0.192.122.415.1•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale olimpico relativo allo statuto del Comitato internazionale olimpico in Svizzera
0.192.122.415.1Bilateral International Treaty1 nov 2000
Concluso il 1° novembre 2000
Entrato in vigore il 1° novembre 2000
(Stato 1° novembre 2000)
Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
il Comitato internazionale olimpico,
dall’altro,
considerata la decisione del Consiglio federale svizzero del 23 giugno 1999 relativa allo statuto del Comitato internazionale olimpico in Svizzera,
constatato che, dal 1981, le attività del Comitato internazionale olimpico si sono notevolmente evolute e che, in qualità di autorità suprema del Movimento olimpico, il Comitato olimpico ha assunto una dimensione mondiale,
considerato che dal ruolo universale del Comitato internazionale olimpico in un settore importante delle relazioni internazionali, dalla notorietà che gli è propria in tutto il mondo e dagli accordi di cooperazione che ha concluso con alcune organizzazioni intergovernative risultano elementi della personalità giuridica internazionale,
desiderosi di confermare in un accordo lo statuto del Comitato internazionale olimpico in Svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
Il Consiglio federale svizzero riconosce la capacità giuridica in Svizzera del Comitato internazionale olimpico, denominato qui di seguito CIO.
Il Consiglio federale svizzero si impegna ad accelerare le formalità relative al trattamento doganale degli invii destinati all’uso ufficiale del CIO.
Il CIO può ricevere, detenere, convertire e trasferire tutti i tipi di fondi, tutte le divise, il numerario, l’oro e altri valori mobiliari, nonché disporne liberamente sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
Il simbolo olimpico, formato da cinque anelli che si intersecano: blu, giallo, nero, verde e rosso, collocati in questo ordine da destra a sinistra, è protetto conformemente all’ordine giuridico svizzero e alle convenzioni internazionali applicabili.
Le autorità svizzere prendono tutte le misure necessarie al fine di agevolare l’entrata sul territorio svizzero, l’uscita dallo stesso e la dimora a tutti i membri del CIO e, per quanto possibile, a tutte le persone chiamate in veste ufficiale presso il CIO, a prescindere dalla loro cittadinanza.
Il CIO e le autorità svizzere collaboreranno in ogni momento al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire abusi delle esenzioni e agevolazioni previste nel presente Accordo.
Il CIO potrà avvalersi, all’uopo, dell’assistenza delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero.
Il Dipartimento federale degli affari esteri coordina l’esecuzione del presente Accordo in seno all’Amministrazione federale.
Le controversie fra le Parti al presente Accordo inerenti all’interpretazione o all’applicazione dello stesso sono composte mediante negoziati fra le Parti.
Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti mediante un preavviso scritto di un anno.
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
Fatto a Berna il 1° novembre 2000, in duplice copia, in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Adolf Ogi Joseph Deiss | Per il Comitato internazionale olimpico: Juan Antonio Samaranch François Carrard |
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