Conchiuso il 9 dicembre 1970
Entrato in vigore il 26 aprile 1970
(Stato 26 aprile 1970)
Art. 1 Visti
Per facilitare l’entrata in Svizzera delle persone elencate negli articoli 12, 13, 14 e 16 dell’accordo2, le ambasciate ed i consolati di Svizzera riceveranno, per tutti i casi in cui occorre un visto d’entrata, la previa istruzione generale di accordarlo su esibizione del passaporto o d’altro equivalente titolo d’identità o di viaggio nonché d’un documento sufficiente a stabilire il rapporto del richiedente verso l’Organizzazione.
Dette ambasciate o consolati riceveranno la direttiva di rilasciare il visto senza ritardo o termine veruno e senza esigere la presenza personale del richiedente né il pagamento delle tasse.
Art. 2 Statuto dei rappresentanti dei membri dell’Organizzazione e delle Unioni
Qualora una qualsiasi imposta dipenda dalla residenza in Svizzera del contribuente, i periodi durante i quali i rappresentanti dei membri dell’Organizzazione soggiorneranno in Svizzera, nello svolgimento delle loro funzioni presso gli organi principali o sussidiari dell’Organizzazione o nelle conferenze e riunioni da essa indette, non saranno considerati come periodi di residenza.
Art. 3 Immunità ed agevolazioni ai funzionari non svizzeri
- I funzionari non svizzeri vanno esenti dalle imposte federali, cantonali e comunali sul loro redditi provenienti da cespiti esterni alla Confederazione svizzera.
- La visita doganale dei bagagli di questi funzionari sarà ridotta al minimo.
Art. 4 Consulenti
Le persone non svizzere chiamate dall’Organizzazione come consulenti a tempo pieno sono parificate, durante questo loro incarico, ai funzionari dell’Organizzazione.
Art. 5 Servizio militare dei funzionari svizzeri
- Il direttore generale dell’Organizzazione comunicherà al Consiglio federale l’elenco dei funzionari svizzeri soggetti ad obblighi di natura militare.
- Il direttore generale ed il Consiglio federale elaboreranno, di comune accordo, un elenco ristretto di funzionari svizzeri da dispensare a cagione del loro ufficio.
- Ove altri funzionari svizzeri fossero mobilitati, l’Organizzazione potrà sollecitare, tramite il Dipartimento politico federale, una proroga di chiamata o altri adeguati provvedimenti.
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente testo entra in vigore contemporaneamente all’accordo di sede3.
Art. 7 Modifica dell’accordo esecutivo
- Il presente accordo può essere modificato a domanda dell’una o dell’altra parte.
- In tal caso, le due parti si concertano sulle modificazioni da apportare al disposti del presente accordo.
- Se i negoziati non conducono ad un’intesa nel termine d’un anno, l’accordo può essere denunciato, dall’una o dall’altra parte, con preavviso di due anni.
Fatto e firmato a Berna, il 9 dicembre 1970, in duplice esemplare.