0.192.110.3•Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa
0.192.110.3Multilateral International Treaty29 nov 1965
Conchiuso a Parigi il 2 settembre 1949
Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 19651
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965
(Stato 16 marzo 2022)
I Governi del Regno di Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, del Regno di Grecia, della Repubblica Irlandese, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia, della Repubblica Turca e del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord;
considerato che secondo l’articolo 40, paragrafo a dello Statuto del Consiglio d’Europa2, il Consiglio d’Europa, i rappresentanti dei Membri e la Segreteria godono, nei territori dei Membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’esercizio del loro ufficio;
considerato che secondo il paragrafo b dell’articolo citato, i Membri del Consiglio si sono obbligati a conchiudere un Accordo inteso a dare piena attuazione alle disposizioni del detto paragrafo;
considerato che il Comitato dei Ministri ha risolto di raccomandare ai governi dei Membri l’approvazione delle disposizioni seguenti;
hanno convenuto:
Il Consiglio d’Europa ha la personalità giuridica. Esso ha la capacità di contrattare, acquistare e alienare beni immobili e mobili e di stare in giudizio.
Il Segretario Generale prende in nome del Consiglio i provvedimenti necessari a tale scopo.
Il Segretario Generale collabora in ogni tempo con le autorità competenti dei Membri per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare la osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare ogni impiego abusivo dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolezze menzionate nel presente Accordo.
Il Consiglio, i suoi beni e averi, quale che ne sia la sede o il possessore, godono dell’immunità da giurisdizione, in quanto il Comitato dei Ministri non vi abbia rinunciato espressamente in casi singoli. È nondimeno inteso che la rinuncia non può essere allargata a provvedimenti coercitivi o esecutivi.
Le stanze e gli edifici del Consiglio sono inviolabili. I suoi beni e averi, ovunque si trovino e qualunque ne sia il possessore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di coercizione amministrativa o giudiziaria.
L’archivio del Consiglio e, in generale, ogni documento che gli appartiene o è da esso posseduto sono inviolabili ovunque si trovino.
Senz’essere astretto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziari:
Il Consiglio, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti:
Il Comitato dei Ministri e il Segretario Generale godono sul territorio di ciascun Membro, per le loro comunicazioni ufficiali, un trattamento almeno favorevole quanto quello accordato da questo Membro alla missione diplomatica di ogni altro governo.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali del Comitato dei Ministri e della Segreteria non potranno essere sottoposte a censura.
I rappresentanti al Comitato dei Ministri godono, nell’esercizio del loro ufficio e nei viaggi al o dal luogo dell’adunanza, i privilegi e le immunità seguenti:
Per assicurare ai rappresentanti del Comitato dei Ministri intera libertà di parola e indipendenza nell’adempimento dei loro ufficio, l’immunità da giurisdizione quanto alle parole, agli scritti o agli atti da essi emanati nell’adempimento del loro ufficio continuerà a essere loro accordata anche dopo la cessazione del loro mandato.
I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri, non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all’esercizio del loro ufficio per quanto concerne il Comitato dei Ministri. Conseguentemente, un Membro non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l’immunità del suo rappresentante in tutti i casi dove, a suo parere, la stessa impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.
a. Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui la persona è cittadina oppure è o è stata rappresentante;
b. è rappresentante secondo gli articoli 9, 10, 11 e 12a, ogni rappresentante, delegato aggiunto, consigliere, perito tecnico e segretario di delegazione.
Nessuna restrizione amministrativa o d’altra natura può essere apportata al libero spostamento dei rappresentanti dell’Assemblea Consultiva, e dei loro supplenti, che si recano al luogo d’adunanza della stessa o ne tornano.
I rappresentanti e i loro supplenti ricevono in materia doganale e di controllo dei cambi:
I rappresentanti dell’Assemblea Consultiva e i loro supplenti non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a cagione delle opinioni o dei voti da loro emessi nell’esercizio dei loro uffici.
Durante le sessioni dell’Assemblea Consultiva, i rappresentanti alla stessa e i loro supplenti, siano o no parlamentari, godono:
L’immunità li copre parimente allorché si recano al luogo d’adunanza dell’Assemblea Consultiva oppure ne tornano. Essa non può essere fatta valere in caso di flagrante delitto né porre ostacolo al diritto dell’Assemblea di levare l’immunità d’un rappresentante o d’un supplente.
Oltre che dei privilegi e immunità previsti nell’articolo 18, il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto, così per sé, come per il loro coniuge e figli minorenni, godono dei privilegi, delle immunità, esenzioni e agevolezze accordati secondo il diritto internazionale agli inviati diplomatici.
Il Segretario Generale determinerà le categorie degli agenti ai quali si applicano, interamente o in parte, le disposizioni dell’articolo 18. Egli le comunicherà ai governi di ciascun Membro. I nomi degli agenti compresi nelle stesse saranno comunicati periodicamente ai governi dei Membri.
Gli agenti del Consiglio d’Europa:
I privilegi, le immunità e le agevolezze sono concesse agli agenti nell’interesse del Consiglio, non a vantaggio personale. Il Segretario Generale può e deve levare l’immunità concessa a un agente in tutti i casi nei quali, a suo parere, essa impedisca l’esercizio normale di un’azione giudiziale e possa essere levata senza recare pregiudizio agli interessi del Consiglio. Rispetto al Segretario Generale e al Segretario Generale aggiunto, la competenza a levare le immunità spetta al Comitato dei Ministri.
Il Consiglio può conchiudere con uno, o parecchi Membri, degli accordi completivi per adeguare le disposizioni del presente Accordo Generale quanto agli stessi.
Ogni controversia tra il Consiglio e i privati circa forniture, lavori o acquisti d’immobili per conto del Consiglio è sottoposta a un arbitrato amministrativo i cui modi sono stabiliti per decreto del Segretario Generale, approvato dal Comitato dei Ministri.
Il presente Accordo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. L’Accordo entrerà in vigore dopo il deposito dello strumento di ratificazione da parte di sette firmatari.
Tuttavia, nell’attesa dell’entrata in vigore dell’Accordo secondo le condizioni previste nel precedente paragrafo, i firmatari convengono, per evitare ogni ritardo nel buon andamento dei Consiglio, d’applicarlo temporaneamente a contare dalla firma, conformemente alle regole costituzionali di ciascuno.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo Generale.Fatto a Parigi, il 2 settembre 1949, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia, certificata conforme, a tutti i governi firmatari.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 4 giugno | 1998 A | 4 giugno | 1998 |
| Andorra | 24 novembre | 1998 A | 24 novembre | 1998 |
| Armenia | 25 giugno | 2001 A | 25 giugno | 2001 |
| Austria | 9 maggio | 1957 A | 9 maggio | 1957 |
| Azerbaigian | 16 gennaio | 2002 A | 16 gennaio | 2002 |
| Belgio | 5 aprile | 1951 | 10 settembre | 1952 |
| Bosnia e Erzegovina | 3 ottobre | 2003 A | 3 ottobre | 2003 |
| Bulgaria | 7 maggio | 1992 A | 7 maggio | 1992 |
| Ceca, Repubblica | 28 aprile | 1995 A | 28 aprile | 1995 |
| Cipro | 30 novembre | 1967 A | 30 novembre | 1967 |
| Croazia | 11 ottobre | 1997 A | 11 ottobre | 1997 |
| Danimarca | 2 settembre | 1953 | 2 settembre | 1953 |
| Estonia | 11 gennaio | 1995 A | 11 gennaio | 1995 |
| Finlandia | 16 novembre | 1989 A | 16 novembre | 1989 |
| Francia | 10 marzo | 1978 | 10 marzo | 1978 |
| Georgia | 25 maggio | 2000 A | 25 maggio | 2000 |
| Germania | 10 settembre | 1954 A | 11 luglio | 1956 |
| Grecia | 17 novembre | 1953 | 17 novembre | 1953 |
| Irlanda | 21 settembre | 1967 | 21 settembre | 1967 |
| Islanda | 11 marzo | 1955 A | 11 luglio | 1956 |
| Italia | 7 febbraio | 1952 | 10 settembre | 1952 |
| Lettonia | 15 gennaio | 1998 A | 15 gennaio | 1998 |
| Liechtenstein | 16 maggio | 1979 A | 16 maggio | 1979 |
| Lituania | 22 luglio | 1998 A | 22 luglio | 1998 |
| Lussemburgo | 10 settembre | 1952 | 10 settembre | 1952 |
| Macedonia del Nord | 10 aprile | 1997 A | 10 aprile | 1997 |
| Malta | 22 gennaio | 1969 A | 22 gennaio | 1969 |
| Moldova | 2 ottobre | 1997 A | 2 ottobre | 1997 |
| Monaco | 30 novembre | 2005 A | 30 novembre | 2005 |
| Montenegro | 11 luglio | 2008 A | 11 luglio | 2008 |
| Norvegia | 1° dicembre | 1949 | 10 settembre | 1952 |
| Paesi Bassi | 18 marzo | 1950 | 10 settembre | 1952 |
| Polonia | 16 marzo | 1993 A | 16 marzo | 1993 |
| Portogallo | 6 luglio | 1982 A | 6 luglio | 1982 |
| Regno Unito | 25 settembre | 1950 | 10 settembre | 1952 |
| Romania | 4 ottobre | 1994 A | 4 ottobre | 1994 |
| San Marino | 22 marzo | 1989 A | 22 marzo | 1989 |
| Serbia | 26 aprile | 2005 A | 26 aprile | 2005 |
| Slovacchia | 5 dicembre | 1996 A | 5 dicembre | 1996 |
| Slovenia | 8 novembre | 1994 A | 8 novembre | 1994 |
| Spagna | 23 giugno | 1982 A | 23 giugno | 1982 |
| Svezia | 25 settembre | 1950 | 10 settembre | 1952 |
| Svizzera | 29 novembre | 1965 A | 29 novembre | 1965 |
| Turchia | 7 gennaio | 1960 | 7 gennaio | 1960 |
| Ucraina | 6 novembre | 1996 A | 6 novembre | 1996 |
| Ungheria | 6 novembre | 1990 A | 6 novembre | 1990 |
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