Entrato in vigore il 21 agosto 1973
(Stato 21 agosto 1973)
Traduzione dal testo originale francese 1
Signor Ambasciatore,
Ci pregiamo di dichiarare ricevuta la Sua lettera dei 13 luglio 1973, del seguente tenore:
«Il Consiglio federale è stato invitato, in connessione con la decisione 19 febbraio 1971 del Consiglio dell’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari, a mettere a disposizione della medesima nuovi terreni per l’attuazione del programma di 300 GeV.; conseguentemente esso, considerato il nuovo quadro circostanziale nel quale l’Organizzazione eseguisce detto suo programma in territorio svizzero, desidera precisare che intende dare, all’articolo 3 dell’Accordo sullo statuto giuridico dell’Organizzazione, con questa stipulato l’11 giugno 19552(di seguito semplicemente «Accordo di Statuto»), l’interpretazione specificata qui di seguito:
L’articolo 3 si applica ai locali ed alle aree chiuse nonché agli impianti sotterranei dell’Organizzazione.
Le sarei grato qualora mi significasse se questa proposta è di Suo gradimento. In tal caso, la presente lettera, in una con la Sua risposta, verrebbero a far parte integrante dell’Accordo di Statuto, entrando in vigore il giorno stesso dell’accettazione da parte Sua ».
Ci pregiamo di comunicarle che la predetta proposta, per la quale Le porgiamo i nostri ringraziamenti, è gradita dall’Organizzazione.
Riceva, Signor Ambasciatore, l’assicurazione della nostra alta considerazione.