0.192.110.942.6•Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell’Organizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT)
0.192.110.942.6EUMETSATMultilateral International Treaty22 apr 1992
Concluso a Darmstadt il 1° dicembre 1986
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 23 marzo 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 22 aprile 1992
(Stato 11 giugno 2014)
Gli Stati parte alla Convenzione
relativa alla creazione di un’organizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), aperto alla firma a Ginevra il 24 maggio 19831, nella versione modificata dal Protocollo d’emendamento, entrata in vigore il 19 novembre 2000,
(denominata qui di seguito «la Convenzione»),
desiderosi di definire i privilegi e le immunità dell’Eumetsat conformemente all’articolo 13 della Convenzione;2
certi che lo scopo dei privilegi e delle immunità previsti nel presente Protocollo e quello di garantire l’efficacia delle attività ufficiali dell’Eumetsat,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Protocollo:
L’Eumetsat ha personalità giuridica ai sensi dell’Articolo 1 della Convenzione. Essa ha segnatamente la capacità di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne, così come di costituirsi parte in giudizio.
Gli archivi dell’Eumetsat sono inviolabili.
(1). Nel quadro delle proprie attività ufficiali, l’Eumetsat beneficia dell’immunità di giurisdizione e d’esecuzione, salvo:
(2). I beni dell’Eumetsat, in qualunque luogo si trovino, sono esonerati da:
a) ogni forma di requisizione, confisca o espropriazione;
b) ogni forma di sequestro, coazione amministrativa o provvedimenti preliminari ad una sentenza salvo nei casi menzionati nel paragrafo qui innanzi.
(1). I beni e i redditi dell’Eumetsat, nel quadro delle sue attività ufficiali, sono esonerati dalle imposte dirette. (2). Qualora acquisti o servizi di un ammontare ragguardevole, necessari alle attività ufficiali dell’Eumetsat, siano effettuati o utilizzati da quest’ultima e il loro prezzo includa tasse o dazi, lo Stato membro che ha proceduto alla riscossione adotta adeguate disposizioni affinché dette tasse o dazi, ove possano essere identificati, fruiscano d’esenzione o vengano rimborsati. (3). 1 prodotti importati o esportati dall’Eumetsat necessari alle attività ufficiali non soggiacciono alle tasse o ai dazi d’importazione o d’esportazione e non sono neppure colpiti da restrizioni all’importazione o all’esportazione né dal divieto d’importazione o d’esportazione. (4). Le disposizioni dei presente Articolo non si applicano alle imposte, tasse e dazi relativi alla rimunerazione dei servizi resi. (5). 1 beni acquisiti o importati, esonerati in conformità delle disposizioni del presente Articolo, possono essere venduti, locati, prestati o ceduti, a titolo oneroso o gratuito, unicamente alle condizioni stabilite dagli Stati membri che hanno concesso gli esoneri o i rimborsi.
L’Eumetsat può ricevere e possedere fondi, divise, numerari e valori mobiliari. Essa può disporne liberamente per tutte le proprie attività ufficiali e può detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria ai propri impegni.
(1). Per le proprie comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i documenti, l’Eumetsat beneficia di un trattamento almeno uguale a quello concesso da ogni Stato membro ad altre analoghe organizzazioni internazionali. (2). Per la trasmissione dei dati nel quadro delle proprie attività ufficiali, l’Eumetsat beneficia, sul territorio di ogni Stato membro, di un trattamento almeno uguale a quello concesso da detto Stato al proprio servizio meteorologico nazionale, tenuto conto degli impegni internazionali di questo Stato nell’ambito delle telecomunicazioni.
La circolazione delle pubblicazioni e di altro materiale di informazione spedito da o per Eumetsat non soggiace ad alcuna restrizione.
(1). I rappresentanti degli Stati membri godono, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei privilegi e delle immunità seguenti:
(2). I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti degli Stati membri affinché possano svolgere liberamente le loro funzioni presso l’Eumetsat e quindi non a loro proprio vantaggio personale. Di conseguenza, uno Stato membro è tenuto a togliere l’immunità ad un rappresentante in tutti i casi in cui il suo mantenimento rischi di intralciare l’azione della giustizia, sempreché tale provvedimento non leda i fini per cui l’immunità é stata concessa.
(3). Nessuno Stato membro é tenuto ad accordare privilegi e immunità ai propri rappresentanti.
I membri del personale dell’Eumetsat godono dei seguenti privilegi e immunità:
Oltre ai privilegi e alle immunità concessi al personale dall’articolo 10, il Direttore generale beneficia:5
Se i membri del personale fruiscono di un proprio regime di previdenza sociale, l’Eumetsat e i membri dei suo personale sono esonerati da qualsiasi contributo obbligatorio a sistemi nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi stipulati con gli Stati membri in conformità delle disposizioni dell’Articolo 19 o di altri provvedimenti analoghi degli Stati membri o altre disposizioni pertinenti vigenti negli Stati membri.
Gli esperti, che non siano membri del personale, quando svolgono funzioni per l’Eumetsat o adempiono missioni per quest’ultima, godono dei privilegi e delle immunità seguenti:
(1). 1 privilegi e le immunità menzionati nel presente Protocollo sono concessi ai membri del personale e agli esperti unicamente per garantire, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell’Eumetsat e la totale indipendenza di dette persone e non a loro proprio vantaggio personale.
(2)6Il Direttore generale è tenuto a togliere l’immunità ad un membro del personale o ad un esperto in tutti i casi in cui il suo mantenimento possa intralciare l’azione della giustizia, sempreché tale provvedimento non leda gli interessi dell’Eumetsat. Il Consiglio è abilitato a togliere l’immunità al Direttore generale.
Il Direttore generale dell’Eumetsat comunica agli Stati membri, almeno una volta all’anno, i nomi e la cittadinanza dei membri del personale e degli esperti.
Gli Stati membri adottano adeguati provvedimenti per agevolare, sul proprio territorio, l’entrata, il soggiorno e l’uscita dei rappresentanti degli Stati membri, del personale e degli esperti.
Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto di ogni Stato membro di adottare tutte le precauzioni possibili nell’interesse della propria sicurezza.
L’Eumetsat collabora in ogni momento con le autorità competenti degli Stati membri allo scopo di agevolare una corretta amministrazione della giustizia, garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri interessati e allo scopo di impedire qualsiasi abuso di privilegi, immunità e agevolazioni menzionati nel presente Protocollo.
L’Eumetsat può convenire con uno o più Stati membri accordi complementari mirati all’esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo per quanto concerne detto o detti Stati, come anche altri accordi per garantire un corretto funzionamento dell’Eumetsat.
Nessuno Stato membro é tenuto a concedere ai propri cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui agli Articoli 9, 10 b), d), e), f), h), 11 e 13 c), d).
Al momento della stipulazione dei contratti scritti, diversi da quelli conclusi conformemente allo statuto dei personale, l’Eumetsat é tenuta a prevedere il ricorso all’arbitrato. La clausola d’arbitrato o l’accordo particolare concluso all’uopo specificano la legge e la procedura applicabili, la composizione del tribunale, le modalità di designazione degli arbitri nonché la sede del tribunale. L’esecuzione della sentenza d’arbitrato é retta dalle norme vigenti nello Stato sul cui territorio essa avrà luogo.
Ogni Stato membro può sottoporre ad arbitrato, ai sensi della procedura di cui all’articolo 15 della Convenzione, qualsiasi controversia:7
Qualsiasi controversia tra uno Stato membro e l’Eumetsat o tra due o più Stati membri, relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo, che non sia stata risolta mediante negoziati o con la mediazione del Consiglio, verrà sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad arbitrato secondo la procedura prevista nell’articolo 15 della Convenzione.
(1). li presente Protocollo é aperto alla firma o all’adesione degli Stati partecipi della Convenzione. (2). Detti Stati divengono Parti al presente Protocollo: – sia mediante firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; – sia mediante deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Governo della Confederazione Svizzera, depositario, se il Protocollo é stato firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; – sia mediante deposito di uno strumento di adesione.
Il Governo svizzero notifica a tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione e al Direttore generale dell’Eumetsat le firme, il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l’entrata in vigore del presente Protocollo, qualsiasi denuncia di quest’ultimo e la sua scadenza. All’atto dell’entrata in vigore il depositario farà registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite8.9 (3). Il presente Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo che sei Stati l’hanno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. (4). Dopo essere entrato in vigore, il presente Protocollo avrà effetto riguardo agli Stati che lo hanno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, trenta giorni dopo la data della firma o del deposito di detti strumenti. (5). Il presente Protocollo rimane in vigore contemporaneamente alla Convenzione. (6). Qualsiasi denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro, conformemente all’articolo 19 della Convenzione, comporta automaticamente la denuncia, da parte di questo Stato, del presente Protocollo.10
In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Darmstadt il I’ dicembre 1986 nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo della Confederazione Svizzera, il quale ne invierà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 29 dicembre | 1993 A | 28 gennaio | 1994 | |
| Belgio | 21 gennaio | 1992 | 20 febbraio | 1992 | |
| Bulgaria | 30 aprile | 2014 A | 30 maggio | 2014 | |
| Ceca, Repubblica | 12 maggio | 2010 A | 11 giugno | 2010 | |
| Croazia | 8 dicembre | 2006 A | 7 gennaio | 2007 | |
| Danimarca | 14 marzo | 1988 F | 5 gennaio | 1989 | |
| Estonia | 21 giugno | 2013 A | 21 luglio | 2013 | |
| Finlandia | 6 ottobre | 1988 | 5 gennaio | 1989 | |
| Francia | 27 novembre | 1989 | 27 dicembre | 1989 | |
| Germania* | 9 novembre | 1989 | 9 dicembre | 1989 | |
| Grecia | 17 settembre | 2002 A | 17 ottobre | 2002 | |
| Irlanda | 18 agosto | 1993 | 17 settembre | 1993 | |
| Islanda | 3 giugno | 2014 A | 3 luglio | 2014 | |
| Italia* | 30 marzo | 1993 | 29 aprile | 1993 | |
| Lettonia | 26 maggio | 2009 A | 25 giugno | 2009 | |
| Lituania | 29 agosto | 2013 A | 28 settembre | 2013 | |
| Lussemburgo | 9 luglio | 2002 A | 8 agosto | 2002 | |
| Norvegia | 1° dicembre | 1986 F | 5 gennaio | 1989 | |
| Paesi Bassi | 6 dicembre | 1988 F | 5 gennaio | 1989 | |
| Polonia | 23 aprile | 2014 A | 23 maggio | 2014 | |
| Portogallo* | 7 febbraio | 1996 A | 8 marzo | 1996 | |
| Regno Unitoa | 17 ottobre | 1988 | 5 gennaio | 1989 | |
| Romania | 29 novembre | 2010 A | 29 dicembre | 2010 | |
| Slovacchia | 24 gennaio | 2006 A | 23 febbraio | 2006 | |
| Slovenia | 19 febbraio | 2008 A | 20 marzo | 2008 | |
| Spagna* | 27 novembre | 1991 | 27 dicembre | 1991 | |
| Svezia | 1° settembre | 1987 | 5 gennaio | 1989 | |
| Svizzera* | 23 marzo | 1992 | 22 aprile | 1992 | |
| Turchia* | 3 luglio | 2000 | 2 agosto | 2000 | |
| Ungheria | 7 novembre | 2008 A | 7 dicembre | 2008 | |
| * | Riserve e dichiarazioni. | ||||
| Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Possono essere consultate presso la Sezione trattati internazionali, Direzione del diritto internazionale pubblico, Dipartimento federale degli affari esteri, 3003 Berna. | |||||
| a | Applicabile solamente al Regno Unito di Gran Bretagna ed all’Irlanda del nord. |
Svizzera
La Svizzera ritiene che l’imposta sulla cifra d’affari identificabile, ai sensi dell’articolo 5, concerne la fornitura di merci ad Eumetsat, di un valore superiore a 500 franchi svizzeri.
RS 0.425.43 ↩
Nuovo testo giusta la Dec. del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107). ↩
RS 0.120 ↩
Nuovo testo giusta la Dec. del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107). ↩
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