0.192.122.426•Scambio di lettere del 1°/23 novembre 2004 tra la Svizzera e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari concernente l’apertura di una porta di accesso al fondo dell’Organizzazione dal territorio francese
0.192.122.426Bilateral International Treaty23 nov 2004
Entrato in vigore il 23 novembre 2004
(Stato 11 ottobre 2007)
Traduzione*1*
| Robert Aymar Direttore generale | Ginevra, 23 novembre 2004 |
|---|---|
| CERN | |
| Ginevra | |
| Signora Micheline Calmy-Rey | |
| Consigliera federale | |
| Dipartimento federale degli affari | |
| esteri | |
| Berna |
Signora Consigliera federale,
Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 1° novembre 2004 concernente l’apertura di una nuova porta di accesso al fondo del CERN dal territorio francese, del seguente tenore:
«In seguito alla domanda indirizzata il 1° agosto 2002 dall’Organizzazione europea per le ricerche nucleari (qui di seguito Organizzazione) alle autorità dei suoi due Stati ospiti per consentire l’apertura di una nuova porta di accesso al fondo dell’Organizzazione dal territorio francese, facente essa stessa seguito alla domanda indirizzata il 27 giugno 2002 all’Organizzazione dal Comitato regionale franco-ginevrino, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese hanno preso le disposizioni necessarie per l’apertura di una nuova porta presso la rotonda di Saint-Genis-Pouilly (Francia) in modo da consentire l’accesso ai funzionari dell’Organizzazione per il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro.
Questa porta costituisce, analogamente al passaggio unico creato nel 1973, l’entrata menzionata nell’articolo VI della Convenzione del 13 settembre 19652tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari. Le deroghe previste nell’articolo VI si applicano all’utilizzazione di questa porta, che è aperta unicamente per consentire l’accesso e l’uscita dal fondo dell’Organizzazione dal territorio francese per i funzionari dell’Organizzazione. Questa porta, situata in territorio francese nel punto indicato sulla cartina3allegata, consente di stabilire una comunicazione diretta tra il territorio svizzero e quello francese, fuori dei posti di confine abituali.
Questa situazione è oggetto dello Scambio di lettere del 26 ottobre/1° novembre 2004 tra la Svizzera e la Francia che completa lo Scambio di lettere del 18 giugno/5 luglio 19734per l’applicazione della Convenzione del 13 settembre 19655tra le due Parti. In questo Scambio di lettere, dove sono definite in particolare le condizioni di utilizzazione e di controllo della porta, si menziona che le autorità svizzere e francesi potranno controllare l’utilizzazione della stessa. Lo Scambio di lettere prevede inoltre che la Svizzera e l’Organizzazione convengano modalità di utilizzazione di questa porta.
Di conseguenza, ho l’onore di informarla che il Consiglio federale svizzero, conformemente all’accordo preso tra le autorità francesi e svizzere, e tenuto conto dell’Accordo dell’11 giugno 19556tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera, propone che la circolazione delle persone e delle merci attraverso la porta di accesso situata su territorio francese, così come il controllo di questa circolazione da parte delle autorità svizzere, siano disciplinate dalle condizioni seguenti:
1. Movimenti di merci
I movimenti di merci attraverso la porta sono strettamente vietati. Qualsiasi movimento di merci tra l’Organizzazione e il territorio francese deve aver luogo conformemente alle formalità della dogana francese o della dogana svizzera, previste per le merci dell’Organizzazione.
2. Movimenti di persone
a)7 L’utilizzazione della porta è riservata ai funzionari in servizio presso l’Organizzazione per il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro. Potranno inoltre usufruire della porta, alle stesse condizioni dei funzionari dell’Organizzazione e in modo limitato nel tempo, ossia fino al termine dei lavori di ristrutturazione presso l’aeroporto internazionale di Ginevra e di costruzione di una linea tramviaria tra Ginevra e Meyrin, il personale scientifico e tecnico dell’Organizzazione, nonché il personale delle imprese che intervengono sul fondo della medesima. Per ridurre il traffico sulla strada di Meyrin, in prossimità del posto doganale, la porta è aperta nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle 9.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Questi orari possono essere adattati previo accordo con le autorità locali. Fuori di questi orari, la porta rimane chiusa in modo da impedire qualsiasi passaggio di persone o di veicoli. I funzionari di cui sopra devono, per utilizzare questa porta, essere muniti di una tessera CERN, che dimostra la loro qualità di funzionari dell’Organizzazione, rispettivamente di membro del personale scientifico e tecnico dell’Organizzazione e del personale delle imprese che intervengono sul fondo della medesima, abilitati a utilizzare la porta, e dei documenti d’identità necessari per il passaggio della frontiera, con la riserva che essi non portino con sé alcun oggetto o merce soggetta a una dichiarazione doganale. b) I visitatori ufficiali dell’Organizzazione non sono abilitati a utilizzare la porta, tranne che su domanda del Direttore generale dell’Organizzazione, dopo aver informato le autorità locali. c) L’ammissione di una persona attraverso la porta alla parte svizzera del fondo dell’Organizzazione non dà automaticamente il diritto di entrare sul territorio svizzero situato fuori dell’area dell’Organizzazione e di soggiornarvi. Qualsiasi persona proveniente dal territorio francese che si reca sul territorio svizzero situato fuori dell’area dell’Organizzazione deve essere in possesso dei documenti di circolazione transfrontaliera e di soggiorno previsti dalla legislazione svizzera. Le autorità si riservano il diritto di controllare l’osservanza di questa regola mediante controlli periodici effettuati alle entrate del CERN situate su territorio svizzero.
3. Controllo della circolazione attraverso la porta
Le sarei riconoscente qualora mi significasse se quanto precede è da Lei gradito. In tal caso, la presente lettera, in una con la Sua risposta, verrebbero a costituire un accordo mediante Scambio di lettere che entrerà in vigore il giorno stesso della Sua risposta. Ognuna delle parti potrà denunciarlo per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.»
Mi pregio di comunicarle che le proposte di cui sopra, per le quali la prego di accettare i miei ringraziamenti, sono pienamente approvate dall’Organizzazione.
Riceva, signora Consigliera federale, l’assicurazione della mia alta considerazione.
| Robert Aymar |
|---|
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’franc. della presente Raccolta. ↩
RS 0.192.122.423 ↩
La carta del sito del CERN non è pubblicata nella RU. Può essere ottenuta presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. ↩
RS 0.192.122.423.1 ↩
RS 0.192.122.423 ↩
RS 0.192.122.42 ↩
Nuovo testo giusta lo Scambio di lettere del 2/11 ott. 2006 (RU 2007 3735). ↩
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