0.192.110.978.41•Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT)
0.192.110.978.41EUTELSATMultilateral International Treaty9 mag 1992
Concluso a Parigi il 13 febbraio 1987
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 aprile 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 9 maggio 1992
(Stato 13 ottobre 2004)
Gli Stati Parti al presente Protocollo,
considerando la Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT) aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 19821, come emendata e, in particolare, l’articolo XII paragrafo c) della Convenzione,
notando che l’Organizzazione ha concluso un Accordo di sede con il Governo francese,
considerando che l’oggetto del presente Protocollo è di facilitare la realizzazione dell’obiettivo dell’Organizzazione e di garantire un buon espletamento delle sue funzioni,2
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Protocollo:
Gli archivi di EUTELSAT sono inviolabili, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore.
1) Nell’ambito delle sue attività ufficiali, EUTELSAT, i suoi beni e redditi, sono esenti da ogni imposta diretta.
2) Qualora EUTELSAT effettui rilevanti acquisti di merci o di servizi, necessari all’esercizio delle sue attività ufficiali, ed il cui prezzo sia comprensivo di tasse o diritti, la Parte al Protocollo interessata prenderà ogni provvedimento per la rimessa o il rimborso dell’importo di tali tasse e diritti.
3) Le merci acquistate da EUTELSAT o per suo conto nell’ambito delle sue attività ufficiali sono esonerate da qualsiasi divieto e restrizione di importazione o di esportazione.
4) Nessuna esenzione è accordata per le imposte ed i diritti che rappresentano il corrispettivo di servizi particolari resi.
5) Nessuna esenzione è accordata per le merci acquistate o i servizi ottenuti da EUTELSAT per l’uso personale dei membri del personale.
6) Le merci che beneficiano dell’esenzione ai sensi delle disposizioni del presente articolo non devono essere cedute, affittate o prestate a titolo temporaneo o permanente, e neppure vendute, a meno che ciò non avvenga a condizioni fissate dalla Parte al Protocollo che ha concesso l’esenzione. Tuttavia, il predetto divieto non si applica al trasferimento di merci nei vari locali di EUTELSAT.
EUTELSAT può ricevere e detenere fondi, valute o valori di ogni tipo e disporne liberamente nell’ambito di ogni sua attività ufficiale. Essa può avere dei conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria all’adempimento delle proprie attività ufficiali.
1) Per quanto riguarda le sue comunicazioni ufficiali, nonché la divulgazione di ogni suo documento, EUTELSAT beneficia, sul territorio di ogni Parte al Protocollo, di un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello solitamente accordato alle organizzazioni intergovernative equivalenti per quanto concerne la precedenza, le tariffe e le tasse sul corriere ed ogni mezzo di telecomunicazione, nella misura in cui detto trattamento sia compatibile con ogni altro accordo internazionale cui la Parte al Protocollo ha aderito.
2) Per quanto riguarda le sue comunicazioni ufficiali, EUTELSAT può avvalersi di ogni adeguato mezzo di comunicazione, ivi compresi messaggi in codice o cifrati. Le Parti al Protocollo non impongono alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali di EUTELSAT, e neppure alla divulgazione delle sue pubblicazioni ufficiali. Nessuna censura può essere esercitata nei confronti di dette comunicazioni e pubblicazioni.
3) L’istallazione e l’utilizzazione da parte di EUTELSAT, nel territorio di una Parte al Protocollo, di una stazione radio saranno autorizzate e si svolgeranno nell’ambito della legislazione in vigore nel territorio in questione.
1) I rappresentanti delle Parti alla Convenzione godono, per la durata dell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza del luogo dove esercitano dette funzioni, i seguenti privilegi ed immunità:
2) Le disposizioni del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una Parte al Protocollo ed i suoi rappresentanti. Inoltre, le disposizioni dei capoversi a), d), e) e f) del paragrafo 1 non sono applicabili alle relazioni tra una parte al Protocollo ed i suoi cittadini o le persone residenti stabilmente nel suo territorio.
1) I membri del personale godono dei privilegi e delle immunità seguenti:
2) I trattamenti ed emolumenti versati ai membri del personale da EUTELSAT saranno esentati dall’imposta sul reddito a decorrere dalla data in cui questi membri del personale sono assoggettati ad un’imposta prelevata da EUTELSAT sui loro stipendi ed emolumenti, per suo conto. Le Parti al Protocollo possono tener presente detti stipendi ed emolumenti ai fini della valutazione dell’ammontare della tassa da prelevare sui redditi aventi altre origini. Le Parti al Protocollo non sono tenute ad esentare dall’imposta sul reddito le pensioni o le rendite versate agli ex-membri del personale.
3) Fatta salva la condizione che i membri del personale siano coperti da un regime di sicurezza sociale proprio di EUTELSAT, che offra loro adeguate prestazioni, EUTELSAT ed i membri del suo personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio a schemi nazionali di sicurezza sociale, fermo restando che siano stati conclusi Accordi con le Parti al Protocollo interessate in conformità con l’articolo 21 del presente Protocollo o che altre disposizioni pertinenti siano in vigore nel territorio di detta Parte al Protocollo. Detta esenzione non preclude una partecipazione volontaria ad un sistema nazionale di sicurezza sociale conformemente con la legislazione della Parte al Protocollo interessata. Essa non obbliga neppure una Parte al Protocollo a versare prestazioni, ai sensi di uno schema di sicurezza sociale, ai membri del personale che sono esonerati in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo e che non sono partecipanti volontari come summenzionato.
4) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare i privilegi e le immunità di cui ai capoversi b), d), e), f) e g) del paragrafo 1) ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente sul loro territorio.
1) Oltre ai privilegi ed immunità accordati ai membri del personale all’articolo 9 del presente Protocollo, il Segretario esecutivo gode:
2) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare le immunità ed il trattamento di cui al presente articolo ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente nel loro territorio.
1) Gli esperti, durante l’esercizio delle loro funzioni nell’ambito di EUTELSAT, e nel corso dei loro viaggi a destinazione ed in provenienza del luogo della loro missione, godono dei seguenti privilegi ed immunità:
2) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare i privilegi e le immunità di cui ai capoversi c) e d) del paragrafo 1 ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente nel loro territorio.
Ogni qualvolta una controversia sia sottoposta ad arbitrato in conformità con le disposizioni dell’articolo XX della Convenzione, i privilegi e le immunità spettanti agli arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato sono precisate in un accordo specifico tra le parti all’arbitrato e la Parte nel di cui territorio devono svolgersi le procedure.
Il Segretario esecutivo informa la Parte al Protocollo interessata quando un membro del personale o un esperto assume le proprie funzioni o cessa da esse nel territorio di detta Parte. Inoltre, il Segretario esecutivo notifica periodicamente a tutte le Parti alla Convenzione i nomi e le nazionalità dei membri del personale cui si applicano le disposizioni dell’articolo 9 del presente Protocollo.
Le Parti al Protocollo prendono ogni adeguato provvedimento per agevolare l’entrata, il soggiorno e l’uscita dei rappresentanti, dei membri del personale e degli esperti.
EUTELSAT ed ogni persona che benefici di privilegi ed immunità conformemente con il presente Protocollo, osservano le leggi ed i regolamenti delle Parti al Protocollo interessate e cooperano in ogni momento con le Autorità competenti di queste ultime alfine di garantire il rispetto delle loro leggi e regolamenti e di impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità previste dal presente Protocollo.
Ciascuna Parte al Protocollo si riserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti che riterrà necessari nell’interesse della sua sicurezza.
Ogni controversia tra EUTELSAT ed una Parte al Protocollo o tra due o più Parti, relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo, che non venga risolta per via negoziale è, su richiesta di ogni parte alla controversia, sottoposta ad arbitrato conformemente con l’articolo XV e l’Allegato B della Convenzione.3
Al momento della conclusione di contratti scritti, diversi da quelli stipulati in conformità con lo statuto del personale o di quelli nei quali il Segretario esecutivo abbia espressamente rinunciato all’immunità dalla giurisdizione nei confronti di EUTELSAT, EUTELSAT è tenuta a prevedere il ricorso all’arbitrato. La clausola di arbitrato offre il modo di fissare la legge e la procedura applicabili, la composizione del tribunale, le modalità di designazione degli arbitri, nonché la sede del Tribunale. L’esecuzione della decisione arbitrale è regolamentata dalle norme in vigore nello Stato nel di cui territorio essa avrà luogo.
Ciascuna Parte alla Convenzione può sottoporre ad un arbitrato, conformemente con le disposizioni dell’articolo XV e dell’Allegato B della Convenzione, ogni controversia:4
EUTELSAT può concludere con ogni Parte al Protocollo accordi complementari o altre intese volte a dar effetto alle disposizioni del presente Protocollo nei confronti di detta Parte o anche al fine di assicurare il buon funzionamento di EUTELSAT.
1) Il presente Protocollo è aperto alla firma, a Parigi, dal 13 febbraio 1987 al 31 dicembre 1987.
2) Tutte le Parti alla Convenzione, diverse dalla Parte che ospita la sede, possono divenire Parti al presente Protocollo mediante:
3) La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione sono effettuate mediante deposito dello strumento appropriato presso il Depositario così come definito all’articolo 24 del presente Protocollo.5
4) Possono essere formulate riserve al presente Protocollo, in conformità con il diritto internazionale. Dette riserve possono essere ritirate in ogni tempo da una dichiarazione rivolta a tal fine al Depositario.
1) Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale cinque Parti alla Convenzione soddisfano alle condizioni previste all’articolo 24 paragrafo 2 del presente Protocollo.6
2) Il presente Protocollo cessa di essere in vigore nel momento in cui la Convenzione cessa di esserlo.
1) Il presente Protocollo prende effetto, nei confronti di uno Stato che adempie alle condizioni dell’articolo 24 paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo la sua entrata in vigore, il trentesimo giorno successivo alla data della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o approvazione, o del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario.7
2) Ogni Parte al Protocollo può denunciare il presente Protocollo, inoltrando una notifica scritta al Depositario. La denuncia prende effetto dodici mesi dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica o alla scadenza di un qualunque periodo più lungo che può essere specificato nella notifica.
3) Una Parte al Protocollo cessa di essere Parte al Protocollo alla data in cui cessa di essere Parte alla Convenzione.
1) Il Segretario esecutivo è Depositario del presente Protocollo.
2) In particolare il Depositario informa al più presto tutte le Parti alla Convenzione:
3) Al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario trasmette una copia autenticata conforme dell’originale al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformità con l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite8.
Il presente Protocollo, redatto in un solo esemplare in lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il Depositario il quale ne invia una copia autenticata conforme a tutte le Parti alla Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Parigi, il tredici febbraio millenovecentottantasette.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria* | 21 marzo | 1989 | 20 aprile | 1989 | |
| Belgio | 11 febbraio | 1992 | 12 marzo | 1992 | |
| Cipro | 20 maggio | 1992 | 19 giugno | 1992 | |
| Danimarca | 11 marzo | 1988 | 17 agosto | 1988 | |
| Finlandia | 18 ottobre | 1988 | 17 novembre | 1988 | |
| Germania* | 26 maggio | 1989 | 25 giugno | 1989 | |
| Grecia | 23 marzo | 1995 | 22 aprile | 1995 | |
| Irlanda | 5 agosto | 1993 A | 4 settembre | 1993 | |
| Islanda | 28 aprile | 1987 F | 17 agosto | 1988 | |
| Italia* | 7 febbraio | 1991 | 9 marzo | 1991 | |
| Libano | 27 novembre | 1995 A | 27 dicembre | 1995 | |
| Liechtenstein | 22 febbraio | 1993 | 24 marzo | 1993 | |
| Malta | 28 aprile | 1987 F | 17 agosto | 1988 | |
| Monaco | 4 gennaio | 1989 | 3 febbraio | 1989 | |
| Norvegia* | 13 marzo | 1991 A | 12 aprile | 1991 | |
| Paesi Bassi* | 10 dicembre | 1987 F | 17 agosto | 1988 | |
| Polonia | 13 luglio | 1995 A | 12 agosto | 1995 | |
| Portogallo | 27 ottobre | 2003 | 26 novembre | 2003 | |
| Regno Unito | 14 ottobre | 1988 | 13 novembre | 1988 | |
| Romania | 2 aprile | 1992 A | 2 maggio | 1992 | |
| Santa Sede | 9 luglio | 1991 | 8 agosto | 1991 | |
| Serbia e Montenegro* | 11 settembre | 1989 | 11 ottobre | 1989 | |
| Slovacchia | 31 ottobre | 2001 | 30 novembre | 2001 | |
| Spagna* | 2 luglio | 1992 | 1° agosto | 1992 | |
| Svezia | 18 luglio | 1988 | 17 agosto | 1988 | |
| Svizzera* | 9 aprile | 1992 | 9 maggio | 1992 | |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle per la Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):http://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
La Svizzera considera che l’imposta sulla cifra d’affari identificabile, nel senso dell’articolo 4 paragrafo 2, sia quella che colpisce la fornitura a EUTELSAT di merci di valore superiore a 500 franchi svizzeri.
RS 0.784.602 ↩
Nuovo testo giusta l’art. I dell’Acc. del 12 giu. 2001, in vigore per la Svizzera dal 13 ott. 2004 (RU 2004 4463) ↩
Aggiornato dall’art. IX dell’Acc. del 12 giu. 2001, in vigore per la Svizzera dal 13 ott. 2004 (RU 2004 4463) ↩
Aggiornato dall’art. XI dell’Acc. del 12 giu. 2001, in vigore per la Svizzera dal 13 ott. 2004 (RU 2004 4463) ↩
Aggiornato dall’art. XII dell’Acc. del 12 giu. 2001, in vigore per la Svizzera dal 13 ott. 2004 (RU 2004 4463) ↩
Aggiornato dall’art. XIII dell’Acc. del 12 giu. 2001, in vigore per la Svizzera dal 13 ott. 2004 (RU 2004 4463) ↩
Aggiornato dall’art. XIV dell’Acc. del 12 giu. 2001, in vigore per la Svizzera dal 13 ott. 2004 (RU 2004 4463) ↩
RS 0.120 ↩
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