0.192.110.942.9•Protocollo sui privilegi e sulle immunità del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine
0.192.110.942.9Multilateral International Treaty1 nov 1975
Conchiuso a Bruxelles l’11 ottobre 1973
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 24 aprile 1974
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1975
Emendato a Bruxelles il 22 aprile 20051
(Stato 6 giugno 2010)
Gli Stati firmatari
della Convenzione relativa all’istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, firmata a Bruxelles l’11 ottobre 19732,
nell’intento di definire i privilegi e le immunità necessarie al buon funzionamento di tale Centro,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Gli archivi del Centro sono inviolabili.
I prodotti importati o esportati dal Centro e strettamente necessari all’esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni dazio doganale, imposta o tassa, ad eccezione dei diritti che costituiscano mera retribuzione di servizi resi. Tali prodotti sono del pari esenti da qualsiasi divieto o restrizione all’importazione o all’esportazione. Gli Stati membri prendono, nell’ambito delle loro competenze rispettive, ogni misura utile affinché le operazioni doganali per questi prodotti siano effettuate al più presto possibile.
Nessun esonero è concesso in virtù dell’articolo 4 o dell’articolo 5 per gli acquisti e le importazioni di beni destinati a soddisfare il fabbisogno privato dei membri del personale del Centro o degli esperti ai sensi dell’articolo 14.
I beni acquistati conformemente al disposto dell’articolo 4 o importati a norma dell’articolo 5 possono essere venduti, ceduti o dati in affitto solo alle condizioni previste dalla regolamentazione dello Stato che ha accordato le esenzioni.
La circolazione delle pubblicazioni e degli altri materiali di informazione spediti dal Centro o ad esso destinati nel quadro delle sue attività ufficiali, non è sottoposta ad alcuna restrizione.
Gli Stati membri adottano ogni misura atta a facilitare l’entrata, il soggiorno e la partenza dei rappresentanti degli Stati membri, dei membri del personale del Centro e degli esperti ai sensi dell’articolo 14.
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori degli organi e dei Comitati del Centro godono, nell’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti:
I membri del personale del Centro godono, entro i limiti stabiliti dal presente Protocollo, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti:
Gli esperti non membri del personale che esercitano funzioni presso il Centro o compiono missioni per quest’ultimo godono, nell’esercizio delle loro funzioni o nel compimento delle loro missioni e durante i viaggi effettuati nell’ambito di tali funzioni o missioni, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti, in quanto siano loro necessari per l’esercizio delle loro funzioni o per il compimento delle loro missioni:
Nessuno Stato membro è tenuto ad accordare i privilegi e le immunità di cui all’articolo 12, all’articolo 13 lettere b), e), f) e g) e all’articolo 14 lettera c) ai suoi rappresentanti, ai suoi cittadini o alle persone che, al momento della loro entrata in funzione presso il Centro, sono residenti in modo permanente in tale Stato.
Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all’articolo 6 paragrafo 3 lettera o) della Convenzione, determina le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15, nonché le categorie di esperti cui si applica l’articolo 14. Nomi, qualità ed indirizzi delle persone comprese nelle suddette categorie sono periodicamente comunicate agli Stati membri.
Qualora il Centro stabilisca il proprio regime di previdenza sociale o aderisca a quello di un’altra organizzazione internazionale alle condizioni previste dallo Statuto del personale, il Centro e i membri del personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio ad organismi nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi da concludere a tal fine con gli Stati membri interessati alle condizioni previste dall’articolo 22.
Le disposizioni del presente Protocollo non possono pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di prendere ogni precauzione necessaria nell’interesse della propria sicurezza.
Su decisione del Consiglio che delibera all’unanimità, il Centro può concludere accordi complementari con ogni Stato membro ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo nonché altri accordi atti a garantire il buon funzionamento del Centro e la salvaguardia dei suoi interessi.
Ai fini del presente Protocollo:
Il presente Protocollo deve essere interpretato alla luce del suo obiettivo essenziale, che è quello di permettere al Centro di compiere integralmente ed efficacemente la sua missione e di svolgere le funzioni assegnategli dalla Convenzione.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 28 ottobre | 1975 | 1° dicembre | 1975 |
| Belgio | 29 luglio | 1975 | 1° novembre | 1975 |
| Danimarca | 29 luglio | 1975 | 1° novembre | 1975 |
| Finlandia | 22 luglio | 1975 | 1° novembre | 1975 |
| Francia | 22 agosto | 1975 | 1° novembre | 1975 |
| Germania | 29 settembre | 1975 | 1° novembre | 1975 |
| Grecia | 20 luglio | 1976 | 1° settembre | 1976 |
| Irlanda | 30 gennaio | 1975 | 1° novembre | 1975 |
| Islanda | 19 aprile | 2011 A | 1° giugno | 2011 |
| Italia | 31 luglio | 1977 | 1° settembre | 1977 |
| Lussemburgo | 13 maggio | 2002 | 1° luglio | 2002 |
| Norvegia | 29 novembre | 1988 A | 1° gennaio | 1989 |
| Paesi Bassi | 26 settembre | 1974 | 1° novembre | 1975 |
| Portogallo | 26 novembre | 1975 | 1° gennaio | 1976 |
| Regno Unito | 22 agosto | 1975 | 1° novembre | 1975 |
| Spagna | 21 ottobre | 1974 | 1° novembre | 1975 |
| Svezia | 14 agosto | 1974 | 1° novembre | 1975 |
| Svizzera | 1° novembre | 1975 | 1° novembre | 1975 |
| Turchia | 16 marzo | 1976 A | 1° maggio | 1976 |
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