0.192.110.978.47•Protocollo sui privilegi e le immunità dell’organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite
0.192.110.978.47Multilateral International Treaty23 mag 1992
Concluso a Londra il 1° dicembre 1981
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 23 aprile 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1992
(Stato 10 marzo 2016)
Gli Stati Parte al presente Protocollo,
tenendo conto della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite, aperta alla firma a Londra il 3 settembre 1976, come modificata e, segnatamente, l’articolo 9 paragrafo 6 della Convenzione come modificata;
prendendo atto che l’Organizzazione concluderà un Accordo di Sede con il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 15 aprile 1999;
considerando che lo scopo del presente Protocollo è di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell’Organizzazione e di assicurare lo svolgimento efficace delle sue funzioni;
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Protocollo si intendono per:
1) A meno che non abbia espressamente rinunciato all’immunità in un caso particolare, l’Organizzazione godrà dell’immunità da procedimenti giudiziari, nell’ambito delle sue attività ufficiali, salvo per quanto concerne:
2) Fatto salvo il paragrafo 1, non verrà intentata alcuna azione legale nei Tribunali delle Parti al Protocollo nei confronti dell’Organizzazione dalle Parti alla Convenzione, o da persone che operano per o fanno valere dei diritti ceduti da una di queste, per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione.
3) Le proprietà dell’Organizzazione, ovunque esse si trovino e chiunque le detenga, saranno immuni da qualsiasi perquisizione, limitazione, requisizione, pignoramento, confisca, esproprio, sequestro o da qualsiasi azione esecutiva di tipo amministrativo o giudiziario, salvo in relazione a:
Gli archivi dell’Organizzazione saranno inviolabili, ovunque essi si trovino e chiunque li detenga.
1) L’Organizzazione, le sue proprietà e i suoi redditi saranno esentati, nell’ambito delle sue attività ufficiali, da tutte le imposte nazionali dirette ed altre imposte che non siano normalmente incluse nel prezzo dei beni e servizi.
2) Qualora l’Organizzazione, nell’ambito delle proprie attività ufficiali, acquisti beni o si avvalga di servizi di notevole importo, e qualora il prezzo di tali beni o servizi includa imposte o tasse, le Parti al Protocollo prenderanno, ove possibile, le misure appropriate per rimettere o rimborsare l’ammontare di tali imposte o tasse.
3) I beni acquistati dall’Organizzazione nell’ambito delle sue attività ufficiali saranno esentati da ogni divieto o restrizione all’importazione o all’esportazione.
4) Non saranno concesse esenzioni da imposte e tasse rappresentanti oneri per particolari servizi resi.
5) Non saranno concesse esenzioni relativamente a beni acquistati da, o servizi forniti all’Organizzazione per il personale vantaggio dei membri della segreteria.
6) I beni esentati in conformità del presente Art. non saranno trasferiti, dati in locazione o prestati, in maniera permanente o temporanea, né venduti, salvo che in conformità delle condizioni previste dalla Parte al Protocollo che ha concesso l’esenzione.
L’Organizzazione può ricevere e tenere ogni tipo di fondi, valuta o titoli ed utilizzarli liberamente per qualsiasi sua attività ufficiale. Può essere titolare di conti bancari in qualsiasi valuta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.
1) Per quanto concerne le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, l’Organizzazione godrà nel territorio di ogni Parte al Protocollo di un trattamento non meno favorevole di quello generalmente accordato ad analoghe organizzazioni intergovernative relativamente a priorità, tariffe e tasse postali e su tutte le forme di telecomunicazione, purché ciò sia compatibile con qualsiasi accordo internazionale a cui quella Parte al Protocollo abbia aderito.
2) Relativamente alle sue comunicazioni ufficiali l'Organizzazione potrà impiegare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, ivi inclusi messaggi in codice o cifrati. Le Parti al Protocollo non imporranno alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali dell’Organizzazione o alla distribuzione delle sue pubblicazioni ufficiali. Tali comunicazioni e pubblicazioni non saranno soggette ad alcuna censura.
3) L’Organizzazione potrà installare ed utilizzare una radiotrasmittente, solo previo consenso della Parte al Protocollo interessata.
1) I membri del personale beneficeranno dei seguenti privilegi ed immunità:
2) Gli stipendi e gli emolumenti pagati dall’Organizzazione ai membri del personale saranno esenti dall’imposta sul reddito, a partire dalla data in cui nei confronti di tali membri del personale l’Organizzazione applicherà un’imposta sui loro stipendi a suo proprio beneficio. Le Parti al Protocollo potranno tenere conto di tali stipendi ed emolumenti allo scopo di valutare l’ammontare delle imposte da applicare al reddito proveniente da altre fonti. Alle Parti al Protocollo non viene richiesto di accordare l’esenzione dall’imposta sul reddito relativamente a pensioni e rendite pagate ad ex-membri del personale.
3) A condizione che i membri del personale siano assicurati in base ad un regime di sicurezza sociale dall’Organizzazione, quest’ultima e i membri del suo personale saranno esentati da ogni contributo obbligatorio a regimi nazionali di sicurezza sociale. Tale esenzione non preclude una partecipazione volontaria ad un regime nazionale di sicurezza sociale, conformemente alla legislazione della Parte al Protocollo interessata, né obbliga una Parte al Protocollo ad effettuare pagamenti di prestazioni in base a regimi di sicurezza sociale a membri del personale che sono esentati ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo.
4) Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del paragrafo 1.
1) In aggiunta ai privilegi e alle immunità previsti per i membri del personale ai sensi dell’articolo 7, il Direttore beneficerà:
2) Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti le immunità di cui al presente articolo.
1) I rappresentanti delle Parti al Protocollo e i rappresentanti della Parte ospitante la sede dell’Organizzazione beneficeranno, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi verso e dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunità:
2) Le disposizioni del paragrafo 1) non si applicheranno ai rapporti tra una parte al Protocollo e i suoi rappresentanti. Inoltre, le disposizioni delle lettere a), d), e) e f) del paragrafo 1 non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi cittadini o residenti permanenti.
1) Gli Esperti beneficeranno, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, connesse all’attività dell’Organizzazione e durante i loro viaggi verso e dal luogo delle missioni, dei seguenti privilegi ed immunità:
2) Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti, i privilegi e le immunità di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 1.
Il Direttore generale dell’Organizzazione dovrà, almeno una volta all’anno, notificare alle Parti al Protocollo, i nomi e le nazionalità dei membri dei personale e degli esperti ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 11.
11) I privilegi, le esenzioni e le immunità di cui al presente Protocollo non sono accordati a beneficio personale dei singoli, ma ai fini dello svolgimento efficace delle loro funzioni ufficiali.
2) Qualora, secondo il parere delle Autorità qui di seguito elencate, i privilegi e le immunità possano ostacolare il corso della giustizia, e in tutti i casi in cui sia possibile derogarvi, senza recare pregiudizio agli scopi per i quali sono stati concessi, dette Autorità hanno il diritto e il dovere di annullare tali privilegi ed immunità:
Le Parti al Protocollo adotteranno tutte le misure appropriate per facilitare l’ingresso, il soggiorno e la partenza dei rappresentanti, dei membri del personale e degli esperti.
L’Organizzazione e tutte le persone che godono di privilegi e immunità in base al presente Protocollo dovranno, senza che venga recato pregiudizio alle altre disposizioni dello stesso, rispettare le leggi ed i regolamenti delle Parti al Protocollo interessate e collaborare in ogni momento con le autorità competenti di dette Parti a fine di garantire l’osservanza delle loro leggi e dei loro regolamenti.
Ogni Parte al Protocollo conserva il diritto di adottare ogni necessaria misura precauzionale nell’interesse della sua sicurezza.
Ogni controversia fra le Parti al Protocollo, o fra l'Organizzazione e una Parte al Protocollo, in relazione all’interpretazione o all’applicazione del Protocollo, deve essere composta mediante negoziato o altro metodo convenuto. Qualora la controversia non venga risolta entro dodici mesi, le Parti interessate possono, di comune accordo, deferire la controversia alla decisione di un Tribunale composto da tre arbitri. Ciascuna delle Parti alla controversia sceglierà un arbitro ed il terzo, che sarà il Presidente del Tribunale, sarà scelto dai primi due arbitri. Qualora i primi due arbitri non si dovessero accordare, entro i due mesi successivi alla loro designazione, sul nominativo dei terzo arbitro, questi sarà scelto dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Il Tribunale adotterà le proprie procedure e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti alla controversia.
L’Organizzazione potrà concludere con qualsiasi Parte al Protocollo accordi integrativi per l’attuazione delle disposizioni del presente Protocollo, a fine di garantire l’efficace funzionamento dell’Organizzazione.
1) Il presente Protocollo sarà aperto alla firma a Londra dal 1° dicembre 1981 al 31 maggio 1982.
2) Tutte le Parti alla Convenzione, salvo la Parte ospitante la Sede, possono divenire Parti al presente Protocollo mediante:
3) La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione avranno luogo mediante il deposito dello strumento appropriato presso il depositario.
4) Potranno essere effettuate riserve al presente Protocollo, conformemente al diritto internazionale.
1) Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui dieci Parti alla Convenzione avranno adempiuto i requisiti del paragrafo 2 dell’articolo 18.
2) Il presente Protocollo non avrà più validità qualora la Convenzione cessi di essere in vigore.
1) Per uno Stato che abbia soddisfatto i requisiti del paragrafo 2 dell’articolo 18 dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, il Protocollo entrerà in vigore il 30 giorno successivo alla data della firma o del deposito di detto strumento presso il Depositario.
2) Qualsiasi Parte al Protocollo potrà denunciare il presente Protocollo, mediante notifica per iscritto al Depositario. La denuncia avrà effetto dodici (12) mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Depositario o qualsiasi periodo più lungo, che possa essere specificato nella notifica.
3) Una Parte al Protocollo cesserà di essere tale, alla data in cui non sarà più Parte alla Convenzione.
1) Il Direttore generale dell’Organizzazione sarà il Depositario del presente Protocollo.
2) Il Depositario dovrà in particolare notificare con sollecitudine a tutte le Parti alla Convenzione;
3) Al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario trasmetterà una copia autenticata dell’originale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Il Protocollo è redatto in un unico originale nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione, che ne invierà copia autenticata a ciascuna Parte alla Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Londra il 1° dicembre 1981.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Antigua e Barbuda | 12 ottobre | 2009 A | 11 novembre | 2009 |
| Arabia Saudita* | 14 marzo | 1988 A | 13 aprile | 1988 |
| Argentina | 7 dicembre | 1988 A | 6 gennaio | 1989 |
| Belarus | 27 maggio | 1982 F | 30 luglio | 1983 |
| Belgio | 7 febbraio | 1992 A | 8 marzo | 1992 |
| Brasile | 7 gennaio | 1993 | 6 febbraio | 1993 |
| Bulgaria | 12 ottobre | 1982 A | 30 luglio | 1983 |
| Camerun | 22 gennaio | 1992 A | 21 febbraio | 1992 |
| Canada* | 30 giugno | 1983 A | 30 luglio | 1983 |
| Ceca, Repubblica | 6 settembre | 2012 A | 6 ottobre | 2012 |
| Cile* | 1° febbraio | 1984 | 2 marzo | 1984 |
| Cina* | 13 maggio | 1987 | 12 giugno | 1987 |
| Macao | 13 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 29 marzo | 1994 A | 28 aprile | 1994 |
| Cuba* | 19 giugno | 1992 A | 19 luglio | 1992 |
| Danimarca | 23 luglio | 1986 A | 22 agosto | 1986 |
| Finlandia | 25 maggio | 1982 F | 30 luglio | 1983 |
| Francia* | 19 settembre | 1985 | 19 ottobre | 1985 |
| Gabon | 16 dicembre | 1998 A | 15 gennaio | 1999 |
| Germania* | 9 novembre | 1984 | 9 dicembre | 1984 |
| Grecia | 14 ottobre | 1988 | 13 novembre | 1988 |
| India | 7 ottobre | 1987 A | 6 novembre | 1987 |
| Indonesia* | 14 novembre | 1989 A | 14 dicembre | 1989 |
| Iraq | 14 agosto | 1986 A | 13 settembre | 1986 |
| Islanda | 26 ottobre | 1998 A | 25 novembre | 1998 |
| Italia* | 28 novembre | 1988 A | 28 dicembre | 1988 |
| Kuwait | 25 marzo | 1986 | 24 aprile | 1986 |
| Lettonia | 17 novembre | 1997 A | 17 dicembre | 1997 |
| Liberia | 25 novembre | 1982 A | 30 luglio | 1983 |
| Marocco | 12 luglio | 1999 A | 12 agosto | 1999 |
| Monaco | 8 aprile | 1999 A | 8 maggio | 1999 |
| Mongolia | 28 settembre | 2011 A | 28 ottobre | 2011 |
| Norvegia | 19 aprile | 1982 F | 30 luglio | 1983 |
| Oman | 18 agosto | 1986 | 17 settembre | 1986 |
| Paesi Bassi* | 14 giugno | 1983 A | 30 luglio | 1983 |
| Aruba | 14 giugno | 1983 | 30 luglio | 1983 |
| Curaçao | 14 giugno | 1983 | 30 luglio | 1983 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 14 giugno | 1983 | 30 luglio | 1983 |
| Sint Maarten | 14 giugno | 1983 | 30 luglio | 1983 |
| Polonia | 29 gennaio | 1987 A | 28 febbraio | 1987 |
| Portogallo* | 17 ottobre | 1995 | 16 novembre | 1995 |
| Qatar | 14 maggio | 1992 A | 13 giugno | 1992 |
| Romania | 8 aprile | 1992 A | 8 maggio | 1992 |
| Russia | 27 maggio | 1982 F | 30 luglio | 1983 |
| Spagna* | 16 gennaio | 1991 A | 15 febbraio | 1991 |
| Sri Lanka | 27 aprile | 1982 F | 30 luglio | 1983 |
| Svezia | 5 dicembre | 1984 | 4 gennaio | 1985 |
| Svizzera* | 23 aprile | 1992 A | 23 maggio | 1992 |
| Thailandia | 30 maggio | 2008 A | 30 giugno | 2008 |
| Ucraina | 27 maggio | 1982 F | 30 luglio | 1983 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi in inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): http://www.imo.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| Svizzera La Svizzera considera che l’imposta sulla cifra d’affari identificabile, ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2, sia quella che colpisce la fornitura a INMARSAT di beni di un valore superiore a 500 franchi svizzeri. |
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