0.192.120.240•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Agenzia mondiale antidoping per disciplinare lo statuto fiscale dell’Agenzia e del suo personale in Svizzera
0.192.120.240Bilateral International Treaty1 lug 2000
Concluso il 5 marzo 2001
Entrato in vigore il 5 marzo 2001 con effetto retroattivo il 1° luglio 20002
(Stato 25 aprile 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
l’Agenzia mondiale antidoping,
dall’altro,
desiderosi di concludere un accordo per disciplinare lo statuto fiscale dell’Agenzia e del suo personale in Svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
L’Agenzia mondiale antidoping, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerato dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
L’Agenzia mondiale antidoping è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.
Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui l’Agenzia mondiale antidoping è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai redditi corrispondenti.
Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda dell’Agenzia mondiale antidoping e secondo una procedura determinata da essa e dalle autorità svizzere competenti.
I membri del personale dell’Agenzia mondiale antidoping che non sono cittadini svizzeri sono esentati dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera.
I privilegi fiscali previsti nel presente Accordo non sono istituiti per concedere vantaggi personali ai membri del personale dell’Agenzia mondiale antidoping. Sono stabiliti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero esercizio delle attività dell’Agenzia.
L’Agenzia mondiale antidoping coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.
Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma.3
Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per l’ultimo giorno di un anno civile.
Fatto a Berna, il 5 marzo 2001, in doppio esemplare in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Joseph Deiss Samuel Schmid | Per l’Agenzia mondiale antidoping: Richard W. Pound Hein Verbruggen |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.192.120.240",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/401",
"documentDate": "2001-03-05",
"inForceSince": "2000-07-01"
},
"content": {
"number": "0.192.120.240",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/401",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.192.120.240",
"hash": "1ad67b9eeff64430055201ae98c6004807ca11b0a599a4219ad1fbf05317e947",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.192.120.240",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:55.411Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/401/20160425/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-401-20160425-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/401",
"documentDate": "2001-03-05",
"inForceSince": "2000-07-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 5. März 2001 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Anti-Doping-Weltagentur zur Regelung des steuerlichen Status der Agentur und ihres Personals in der Schweiz",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/401/20160425/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-401-20160425-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/401/20160425/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 5 mars 2001 entre le Conseil fédéral suisse et l'Agence mondiale antidopage pour régler le statut fiscal de l'Agence et de son personnel en Suisse",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/401/20160425/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-401-20160425-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/401/20160425/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 5 marzo 2001 tra il Consiglio federale svizzero e l'Agenzia mondiale antidoping per disciplinare lo statuto fiscale dell'Agenzia e del suo personale in Svizzera",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/401/20160425/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-401-20160425-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/401/20160425/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/401/20160425/it/xml"
}
}