordo tra l’ONU e l’Agenzia, un parere consultivo su tutti i punti giuridici controversi. Il parere dev’essere accettato dalle parti come definitivo.

Art. XI Interpretazione

Sezione 35Le disposizioni del presente Accordo devono essere interpretate al lume delle finalità assegnate all’Agenzia dal proprio Statuto. Sezione 36Le disposizioni del presente Accordo non limitano né pregiudicano i privilegi ed immunità, accordati o accordandi da uno Stato, per il fatto che la Sede o gli uffici regionali dell’Agenzia sono situati sul territorio del medesimo oppure che funzionari, periti, prodotti, materiali o impianti dell’Agenzia vi si trovano in esecuzione di progetti o d’attività della medesima, compresa l’applicazione di garanzie a un progetto dell’Agenzia o ad altra convenzione. li presente Accordo non può essere interpretato come preclusivo della stipulazione, tra uno Stato partecipe e l’Agenzia, di accordi aggiuntivi intesi all’ulteriore precisazione dei disposti del presente testo, oppure all’estensione o alla limitazione dei privilegi ed immunità da quest’ultimo definiti. Sezione 37Nessuna disposizione dello Statuto dell’Agenzia, e nessun diritto od obbligo da questa altrimenti assunto o assumibile, può essere abrogato per esclusivo effetto del presente Accordo; quest’ultimo non potrà nemmeno apportarvi deroga alcuna.

Art. XII Clausule finali

Sezione 38Il presente Accordo va proposto all’accettazione di tutti i Membri dell’Agenzia. L’accettazione è fatta mediante deposito, presso il Direttore generale,

del relativo strumento; l’Accordo, rispetto a ciascun Membro, entra in vigore il giorno del deposito del suo strumento d’accettazione. Resta inteso che allorché un tale strumento è depositato a nome d’uno Stato, quest’ultimo dev’essere in grado, in virtù della sua legislazione, di attuare i disposti dell’Accordo. Il Direttore generale invierà copia certificata conforme del presente Accordo al governo di ogni Stato, che è o diverrà Membro dell’Agenzia, e provvederà ad informare tutti i Membri del deposito di ciascuno strumento, nonché della consegna di ciascun avviso di disdetta giusta la sezione 39.

Ciascun Membro dell’Agenzia può avanzare riserve contro il presente Accordo. Esso non potrà però procedervi allorché depositerà lo strumento d’accettazione; il Direttore generale comunicherà immediatamente il testo delle riserve a tutti i Membri dell’Agenzia. Sezione 39Il presente Accordo rimane in vigore tra l’Agenzia e ciascun Membro che abbia depositato uno strumento d’accettazione, fintanto che quest’ultimo resti Membro dell’Agenzia o che, dal Consiglio direttivo, venga approvato un accordo riveduto cui il detto Membro partecipi, rimanendo tuttavia inteso che, qualora un Membro consegnasse al Direttore generale un avviso di disdetta, il presente Accordo cesserebbe di valere, rispetto al depositante, un anno dopo la consegna dell’avviso al Direttore generale. Sezione 40Il Consiglio direttivo dell’Agenzia, a domanda d’un terzo degli Stati partecipi del presente Accordo, esamina se occorra emendarlo. Gli emendamenti approvati dal Consiglio entrano in vigore dopo che siano stati accettati giusta la procedura definita nella sezione 38.

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania10 aprile200310 aprile2003
Arabia Saudita*7 agosto20247 agosto2024
Argentina15 ottobre196315 ottobre1963
Australia9 maggio19869 maggio1986
Belarus*2 dicembre19662 dicembre1966
Belgio*26 ottobre196526 ottobre1965
Benin30 gennaio020330 gennaio2003
Bolivia10 aprile196810 aprile1968
Bosnia ed Erzegovina*11 giugno200911 giugno2009
Brasile13 giugno196613 giugno1966
Brunei*19 marzo201819 marzo2018
Bulgaria*17 giugno196817 giugno1968
Burkina Faso*28 marzo202528 marzo2025
Camerun22 settembre198822 settembre1988
Canada*15 giugno196615 giugno1966
Ceca, Repubblica24 marzo1994 S27 settembre1993
Cile*8 dicembre19878 dicembre1987
Cina*16 luglio198416 luglio1984
Cipro27 luglio198327 luglio1983
Colombia1° luglio19831° luglio1983
Congo (Brazzaville)18 settembre201818 settembre2018
Congo (Kinshasa)9 aprile20039 aprile2003
Corea (Sud)*17 gennaio196217 gennaio1962
Costa d’Avorio30 ottobre201930 ottobre2019
Croazia12 febbraio199312 febbraio1993
Cuba*24 agosto198224 agosto1982
Danimarca*14 marzo196214 marzo1962
Ecuador16 aprile196916 aprile1969
Egitto12 febbraio196312 febbraio1963
El Salvador*22 marzo202422 marzo2024
Eritrea*13 marzo202013 marzo2020
Estonia12 febbraio199212 febbraio1992
Filippine17 dicembre196217 dicembre1962
Finlandia29 luglio196029 luglio1960
Georgia2 ottobre20192 ottobre2019
Germania*4 agosto19604 agosto1960
Ghana16 dicembre196316 dicembre1963
Giamaica5 settembre19675 settembre1967
Giappone18 aprile196318 aprile1963
Giordania*27 ottobre198227 ottobre1982
Grecia2 novembre19702 novembre1970
India10 marzo196110 marzo1961
Indonesia*4 giugno19714 giugno1971
Iran21 maggio197421 maggio1974
Iraq23 novembre196023 novembre1960
Irlanda29 febbraio197229 febbraio1972
Islanda19 marzo200719 marzo2007
Italia*20 giugno198520 giugno1985
Kazakistan9 aprile19989 aprile1998
Kuwait15 settembre199815 settembre1998
Lesotho16 settembre201916 settembre2019
Lettonia5 gennaio20005 gennaio2000
Libano13 aprile202213 aprile2022
Liberia18 settembre202418 settembre2024
Lituania28 febbraio200128 febbraio2001
Lussemburgo*24 marzo197224 marzo1972
Marocco*30 marzo197730 marzo1977
Maurizio7 aprile19757 aprile1975
Messico*19 ottobre198319 ottobre1983
Moldova*22 dicembre200822 dicembre2008
Mongolia12 gennaio197612 gennaio1976
Montenegro21 marzo2007 S30 ottobre2006
Mozambico15 marzo201115 marzo2011
Nicaragua17 ottobre197717 ottobre1977
Niger17 giugno196917 giugno1969
Nigeria4 aprile20074 aprile2007
Norvegia10 ottobre196110 ottobre1961
Nuova Zelanda22 giugno196122 giugno1961
Oman*3 agosto20103 agosto2010
Paesi Bassi*29 agosto196329 agosto1963
Aruba29 agosto196329 agosto1963
Curaçao29 agosto196329 agosto1963
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
29 agosto196329 agosto1963
Sint Maarten29 agosto196329 agosto1963
Pakistan*16 aprile196316 aprile1963
Palau5 settembre20135 settembre2013
Paraguay15 febbraio201915 febbraio2019
Polonia24 luglio197024 luglio1970
Portogallo*27 novembre200627 novembre2006
Regno Unito19 settembre196119 settembre1961
Romania*7 ottobre19707 ottobre1970
Russia*1° luglio19661° luglio1966
Saint Kitts e Nevis12 giugno202312 giugno2023
Santa Sede21 gennaio198621 gennaio1986
Senegal15 dicembre200615 dicembre2006
Serbia28 aprile199227 aprile1992
Singapore*19 luglio197319 luglio1973
Siria18 dicembre198918 dicembre1989
Slovacchia10 febbraio1993 S27 settembre1993
Slovenia7 luglio1992 S21 settembre1992
Spagna21 maggio198421 maggio1984
Sri Lanka*5 luglio20245 luglio2024
Sudafrica*13 settembre200913 settembre2002
Svezia8 settembre19618 settembre1961
Svizzera*16 settembre196916 settembre1969
Tagikistan11 maggio200911 maggio2009
Thailandia*15 maggio196215 maggio1962
Tunisia28 dicembre196728 dicembre1967
Turchia*26 giugno197826 giugno1978
Ucraina*5 ottobre19665 ottobre1966
Ungheria*14 luglio196714 luglio1967
Uruguay17 marzo202317 marzo2023
Vietnam31 luglio196931 luglio1969
Zimbabwe25 settembre202325 settembre2023
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)www.iaea.org/publications/documentsoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
Svizzera 5Articolo VI sezione 19 capoverso 2La Svizzera si riserva la facoltà di non accordare le dispense chieste dall’Agenzia, rimanendo nondimeno inteso che tali domande saranno oggetto di benevolo esame da parte delle autorità federali competenti.

Footnotes

  1. RU 1970 117

  2. RS 0.732.011

  3. RS 0.193.501

  4. RS 0.120

  5. Art. 2 del DF del 18 giu. 1969 (RU 1970 117).

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