Disposizioni concernenti i membri della Commissione europea
dei Diritti dell’Uomo
Conchiuso a Parigi il 15 dicembre 1956
Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 19651
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1975
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965
(Stato 16 marzo 2022)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,
considerato che, secondo l’articolo 59 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19502, i membri della Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo (appresso chiamata «Commissione») godono, nell’esercizio del loro ufficio, dei privilegi e delle immunità previsti nell’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa3e negli Accordi conchiusi in virtù di quest’articolo;
considerata l’importanza di definire e specificare tali privilegi e immunità mediante un Protocollo addizionale all’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 19494;
hanno convenuto quanto segue,
Art. 1
I membri della Commissione, nell’esercizio del loro ufficio e nei viaggi al o dal luogo delle loro adunanze, godono i privilegi e le immunità seguenti:
- immunità da arresto o detenzione e da sequestro del bagaglio personale e, quanto agli atti da essi compiti ufficialmente, comprese le parole e gli scritti, immunità da ogni giurisdizione;
- inviolabilità d’ogni carta e documento;
- esenzione per sé e i loro coniugi da ogni provvedimento restrittivo circa l’immigrazione, da ogni forma di registrazione degli stranieri, nei paesi da essi visitati o traversati nell’esercizio del loro ufficio.
Art. 2
- Nessuna restrizione amministrativa o d’altra natura può essere apportata al libero spostamento dei membri della Commissione che si recano al luogo d’adunanza della stessa o ne tornano.
- I membri della Commissione ricevono in materia doganale e di controllo dei cambi:
- dal loro governo, le medesime agevolezze riconosciute agli alti funzionari, che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;
- dai governi degli altri Membri, le medesime agevolezze riconosciute ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Art. 3
Per assicurare ai membri della Commissione un’intera libertà di parola e indipendenza nell’adempimento del loro ufficio, l’immunità da giurisdizione quanto alle parole, agli scritti o agli atti da essi emanati nell’adempimento del loro ufficio continuerà a essere loro accordata anche dopo la cessazione del mandato.
Art. 4
I privilegi e le immunità sono concessi ai membri della Commissione, non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all’esercizio del loro ufficio. La Commissione è sola competente a pronunciare la levata delle immunità; essa non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l’immunità dei suoi membri in tutti i casi dove, a suo parere, l’immunità impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.
Art. 5
Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio che possono divenirvi Parte, mediante:
- la firma senza riserva di ratificazione;
- la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.
Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 6
- Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena tre Membri del Consiglio d’Europa, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5, l’avranno firmato senza riserva di ratificazione o l’avranno ratificato.
- Per ogni Membro che lo firmerà senza riserva di ratificazione o lo ratificherà ulteriormente, il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione.
Art. 7
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri di questo il giorno dell’entrata in vigore del presente Protocollo e i nomi dei Membri che l’hanno firmato senza riserva di ratificazione o ratificato.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Parigi, il 15 dicembre 1956, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie, certificate conformi, a tutti i governi firmatari.(Seguono le firme)