0.192.122.423.1•Scambio di lettere 18 giugno/5 luglio 1973 tra la Svizzera e la Francia per l’applicazione della Convenzione franco‑svizzera del 13 settembre 1965 concernente l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari
0.192.122.423.1Bilateral International Treaty5 lug 1973
Entrato in vigore il 5 luglio 1973
(Stato 15 gennaio 2014)
Traduzione*1*
| Dipartimento politico federale | Berna, 5 luglio 1973 |
|---|---|
| Sig. Gilles Curien | |
| Ministro plenipotenziario scientifici | |
| Capo del Servizio degli affari | |
| presso la Direzione generale | |
| delle relazioni culturali, | |
| scientifiche e tecniche | |
| Ministero degli affari esteri | |
| Parigi |
Signor Ministro,
Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 18 giugno 1973, del seguente tenore: «Ho l’onore di portare a vostra conoscenza che il Governo della Repubblica francese, considerata la circostanza che esso ed il Consiglio federale svizzero sono stati invitati, in connessione con la decisione 19 febbraio 1971 del Consiglio dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari2, a mettere a disposizione della medesima, per l’attuazione del programma di 300 GeV, terreni suppletivi, e considerato il conseguente cambiamento del quadro circostanziale, propone di dare l’applicazione qui sotto specificata alla Convenzione franco‑svizzera del 13 settembre 19653concernente l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari (qui di seguito semplicemente «la Convenzione»).
| I. |
|---|
La Convenzione si applica all’insieme del fondo dell’Organizzazione, costituito dai terreni messi a disposizione dallo Stato di Ginevra giusta i contratti dell’11 febbraio 1959, del 29 agosto 1969 modificato il 30 giugno 1970, e qualunque altra futura stipulazione concernente la messa a disposizione di aree da parte dello Stato di Ginevra o della Confederazione svizzera in favore dell’Organizzazione per l’attuazione del suo programma di 300 GeV, nonché dallo Stato francese giusta i contratti del 13 settembre 1965 modificato dal testo del 9 dicembre 1972, del 9 dicembre 1972, e qualunque altra futura stipulazione concernente la messa a disposizione di aree da parte dello Stato francese in favore dell’Organizzazione per l’attuazione del suo programma di 300 GeV. 1. L’Articolo III della Convenzione e gli allegati 1 e 24ella medesima si applicano esclusivamente a quella parte del fondo dell’Organizzazione che è costituita dai terreni messi a disposizione dallo Stato di Ginevra, giusta i contratti dell’11 febbraio 1959, del 29 agosto 1969 modificato il 30 giugno 1970, nonché dallo Stato francese, giusta il contratto del 13 settembre 1965 modificato dal testo del 9 dicembre 1972.
2.5 L’articolo VI della Convenzione verrà applicato come segue:
3. In applicazione dell’Articolo VII della Convenzione, il Governo della Repubblica francese ed il Consiglio federale svizzero stabiliscono d’informarsi reciprocamente di ogni modifica apportata al perimetro del fondo dell’Organizzazione, affinché la pianta8, di cui in Articolo VIII capoverso 5 della Convenzione, possa essere regolarmente aggiornata.
4. Ai fini dell’applicazione dell’Articolo IX della Convenzione, il Governo della Repubblica francese consegna al Consiglio federale svizzero copia certificata del testo dei 9 dicembre 1972 modificante il contratto del 13 settembre 1965, del contratto del 9 dicembre 1972 e di qualunque atto negoziale mediante il quale venisse disciplinata la messa a disposizione di aree da parte dello Stato francese in favore dell’Organizzazione.
5. In vista dell’applicazione della Convenzione:
a) la Convenzione istitutiva di un’Organizzazione europea per le ricerche nucleari, del 1° luglio 19539, è intesa nel testo modificato il 17 gennaio 1971;
b) l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione, dell’11 giugno 195510determina lo statuto giuridico della medesima in Svizzera;
c) l’Accordo tra il Governo della Repubblica francese e l’Organizzazione, concernente lo statuto giuridico della medesima su territorio francese, del 13 settembre 1965, è assunto nel testo riveduto dall’Accordo del 16 giugno 1972 stipulato tra le stesse Parti.
| II. |
|---|
Qualunque passaggio aperto su terreni diversi da quelli messi a disposizione dell’Organizzazione dallo Stato di Ginevra, giusta i contratti dell’11 febbraio 1959 e del 29 agosto 1959 modificato il 30 giugno 1970, oppure dallo Stato francese, giusta il contratto dei 13 settembre 1965 modificato dal testo del 9 dicembre 1972, passaggio inteso a porre in collegamento diretto i territori francesi e svizzero, dovrà formare oggetto di previo accordo tra le autorità francesi e svizzere. Questo disposto non si applica né agli impianti scientifici e tecnici sotterranei né alle gallerie tecniche.
| III. |
|---|
Ove occorra, i disposti del presente scambio di lettere potranno essere modificati a domanda dell’una o dell’altra Parte. Le sarei riconoscente qualora mi significasse se le presenti proposte sono gradite dal Consiglio federale della Confederazione svizzera. In tal caso, la presente lettera, in una con la Sua risposta, verrebbero a far parte integrante della Convenzione, i disposti contenuti nel presente scambio di lettere entrando in vigore il giorno stesso dell’accettazione da parte Sua».
Mi pregio di comunicarle che le precedenti proposte sono approvate dal Consiglio federale della Confederazione svizzera. La Sua lettera del 18 giugno 1973, in una con la presente risposta, formano di conseguenza parte integrante della Convenzione, i disposti recati in questo scambio di lettere entrando in vigore oggi stesso.
Riceva, signor Ministro, l’assicurazione della mia alta considerazione.
| René Keller |
|---|
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
CERN ↩
RS 0.192.122.423 ↩
Nuova espr. giusta l’art. 5 del Prot. del 18 ott. 2010, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 55095507;FF 2012 7463). ↩
Nuovo testo giusta lo Scambio di lettere del 26 ott./1° nov. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2006 1845). ↩
Nuovo testo giusta lo Scambio di lettere del 19 set./2 ott. 2006, in vigore dal 2 ott. 2006 (RU 2007 3731). ↩
RS 0.631.252.934.95 ↩
La carta del sito del CERN non è pubblicata nella RU. Può essere ottenuta presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna (vediRU 2006 1845). ↩
RS 0.424.091 ↩
RS 0.192.122.42 ↩
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