0.192.122.50•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera
0.192.122.50Bilateral International Treaty19 mar 1993
Concluso il 19 marzo 1993
Entrato in vigore il 19 marzo 1993
(Stato 1° gennaio 2021)
il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
il Comitato internazionale della Croce Rossa,
dall’altro,
animati dal desiderio di determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera e di disciplinare a questo scopo le loro relazioni in un accordo di sede,
hanno convenuto quanto segue:
il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera del Comitato internazionale della Croce Rossa (qui appresso Comitato o CICR), le cui funzioni sono ancorate nelle Convenzioni di Ginevra del 19491e nei Protocolli aggiuntivi del 19772, come anche negli Statuti del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione del CICR.
Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati per i bisogni del CICR, sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può accedervi senza l’esplicito consenso del Comitato. Solo il Presidente o il suo rappresentante debitamente autorizzato è competente per rinunciare a detta inviolabilità.
Gli archivi del CICR e, in generale, tutti i documenti ed i supporti di dati che gli appartengono o si trovano in suo possesso sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si trovino. Tale inviolabilità riguarda archivi, documenti e dati del CICR, come pure documenti e dati affidati al CICR nell’ambito del suo mandato umanitario o di cui il CICR è responsabile, in qualsiasi forma (fisica o digitale), comprese le banche dati, e qualsiasi sia la persona fisica o giuridica che li detiene, li custodisce o li tratta per conto del CICR.3
La Confederazione si impegna a rispettare il carattere confidenziale dei documenti e delle comunicazioni che le sono inviati dal CICR, nonché il contenuto delle sue comunicazioni con il CICR, compresi i relativi resoconti e documenti di lavoro. Tale rispetto implica la non divulgazione del contenuto a nessuno al di fuori del destinatario previsto e la non autorizzazione della divulgazione o dell’utilizzo nell’ambito di procedure giudiziarie o amministrative senza previo consenso scritto del CICR.
Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’uso ufficiale del CICR è disciplinato dall’ordinanza del 13 novembre 19856concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Il Comitato può ricevere, possedere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, oro, qualsiasi divisa, numerario o altro valore mobile e ha facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera, sia nelle sue relazioni con l’estero.
Il Presidente ed i membri del Comitato, come pure i collaboratori e gli esperti del CICR godono dei seguenti privilegi ed immunità, qualunque sia la loro nazionalità:
Oltre ai privilegi e alle immunità menzionati nell’articolo 11, i collaboratori del CICR che non hanno la nazionalità svizzera:
Le persone di cui all’articolo 11 del presente accordo non godono dell’immunità di giurisdizione in caso di azione di responsabilità civile intentata contro di esse per danni causati da veicoli di loro proprietà o da esse guidati oppure in caso di infrazione alle disposizioni federali in materia di circolazione stradale, punibile con una multa disciplinare.
Le autorità svizzere adottano le misure necessarie per facilitare l’entrata e il soggiorno sul territorio svizzero nonché l’uscita dallo stesso a tutte le persone, di qualsivoglia nazionalità, chiamate a titolo ufficiale presso il CICR.
Il CICR e le autorità svizzere cooperano in ogni tempo allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia e d’impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi e le immunità previsti nel presente accordo.
Il CICR adotta provvedimenti appropriati allo scopo di comporre in modo soddisfacente:
Dall’attività del CICR in territorio svizzero non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni del CICR o per quelli dei suoi collaboratori.
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata di eseguire il presente accordo.
Il presente accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte, con preavviso scritto di due anni.
Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.
Fatto a Berna, il 19 marzo 1993, in doppio esemplare, in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Il Capo del Dipartimento federale degli affari esteri: René Felber | Per il Comitato internazionale della Croce Rossa: Il Presidente: Cornelio Sommaruga |
|---|
RS 0.518.12 , 0.518.23 , 0.518.42 , 0.518.51 ↩
RS 0.518.521 , 0.518.522 ↩
Per. introdotto dall’art. 1 del Prot. del 27 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5765). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 3 del Prot. del 27 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5765). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 4 del Prot. del 27 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5765). ↩
RS 631.145.0 ↩
RS 0.784.16 . Vedi ora anche la Cost. e la Conv. dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, del 22 dic. 1992 (RS 0.784.01 /.02 ) . ↩
Nuovo testo giusta l’art. 5 del Prot. del 27 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5765). ↩
Introdotta dall’art. 6 del Prot. del 27 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5765). ↩
Introdotta dall’art. 6 del Prot. del 27 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5765). ↩
Introdotta dall’art. 6 del Prot. del 27 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5765). ↩
Abrogata dall’art. 7 del Prot. del 27 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5765). ↩
RS 831.40 ↩
RS 192.121 ↩
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