0.192.122.424•Scambio di lettere
0.192.122.424Bilateral International Treaty21 ago 1973
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"title": "Briefwechsel vom 13. Juli/21. August 1973 zwischen der Schweiz und der Europäischen Organisation für kernphysikalische Forschung über die Errichtung eines einzigen Durchgangs zwischen den einzelnen Anlagen der Organisation",
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"title": "Échange de lettres des 13 juillet/21 août 1973 entre la Suisse et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire sur l'établissement d'un passage unique entre les différentes installations de l'organisation",
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"title": "Scambio di lettere del 13 luglio/21 agosto 1973 tra la Svizzera e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari circa l'apertura di un passaggio unico tra le differenti installazioni dell'Organizzazione",
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}del 13 luglio/21 agosto 1973 tra la Svizzera e l’Organizzazione
europea per le ricerche nucleari circa l’apertura di un passaggio
unico tra le differenti istallazioni dell’organizzazione
Entrato in vigore il 21 agosto 1973
Traduzione dal testo originale francese*2*
| CERN | Ginevra, 21 agosto 1973 |
|---|---|
| Signor Ambasciatore René Keller | |
| Capo della Direzione | |
| delle Organizzazioni internazionali | |
| Dipartimento politico federale | |
| Berna |
Signor Ambasciatore,
Ci pregiamo di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 13 luglio 1973, del seguente tenore: «In connessione con la decisione 19 febbraio 1971 del Consiglio dell’‹Organizzazione europea per le Ricerche nucleari›, il Consiglio federale svizzero ed il Governo francese sono stati invitati a mettere a disposizione dell’ente nuovi territori, per l’attuazione del programma di 300 GeV. Onde assicurare un collegamento diretto tra le differenti parti del fondo dell’Organizzazione, è stato deciso d’aprire un passaggio unico, concretato in una galleria sotto la RN 84. Questo passaggio unico sostituisce l’entrata, menzionata nell’articolo VI della Convenzione del 13 settembre 19653tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica francese per l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari. Le deroghe previste nell’articolo VI si applicano all’impiego di questo passaggio, il quale, del resto, è stato creato unicamente per consentire entro il fondo dell’Organizzazione i movimenti di persone e di beni, necessari al funzionamento della medesima. Questo passaggio unico è sito in territorio francese, nel punto indicato sulla cartina allegata4, ma consente di stabilire una comunicazione diretta fra i territori svizzero e francese, all’infuori dei posti confinari abituali. Questa situazione costituisce uno dei punti dello scambio di lettere 18 giugno e 5 luglio 19735tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo francese, nel quadro dell’applicazione della predetta Convenzione del 13 settembre 19656. Detto scambio di lettere, segnatamente, definisce le condizioni d’impiego e controllo del passaggio e rileva la competenza delle autorità svizzere d’esercitare un controllo sul passaggio unico. Il documento prevede inoltre che le condizioni d’impiego del passaggio unico saranno determinate mediante intesa tra la Svizzera e l’Organizzazione. Conseguentemente mi pregio informarla che il Consiglio federale, giusta le intese tra le autorità francesi e svizzere e tenuto conto dell’Accordo di statuto dell’11 giugno 19557, propone che la circolazione delle persone e dei beni tra i differenti impianti dell’Organizzazione – nella misura in cui avvenga tramite il passaggio unico –, come anche che la vigilanza su detta circolazione da parte delle autorità svizzere, siano disciplinate dalle norme seguenti:
| 1. Movimento di beni |
|---|
| 2. Movimenti di persone |
|---|
| 3. Controllo della circolazione nel passaggio unico |
|---|
Ci pregiamo di comunicarle che la predetta proposta, per la quale Le porgiamo i nostri ringraziamenti, è gradita dall’Organizzazione.
Riceva, Signor Ambasciatore, l’assicurazione della nostra alta considerazione.
| J. B. Adams | W. Jentschke |
|---|---|
| Direttore generale | Direttore generale |