Conchiuso il 17 novembre 1983
Entrato in vigore il 17 novembre 1983
(Stato 17 novembre 1983)
Art. 1 Visti
Per facilitare l’entrata in Svizzera delle persone elencate negli articoli 12, 13, 14 e 16 dell’accordo2, le ambasciate ed i consolati di Svizzera riceveranno, per tutti i casi in cui occorre un visto d’entrata, la previa istruzione generale di accordarlo su esibizione del passaporto o d’altro equivalente titolo d’identità o di viaggio nonché d’un documento sufficiente a stabilire il rapporto del richiedente verso l’Unione.
Dette ambasciate o consolati riceveranno la direttiva di rilasciare il visto senza ritardo o termine veruno e senza esigere la presenza personale del richiedente né il pagamento delle tasse.
Art. 2 Statuto dei rappresentanti dei membri dell’Unione
Qualora una qualsiasi imposta dipenda dalla residenza in Svizzera del contribuente, i periodi durante i quali i rappresentanti dei membri dell’Unione a qualunque riunione da essa organizzata soggiorneranno in Svizzera, nello svolgimento delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza.
Art. 3 Immunità ed agevolazioni ai funzionari non svizzeri
- I funzionari non svizzeri vanno esenti dalle imposte federali, cantonali e comunali sui loro redditi provenienti da cespiti esterni alla Confederazione Svizzera.
- La visita doganale dei bagagli di questi funzionari sarà ridotta al minimo.
Art. 4 Consulenti
Le persone non svizzere chiamate dall’Unione come consulenti a tempo pieno sono parificate, durante questo loro incarico, ai funzionari dell’Unione.
Art. 5 Servizio militare dei funzionari svizzeri
- Il segretario generale dell’Unione comunicherà al Consiglio federale l’elenco dei funzionari svizzeri soggetti ad obblighi di natura militare.
- Il segretario generale ed il Consiglio federale elaboreranno, di comune accordo, un elenco ristretto di funzionari svizzeri da dispensare a cagione del loro ufficio.
- Ove altri funzionari svizzeri fossero mobilitati, l’Unione potrà sollecitare, tramite il Dipartimento federale degli affari esteri, una proroga di chiamata o altri adeguati provvedimenti.
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente testo entra in vigore contemporaneamente all’accordo di sede3. È applicabile retroattivamente dall’8 novembre 1981.
Art. 7 Revisione dell’accordo esecutivo
- Il presente accordo può essere modificato a domanda dell’una o dell’altra parte.
- In tal caso, le due parti si concertano sulle modificazioni da apportare ai disposti del presente accordo.
Art. 8 Denuncia dell’accordo esecutivo
L’accordo esecutivo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte, con preavviso di due anni.
Fatto e firmato a Berna, il 17 novembre 1983, in doppio esemplare.