0.192.122.451•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN) onde determinare lo statuto fiscale dell’Unione e del suo personale in Svizzera
0.192.122.451Bilateral International Treaty1 gen 1987
Concluso il 17 dicembre 1986
Entrato in vigore il 1ogennaio 1987
(Stato 1° gennaio 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
l’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN), qui di seguito Unione,
dall’altro,
desiderosi di concludere un accordo per regolare lo statuto fiscale dell’Unione e del suo personale in Svizzera, hanno convenuto quanto segue:
L’Unione è esente dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. Per quanto concerne l’imposta federale sulla cifra d’affari, inclusa nel prezzo o trasferita in modo apparente, l’esenzione vale però solo per gli acquisti destinati all’uso ufficiale dell’Unione e a condizione che il fatturato di ogni singolo acquisto superi cinquecento franchi svizzeri.
L’Unione è esente dalle tasse federali, cantonali e comunali, che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.
Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui l’Unione è proprietaria e che sono occupati dal suoi servizi, come anche al redditi corrispondenti.
Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda dell’Unione e secondo una procedura determinata da essa e dalle autorità svizzere competenti.
I membri del personale dell’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse che non hanno la cittadinanza svizzera sono esentati dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera.
I privilegi fiscali previsti nel presente accordo non sono istituiti per concedere vantaggi personali ai membri del personale dell’Unione. Sono stabiliti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero esercizio delle attività dell’Unione.
L’Unione coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente accordo.
Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata di eseguire il presente accordo.
Il presente accordo può essere disdetto in ogni momento, con un preavviso di due anni, dall’una o dall’altra parte.
Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1987.
Fatto e firmato a Berna, il 17 dicembre 1986, in doppio esemplare.
| Per il Consiglio federale svizzero: Il capo della Direzione delle organizzazioni internazionali: Franz Muheim | Per l’Unione internazionale Per la conservazione della natura e delle sue risorse: Il direttore generale: Kenton R. Miller |
|---|
Dal testo originale francese. ↩
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