Concluso il 18 dicembre 2025
Entrato in vigore il 18 dicembre 2025
(Stato 18 dicembre 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
da una parte,
e
l’International Finance Facility for Education (IFFEd),
dall’altra,
al fine di regolare le loro relazioni attraverso un accordo di sede,
hanno convenuto quanto segue:
I. Statuto, privilegi e immunità dell’International Finance Facility for Education (IFFEd)
Art. 1 Personalità e capacità
Il Consiglio federale svizzero riconosce, ai fini del presente Accordo, la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’International Finance Facility for Education (IFFEd) (qui di seguito «IFFEd»).
Art. 2 Indipendenza e libertà d’azione
- Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione dell’IFFEd.
- Esso le riconosce una libertà assoluta di riunione sul territorio svizzero, inclusa la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione.
Art. 3 Inviolabilità dei locali
Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente utilizzati per i fini dell’IFFEd sono inviolabili, chiunque ne sia il proprietario. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può accedervi senza l’esplicito consenso del direttore esecutivo dell’IFFEd o della persona da lui designata.
Art. 4 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi dell’IFFEd e, in generale, tutti i documenti e la corrispondenza a prescindere dal loro formato (fisico o digitale), come pure tutti i supporti di dati che le appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili sempre e ovunque essi si trovino.
Art. 5 Immunità di giurisdizione e di esecuzione
- Nell’ambito delle sue attività, l’IFFEd beneficia dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione, tranne nei casi in cui:
- l’immunità è formalmente revocata, in un caso particolare, dal Presidente del Consiglio di fondazione dell’IFFEd o dalla persona da lui designata;
- un’azione di responsabilità civile è intentata contro l’IFFEd per danni provocati in Svizzera da veicoli di sua proprietà o che circolano per suo conto;
- un pignoramento è ordinato per decisione giudiziaria, sulla base della remunerazione, del salario e di altri emolumenti dovuti dall’IFFEd a uno dei suoi funzionari;
- è presentata una domanda riconvenzionale direttamente connessa con una procedura avviata a titolo principale dall’IFFEd; e
- è eseguita una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell’articolo 29 del presente Accordo.
- Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente di proprietà dell’IFFEd o utilizzati da quest’ultima per i suoi fini, nonché i beni e gli averi dell’IFFEd, in qualsiasi luogo si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da:
- qualsiasi forma di requisizione, confisca o espropriazione;
- qualsiasi forma di sequestro, coazione amministrativa o misure preliminari a una sentenza, fatti salvi i casi previsti dal paragrafo 1.
Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni
Le pubblicazioni e le comunicazioni dell’IFFEd non sottostanno ad alcuna restrizione.
Art. 7 Regime fiscale
- L’IFFEd, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni sono esonerati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Nel caso degli immobili, tuttavia, tale esenzione si applica solo a quelli di cui l’IFFEd è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, nonché ai redditi che ne derivano.
- L’IFFEd è esonerata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. Essa è, in particolare, esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati sul territorio svizzero presso coloro che vi sono assoggettati, nonché per tutti gli acquisti di prestazioni soggette all’imposta sugli acquisti, destinati esclusivamente al suo uso ufficiale.
- L’IFFEd è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali, purché non si tratti di tasse riscosse in remunerazione di particolari servizi resi.
- Se del caso, le esenzioni summenzionate sono effettuate mediante rimborso, su richiesta dell’IFFEd conformemente alla legislazione svizzera. L’esonero dell’IVA è concesso su richiesta dell’IFFEd mediante sgravio alla fonte e, eccezionalmente, mediante rimborso conformemente alla legislazione svizzera.
Art. 8 Regime doganale
Il trattamento alla dogana degli oggetti destinati all’uso ufficiale dell’IFFEd è disciplinato dall’ordinanza del 13 novembre 19851concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 9 Libera disposizione dei fondi
L’IFFEd può ricevere, detenere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, divisa, numerario, oro e altro valore mobile, disporne liberamente, sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
Art. 10 Comunicazioni
- L’IFFEd beneficia, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore pari almeno a quello garantito alle organizzazioni internazionali in Svizzera, in misura compatibile con la Convenzione del 22 dicembre 19922dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
- L’IFFEd ha il diritto di trasmettere in codice le sue comunicazioni ufficiali. Ha il diritto di inviare e ricevere la corrispondenza, inclusi i supporti di dati, mediante corrieri o valigie debitamente identificati, che beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti ai corrieri e alle valigie diplomatiche.
- La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’IFFEd debitamente autenticate non possono essere censurate.
- Gli impianti terminali di telecomunicazione via cavo (comunicazioni via cavo) che l’IFFEd installa e gestisce esclusivamente all’interno dei suoi edifici o parti di essi o terreni adiacenti sono esentati dalla procedura di valutazione della conformità. Gli impianti di telecomunicazione dovranno essere allestiti e utilizzati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e da non perturbare le telecomunicazioni e la radiodiffusione.
- L’utilizzazione di impianti di telecomunicazione (comunicazione via cavo o comunicazione senza cavo) deve essere coordinata tecnicamente con l’Ufficio federale delle comunicazioni.
Art. 11 Cassa pensioni e fondi speciali
- Le casse pensioni o gli istituti di previdenza che esercitano ufficialmente la loro attività a favore di funzionari dell’IFFEd dispongono in Svizzera della stessa capacità giuridica garantita all’IFFEd. Per quanto riguarda i beni mobili e proporzionalmente alla loro attività in favore dei funzionari, beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti all’IFFEd.
- I fondi e le fondazioni, dotati o meno di una personalità giuridica, gestiti sotto gli auspici dell’IFFEd e destinati ai suoi fini ufficiali, beneficiano degli stessi esoneri, degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti all’IFFEd, per quanto riguarda i loro beni mobili. I fondi e le fondazioni istituiti dopo l’entrata in vigore del presente Accordo beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità, fatto salvo l’assenso delle autorità federali competenti.
Art. 12 Previdenza sociale
L’IFFEd non è soggetta, in qualità di datore di lavoro, alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nonché alla legislazione sull’assicurazione malattia.
II. Privilegi e immunità accordati alle persone chiamate in veste ufficiale presso l’IFFEd
Art. 13 Privilegi e immunità accordati ai membri del Consiglio di fondazione dell’IFFEd
- I membri del Consiglio di fondazione dell’IFFEd, e se del caso i loro supplenti, che agiscono in qualità ufficiale per l’IFFEd beneficiano, durante l’esercizio delle loro funzioni in Svizzera, dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di arresto o detenzione, salvo in caso di flagrante delitto, ed esenzione dalle ispezioni del bagaglio personale;
- immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
- inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
- privilegi e agevolazioni doganali accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 19853concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;
- esenzione, per sé e per le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarle, da qualsiasi misura volta a limitare l’entrata sul territorio svizzero, da ogni formalità relativa alla registrazione degli stranieri e da ogni obbligo di servizio nazionale;
- per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni analoghe a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
- I privilegi e le immunità sono accordati ai membri del Consiglio di fondazione non per conferire loro vantaggi personali, bensì per garantire l’esercizio in piena indipendenza delle loro funzioni in rapporto con l’IFFEd. La revoca dell’immunità dei membri del Consiglio di fondazione e, se del caso, dei loro supplenti, è di competenza del presidente del Consiglio di fondazione. La revoca dell’immunità del presidente del Consiglio di fondazione è di competenza del Consiglio di fondazione.
Art. 14 Privilegi e immunità accordati al direttore esecutivo e agli alti funzionari dell’IFFEd
- Fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo, il direttore esecutivo dell’IFFEd o, in caso di impedimento di questi, il suo sostituto, nonché gli alti funzionari dell’IFFEd beneficiano dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali.
- Le persone di cui sopra che non hanno la nazionalità svizzera sono esonerate da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle remunerazioni, gli emolumenti e le indennità versati loro dall’IFFEd; tale esenzione si applica alle persone di nazionalità svizzera, a condizione che l’IFFEd preveda un’imposizione interna. Sono parimenti esonerate in Svizzera, al momento del loro versamento, le prestazioni in capitale, dovute a qualsiasi titolo, da una cassa pensioni o da un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che potrebbero essere versate a queste persone a titolo di indennità per malattia, infortunio ecc.; per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi dei capitali versati, come pure le rendite e le pensioni versate alle stesse persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso l’IFFEd.
Rimane inoltre inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tener conto dei salari, delle remunerazioni e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota di imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito di queste persone.
3. Le persone di cui sopra che non hanno la nazionalità svizzera sono esonerate dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati sul territorio svizzero presso coloro che vi sono assoggettati, nonché per tutti gli acquisti di prestazioni soggette all’imposta sugli acquisti, destinati al loro uso strettamente personale.
4. I privilegi doganali sono accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 19854concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 15 Privilegi e immunità accordati a tutti i funzionari dell’IFFEd
I funzionari dell’IFFEd beneficiano, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni presso l’IFFEd, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
- inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
- esenzione da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle remunerazioni, gli emolumenti e le indennità versati loro dall’IFFEd; tale esenzione si applica ai funzionari di nazionalità svizzera, a condizione che l’IFFEd preveda un’imposizione interna. Sono parimenti esonerate in Svizzera, al momento del loro versamento, le prestazioni in capitale, dovute a qualsiasi titolo, da una cassa pensioni o da un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che potrebbero essere versate a funzionari dell’IFFEd a titolo di indennità per malattia, infortunio ecc.; per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi dei capitali versati, come pure le rendite e le pensioni versate ai funzionari dell’IFFEd che hanno cessato la propria attività.
Rimane inoltre inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tener conto dei salari, delle remunerazioni e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota di imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito dei funzionari.
Art. 16 Privilegi e immunità garantiti ai funzionari dell’IFFEd che non hanno la nazionalità svizzera
Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all’articolo 15 del presente Accordo, i funzionari dell’IFFEd che non hanno la nazionalità svizzera:
- sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale in Svizzera;
- non sottostanno, così come le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli, alle disposizioni volte a limitare l’entrata sul territorio svizzero e alle formalità relative alla registrazione degli stranieri;
- beneficiano, in materia di agevolazioni di cambio, dei medesimi privilegi riconosciuti ai funzionari di altre organizzazioni internazionali;
- beneficiano, così come i familiari a loro carico, delle medesime agevolazioni per il rimpatrio accordate ai funzionari di altre organizzazioni internazionali;
- beneficiano, in materia doganale, dei privilegi e delle agevolazioni previsti dall’ordinanza del 13 novembre 19855concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 17 Previdenza sociale
- I funzionari dell’IFFEd che non hanno la nazionalità svizzera non sottostanno alla legislazione svizzera concernente l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Lo statuto dei funzionari di nazionalità svizzera è disciplinato mediante scambio di lettere.
2. I funzionari dell’IFFEd, di nazionalità estera o svizzera, non sono tenuti ad affiliarsi all’assicurazione malattia svizzera. Ciononostante possono chiedere di essere affiliati a tale assicurazione.
3. I funzionari dell’IFFEd non sottostanno all’assicurazione obbligatoria svizzera contro gli infortuni, sempreché l’IFFEd accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali.
Art. 18 Servizio militare dei funzionari svizzeri
- I funzionari di nazionalità svizzera dell’IFFEd sottostanno agli obblighi militari in Svizzera, conformemente alle disposizioni del diritto svizzero in vigore.
- Ai funzionari di nazionalità svizzera dell’IFFEd che esercitano funzioni dirigenziali in seno a quest’ultima può essere accordato un numero limitato di congedi militari (congedi per l’estero); i beneficiari di un congedo di questo tipo sono dispensati dal servizio, dall’ispezione e dal tiro obbligatorio fuori servizio.
- Per i funzionari di nazionalità svizzera dell’IFFEd che non rientrano nella categoria di cui al paragrafo 2 possono essere presentate domande di differimento del servizio d’istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall’interessato.
- Le domande di congedo per l’estero e le domande di differimento del servizio d’istruzione sono presentate dall’IFFEd al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
- Se del caso, le persone interessate non sono esonerate dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Art. 19 Privilegi e immunità accordati agli esperti in missione per l’IFFEd e ai membri dei comitati
- Gli esperti in missione per l’IFFEd, indipendentemente dalla loro nazionalità, godono dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
- inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
- esenzione da ogni misura volta a limitare l’entrata sul territorio svizzero, da ogni formalità relativa alla registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
- per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni analoghe a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
- per quanto concerne il bagaglio personale, immunità e agevolazioni analoghe a quelle accordate agli agenti diplomatici.
- I membri dei comitati che l’IFFEd riterrà opportuno creare beneficiano di uno statuto analogo a quello degli esperti in missione di cui al paragrafo 1.
Art. 20 Eccezioni all’immunità di giurisdizione
Le persone di cui agli articoli 13, 14, 15 e 19 del presente Accordo non beneficiano dell’immunità di giurisdizione in caso di azione di responsabilità civile intentata nei loro confronti a seguito di danni causati in Svizzera da un veicolo di loro proprietà o da esse condotto, oppure in caso di infrazione alle disposizioni federali concernenti la circolazione stradale punibile con una multa disciplinare.
Art. 21 Oggetto delle immunità
- I privilegi e le immunità previsti dal presente Accordo non sono stabiliti allo scopo di conferire vantaggi personali ai loro beneficiari. Sono istituiti unicamente per garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’IFFEd e la completa indipendenza dei suoi funzionari nell’ambito delle loro attività in seno a quest’ultima.
- Il direttore esecutivo ha il diritto e il dovere di revocare l’immunità di un funzionario, di un membro di un Comitato o di un esperto nei casi in cui ritenga che tale immunità impedisca l’azione della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell’IFFEd. La revoca dell’immunità del direttore esecutivo è di competenza del presidente del Consiglio di fondazione.
Art. 22 Entrata, soggiorno e uscita
Le autorità svizzere prendono ogni utile provvedimento per facilitare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita dal medesimo e il soggiorno di tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso l’IFFEd, ovvero:
- i membri del Consiglio di fondazione dell’IFFEd e le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli;
- il direttore esecutivo, gli alti funzionari e i funzionari dell’IFFEd, così come le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli;
- gli esperti in missione per l’IFFEd;
- i membri di comitati creati dall’IFFEd;
- qualsiasi altra persona, indipendentemente dalla sua nazionalità, chiamata in veste ufficiale presso l’IFFEd.
Art. 23 Documenti di legittimazione
- Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia all’IFFEd, per ogni funzionario, così come per ogni membro della famiglia ammesso a titolo di ricongiungimento familiare che vive a suo carico, in comunione domestica e che non esercita un’attività lucrativa, un documento di legittimazione munito di fotografia del titolare. Tale documento serve a legittimare il titolare nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
- L’IFFEd comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei suoi funzionari e dei loro familiari, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la nazionalità, il domicilio e la categoria o la classe di funzione alla quale appartengono.
Art. 24 Prevenzione degli abusi
L’IFFEd e le autorità svizzere cooperano in ogni tempo allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità, delle agevolazioni e delle esenzioni previsti dal presente Accordo. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che beneficiano di tali privilegi e immunità sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri.
Art. 25 Controversie d’ordine privato
L’IFFEd prende disposizioni adeguate allo scopo di comporre in modo soddisfacente:
- controversie derivanti da contratti dei quali l’IFFEd è parte e altre controversie di diritto privato;
- controversie nelle quali sono implicate le persone di cui agli articoli 13, 14, 15 e 19 che, in virtù del loro statuto ufficiale, beneficiano dell’immunità, sempreché questa non sia stata revocata conformemente all’articolo 13 paragrafo 2 e all’articolo 21 del presente Accordo.
III. Non responsabilità e sicurezza della Svizzera
Art. 26 Non responsabilità della Svizzera
La Svizzera non incorre in alcuna responsabilità internazionale per gli atti o le omissioni dell’IFFEd, o per quelli dei funzionari di quest’ultima, legati all’attività dell’IFFEd sul suo territorio.
Art. 27 Sicurezza della Svizzera
- È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza della Svizzera.
- Qualora ritenesse opportuno applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto il più rapidamente possibile con l’IFFEd allo scopo di decidere di comune intesa i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi dell’IFFEd.
- L’IFFEd collabora con le autorità svizzere per evitare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera legato alle proprie attività.
IV. Disposizioni finali
Art. 28 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Art. 29 Composizione delle controversie
- Le controversie tra le Parti del presente Accordo concernenti la sua interpretazione o la sua applicazione che non hanno potuto essere composte mediante negoziazioni tra le Parti possono essere sottoposte da ciascuna Parte, mediante una richiesta, a un tribunale arbitrale composto da tre membri.
- Il Consiglio federale svizzero e l’IFFEd designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.
- I membri così designati scelgono di comune accordo un terzo membro, che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di accordo entro un termine ragionevole, il terzo membro è designato dal presidente della Corte internazionale di giustizia su richiesta di una delle Parti.
- Il tribunale stabilisce la propria procedura.
- La sentenza arbitrale è obbligatoria e definitiva per le Parti in causa.
Art. 30 Revisione dell’Accordo
- Il presente Accordo può essere riveduto su domanda di una delle Parti.
- In tal caso, le due Parti si concertano per stabilire le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 31 Denuncia dell’Accordo
Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti, mediante preavviso scritto di due anni per la fine di un anno civile.
Art. 32 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma.
Fatto a Berna, il 18 dicembre 2025, in doppio esemplare, in lingua francese.
Per il Consiglio federale svizzero: Franz Xaver Perrez | Per l’ International Finance Facility for Education (IFFEd): Julian Smith |
|---|