0.192.122.423.2•Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari sul diritto applicabile alle imprese che operano sul territorio dell’Organizzazione al fine di realizzarvi prestazioni di servizi con carattere transnazionale
0.192.122.423.2Multilateral International Treaty18 gen 2014
Concluso il 18 ottobre 2010
Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 20132
Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 gennaio 2014
(Stato 18 gennaio 2014)
Il Consiglio federale svizzero,
il Governo della Repubblica francese
(di seguito «il Governo francese»),
e
l’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari
(di seguito «l’Organizzazione»)
di seguito denominati le Parti,
considerata la Convenzione del 1° luglio 19533per l’istituzione di un’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari, modificata il 17 gennaio 1971;
considerato che la Svizzera e Francia sono i due Stati ospiti dell’Organizzazione;
considerato l’Accordo dell’11 giugno 19554tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera (di seguito «l’Accordo di sede»);
considerato l’Accordo del 13 settembre 1965, rivisto il 16 giugno 1972, tra il Governo francese e l’Organizzazione relativo allo statuto giuridico dell’Organizzazione in Francia (di seguito «Accordo di statuto»);
considerata la Convenzione del 13 settembre 19655tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione (di seguito «la Convenzione franco-svizzera del 1965»);
considerato che in materia di diritto applicabile sul territorio dell’Organizzazione il principio della territorialità è stato definito all’articolo II della Convenzione franco-svizzera del 1965;
considerato che l’applicazione di tale principio alle attività delle imprese che operano su questo territorio per realizzarvi prestazioni di servizi di carattere transnazionale porterebbe a rendere applicabile congiuntamente i diritti dei due Stati ospiti per lo stesso contratto;
considerato che l’Organizzazione ha invitato gli Stati ospiti a definire una regolamentazione che permetta di determinare, in modo oggettivo e operativo, quale diritto debba essere applicabile a queste imprese;
considerato che, per rispondere alla domanda dell’Organizzazione, i due Stati ospiti hanno deciso di emendare la Convenzione franco-svizzera del 1965 e, a questo scopo, hanno adottato il Protocollo del 18 ottobre 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo francese (di seguito «il Protocollo franco-svizzero»);
considerato che, a seguito del Protocollo franco-svizzero, la Convenzione franco-svizzera del 1965 prevede, in deroga al principio della territorialità, che il diritto applicabile alle imprese che operano sull’area dell’Organizzazione per realizzarvi prestazioni di servizi con carattere transnazionale sia determinato previamente sulla base del principio della parte preponderante prevedibile delle prestazioni di servizi da effettuare e reso noto alle imprese in ogni contratto;
considerato infine che è opportuno che le modalità di applicazione di questo principio vengano determinate dall’Organizzazione,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo s’intendono: a) per «prestazioni di servizi», tutte le prestazioni di servizi, qualunque sia la loro durata, che rivestono un carattere transnazionale, ossia che vengono eseguite sia sulla parte dell’area dell’Organizzazione situata in territorio svizzero sia sulla parte situata in territorio francese; le consegne di merci che non riguardano queste prestazioni non rientrano nel presente Accordo; b) per «imprese», le imprese, qualunque sia la loro nazionalità, che eseguono le prestazioni di servizi di cui alla lettera a) nell’ambito di un contratto concluso con l’Organizzazione. Il termine «imprese» comprende le imprese titolari di un contratto con l’Organizzazione e le eventuali imprese subappaltatrici; c) per «diritto applicabile», il diritto definito all’articolo 1 dell’allegato 2 della Convenzione franco-svizzera del 1965, che risulta, per ogni contratto, dall’applicazione del principio della parte preponderante prevedibile ai sensi dell’articolo 2 del presente Accordo.
Il presente Accordo è applicabile ai contratti di prestazioni di servizi con carattere transnazionale conclusi dall’Organizzazione, il cui concorso di appalto è avvenuto dopo l’entrata in vigore del suddetto Accordo.
Su richiesta di una di esse, le Parti si riuniscono per valutare l’attuazione del presente Accordo e, se necessario, per comporre le eventuali controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione dello stesso. In funzione dell’oggetto della riunione, ognuna delle Parti designa una o più persone per rappresentarla e comunica il suo o il loro nome alle altre due Parti.
Ogni controversia in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo che non ha potuto essere composta conformemente all’articolo 9 del presente Accordo è sottoposta a un arbitrio unico conformemente al Regolamento facoltativo di arbitrato della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati.
Il presente Accordo può essere modificato su richiesta di una delle Parti. In tal caso, le Parti convengono sulle modifiche da apportare al presente Accordo.
Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti con preavviso di dodici mesi. La denuncia non ha effetto sui contratti conclusi prima della data in cui la denuncia acquista efficacia.
Ognuna delle Parti notificherà alle altre due Parti l’adempimento delle formalità richieste dal proprio diritto interno per l’entrata in vigore del presente Accordo. Quest’ultimo acquisterà efficacia tre mesi dopo la data di ricezione dell’ultima di queste notifiche, ma al più presto alla data dell’entrata in vigore del Protocollo franco-svizzero del 18 ottobre 2010.
Fatto a Ginevra, il 18 ottobre 2010, in tre esemplari, in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo francese: | Per l’Organizzazione: |
|---|---|---|
| Valentin Zellweger Ambasciatore | Jean-Baptiste Mattei Ambasciatore | Rolf-Dieter Heuer Direttore generale |
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